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Data pubblicazione: 29 March 2011

Delibera 29 March 2011

ARG/gas 33/11

Determinazione dei valori assunti dall’indice di prezzo per la valorizzazione delle rettifiche tardive di misura del gas naturale di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 novembre 2009 – ARG/gas 182/09

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito deliberazione n. 277/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 - 2013 (TUTG) come modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009, ARG/gas 200/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 200/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 234/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 234/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2011, ARG/gas 1/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 1/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 20100, ARG/gas 31/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 31/11).

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/gas 182/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, prevedendo, tra l'altro, di:
    • definire, in attesa di un riferimento di prezzo di mercato, un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio (di seguito: IR), determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCIm) e una componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: QTPSV);
    • pubblicare su base trimestrale i valori mensili assunti da IR e dalle sue componenti unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
  • con la deliberazione ARG/gas 218/10, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno 2011, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09;
  • con la deliberazione ARG/gas 1/11, l'Autorità ha definito le condizioni di adesione al contenimento dei consumi per l'anno termico 2010/2011, aggiornando ed integrando, sulla base dei criteri e delle finalità del medesimo decreto, le condizioni definite per l'anno termico 2009/2010 con la deliberazione ARG/gas 200/09, stabilendo l'applicazione, per il periodo 1 aprile 2011 - 31 dicembre 2011, del corrispettivo CVdi cui all'articolo 3 della deliberazione n. 277/07, e fissandone il valore pari a 0,000402 €/Smc.;
  • con la deliberazione ARG/gas 31/11, l'Autorità ha aggiornato, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2011, la componente di commercializzazione all'ingrosso CCIt, di cui all'articolo 6 del TIVG, secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata medesimo provvedimento.

Ritenuto necessario:

  • modificare il comma 4.6bis dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09 al fine di tenere conto, all'interno della componente QTPSV del corrispettivo CVdi cui all'articolo 3 della deliberazione n. 277/07;
  • aggiornare l'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 182/09 con i valori di IR, e delle sue componenti, per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2011 utilizzando, per quest'ultimo mese, il valore della componente CCIt calcolato per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2011 e pubblicato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 31/11

 

DELIBERA

  1. di modificare l'Allegato A della deliberazione ARG/gas 182/09, al comma 4.6bis, aggiungendo, dopo la lettera d. la seguente lettera e.:
    "e. i valori del corrispettivo unitario variabile CVi di cui alla deliberazione n. 277/07";
  2. di aggiornare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 182/09, l'Allegato B della medesima deliberazione con la tabella allegata al presente provvedimento, pubblicando i valori dell'indice IR e delle sue componenti relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile 2011;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

29 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


Allegati: