Data pubblicazione: 02 May 2011
Delibera 28 April 2011
VIS 55/11
Intimazione ad adempiere agli obblighi di cui ai commi 7.4.1 e 7.4.2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 per l’invio dei dati relativi agli ammontari di compensazione riferiti ai consumi di competenza dell’anno 2009
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 213/10 (di seguito deliberazione ARG/elt 213/10);
- il comunicato web "Raccolta dati Bonus Elettrico" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 24 gennaio 2011 (di seguito: comunicato 24 gennaio 2011);
- il comunicato web "Raccolta dati Bonus Elettrico Venditori" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 23 febbraio 2011 (di seguito: comunicato 23 febbraio 2011).
Considerato che:
- il comma 7.4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascuna impresa distributrice comunichi all'Autorità, secondo modalità definite dalla Direzione tariffe, l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore;
- il comma 7.4.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascun venditore comunichi all'Autorità, secondo modalità definite dalla Direzione tariffe, l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice e l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti finali;
- i medesimi soggetti di cui ai precedenti alinea sono altresì tenuti agli obblighi informativi di cui alla deliberazione GOP 35/08;
- al fine di introdurre un apposito sistema on-line per la raccolta organica e standardizzata dei dati di cui ai suddetti commi 7.4.1 e 7.4.2 (di seguito: Raccolta Dati Bonus Elettrico), in modo da ridurre i tempi di lavorazione da parte delle imprese tenute alla comunicazione dei dati e facilitare le successive attività di analisi delle informazioni raccolte, con deliberazione ARG/elt 213/10, l'Autorità, per la dichiarazione dei dati riferiti all'anno 2009 (di seguito: Raccolta Dati Bonus Elettrico 2009), ha prorogato i termini di cui ai medesimi commi 7.4.1 e 7.4.2, al 28 febbraio 2011;
- con comunicato 24 gennaio 2011 pubblicato sul sito internet dell'Autorità, è stata attivata la Raccolta Dati Bonus Elettrico 2009;
- in data 18 febbraio l'Autorità, utilizzando il servizio di posta elettronica appositamente predisposto nel sistema on line di raccolta dati, ha sollecitato tutte le imprese che risultavano non aver ancora compilato la raccolta dati in oggetto, a provvedere alla compilazione della medesima;
- con comunicato 23 febbraio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, è stato richiesto alle imprese di vendita che hanno dato mandato a terzi per la sottoscrizione del contratto di trasporto e dispacciamento, di specificare, nel sistema on line di raccolta dati, la ragione sociale dei soggetti da cui hanno ricevuto le quote di compensazione da trasferire ai clienti finali;
- in data 28 febbraio 2011 è stato interdetto l'accesso alla raccolta dati e che, a tale data, alcune imprese risultavano inadempienti;
- alcune imprese, tenute alla raccolta dati perché esercenti l'attività di distribuzione e/o di vendita dell'energia elettrica nell'anno 2009, al momento dello svolgimento della raccolta medesima risultano essere state interessate da variazioni societarie che hanno comportato il trasferimento delle medesime attività in capo ad altri soggetti.
Ritenuto opportuno :
- intimare a tutti i soggetti elencati nell'Allegato A e nell'Allegato B alla presente deliberazione:
- di comunicare i dati di cui ai commi 7.4.1 e 7.4.2 dell' Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 117/08, attraverso il sistema on line appositamente predisposto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- in alternativa, di dichiarare, inviando una mail all'indirizzo di posta tariffe@autorita.energia.it, entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le ragioni in forza delle quali si ritengono non obbligati all'invio dei dati;
- che, nei casi di variazione societaria che abbiano comportato il trasferimento dell'attività di distribuzione e/o di vendita dell'energia elettrica, le informazioni richieste nella raccolta dati debbano essere fornite dalle imprese che hanno acquisito, ed attualmente svolgono, le suddette attività
DELIBERA
- di intimare a tutti i soggetti elencati nell'Allegato A e nell'Allegato B alla presente deliberazione, nei limiti delle indicazioni contenute nel campo note degli Allegati medesimi:
- di comunicare i dati di cui ai commi 7.4.1 e 7.4.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 117/08, attraverso il sistema on line appositamente predisposto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- in alternativa, di dichiarare, inviando una mail all'indirizzo di posta tariffe@autorita.energia.it entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le ragioni in forza delle quali si ritengono non obbligati all'invio dei dati;
- di prevedere che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto 1, costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
28 aprile 2011
Il Presidente
Guido Bortoni