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Data pubblicazione: 25 November 2010

Delibera 24 November 2010

VIS 167/10

Avvio di un procedimento nei confronti di AceaElectrabel Elettricità S.p.A. per accertare violazioni relative al servizio telefonico commerciale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 ottobre 2007, n. 272/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.

Considerato che:

  • la deliberazione n. 272/07 detta disposizioni urgenti a tutela dei clienti finali, al fine di assicurare agli stessi una scelta consapevole del fornitore di energia elettrica, attraverso informazioni corrette e chiare circa le modalità di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica, comprese le condizioni economiche o i prezzi di offerta da parte dei soggetti esercenti il servizio di maggior tutela, delle società di vendita ai clienti del mercato libero e dei soggetti che svolgono tali attività in maniera integrata;
  • Acea Electrabel Elettricità S.p.A. svolge in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, circostanza questa consentita dalle norme ma che implica una specifica responsabilità dell'esercente nel rispetto degli obblighi imposti dalla regolazione per garantire che lo svolgimento delle due attività avvenga in modo trasparente;.
  • l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto iii., della deliberazione n. 272/07 obbliga gli esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata anche l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero a prevedere - nell'ambito del servizio telefonico commerciale articolato in numeri dedicati al servizio di maggior tutela e in altri numeri dedicati alla vendita ai clienti del mercato libero - un messaggio iniziale che chiarisca il servizio o l'attività per cui vengono fornite informazioni;
  • l'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 272/07, al fine di promuovere condizioni di trasparenza del mercato tali da ingenerare fiducia nell'utenza e consentirle scelte consapevoli, prefigura lo svolgimento di controlli volti a verificare, tra l'altro, la corretta attuazione, da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata anche l'attività di vendita al mercato libero, dell'obbligo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto iii., della deliberazione n. 272/07;
  • da controlli telefonici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 10 settembre e 30 ottobre 2010 è emerso che: a) il servizio telefonico commerciale di AceaElectrabel Elettricità S.p.A., che svolge in maniera integrata il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, è articolato in tre numeri, di cui uno dedicato al servizio di maggior tutela e due alla vendita ai clienti del mercato libero; b) diversamente da questi ultimi, il numero dedicato al servizio di maggior tutela è privo di messaggio iniziale che chiarisca che è proprio e solo quello il servizio per cui vengono fornite informazioni;
  • da controlli telefonici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 12 novembre 2010 risulta, invece, che è stato inserito il prescritto messaggio iniziale;
  • nel caso di un esercente il servizio di maggior tutela che svolga in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero la mancanza di messaggio iniziale atto a chiarire che vengono fornite informazioni solo in relazione al servizio di maggior tutela costituisce presupposto per l'avvio nei confronti dell'esercente di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento nei confronti di Acea Electrabel Elettricità S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto iii., della deliberazione n. 272/07 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società AceaElectrabel Elettricità S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, 2 (CAP 00154) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

24 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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