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Data pubblicazione:

Delibera

VIS 43/11

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell’energia elettrica cui è stato erogato l’incentivo di cui all’articolo 12, comma 12.1 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 dicembre 2006, n. 292/06 per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione

Visti:
 

  • la direttiva europea 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.

Considerato che:
 

  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • l'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06 ha istituito un incentivo per le imprese distributrici che registrano i clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione;
  • l'articolo 11 del TIQE definisce le modalità di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
  • con la deliberazione ARG/elt 179/10 l'Autorità ha erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 della deliberazione n. 292/06 a undici imprese distributrici, riportate nella Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento;
  • con comunicazione interna in data 4 marzo 2011 (prot. DCQS/07/11) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire relativamente alle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06, erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10.

Considerato altresì che:
 

  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c), e dall'articolo 14, comma 14.4 del TIQE e dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09.

Ritenuto che:
 

  • sia necessario effettuare le verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06, erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10

 

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 3 (tre) verifiche ispettive, da attuare nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 2011 ed il 31 dicembre 2011, nei confronti di n. 3 (tre) imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, da svolgersi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c), e dall'articolo 14, comma 14.4 del TIQE e dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 e secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1. siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

16 marzo 2011                                                                       
Il Presidente: Guido Bortoni


Allegati:


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