Data pubblicazione: 20 September 2010
Delibera 06 September 2010
ARG/elt 139/10
Modifiche all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07 in merito alle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2012, e all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 settembre 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 333/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 116/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09.
Considerato che:
- la deliberazione n. 337/07 definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia (di seguito: procedure) stabilendo, tra l'altro, che l'Autorità, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure verifica, ed eventualmente modifica:
- la composizione delle aree territoriali per l'erogazione del medesimo servizio
- i criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia;
- le procedure per la salvaguardia devono produrre esiti il più possibile concorrenziali e, pertanto, promuovere, tra l'altro, la più ampia partecipazione di soggetti in grado di assolvere agli obblighi di erogazione del servizio alle condizioni stabilite dall'Autorità;
- la deliberazione ARG/elt 04/08 prevede, all'articolo 15, nei casi di mancato intervento di sospensione della fornitura su richiesta dell'esercente la vendita, che l'impresa distributrice sia tenuta al versamento all'esercente di indennizzi pari a quelli fissati dalla deliberazione n. 333/07;
- i criteri e le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia sono disciplinati nelle disposizioni di cui al Titolo 3 del TIV.
Considerato infine che:
- è intenzione dell'Autorità monitorare il rispetto, da parte delle imprese distributrici nei confronti dell'esercente la salvaguardia, dei tempi previsti dalla deliberazione ARG/elt 4/08 per la sospensione della fornitura dell'energia elettrica per morosità del cliente finale, anche al fine di valutare l'opportunità di introdurre misure idonee a garantire la puntualità degli adempimenti in capo alle imprese distributrici, ad esempio rivedendo il sistemi di indennizzo automatico previsto ai sensi della deliberazione ARG/elt 04/08.
Ritenuto necessario:
- rivedere la composizione delle aree territoriali di cui della deliberazione n. 337/07, nel rispetto dei requisiti di omogeneità di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2007, al fine di garantire esiti delle procedure per la salvaguardia il più possibile concorrenziali e, pertanto, promuovere la più ampia partecipazione di soggetti in grado di assolvere agli obblighi di erogazione del servizio alle condizioni stabilite dall'Autorità;
- modificare i criteri e le modalità di erogazione del servizio da parte degli esercenti la salvaguardia per tenere conto, tra l'altro, dell'evoluzione della normativa di riferimento
DELIBERA
- di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 337/07 nei termini sotto indicati:
- il comma 3.1 è sostituito dal seguente comma:
"3.1 Sono individuate le seguenti 12 (dodici) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:- Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
- Lombardia;
- Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia;
- Emilia Romagna;
- Toscana;
- Umbria, Marche;
- Sardegna;
- Campania;
- Lazio, Abruzzo;
- Molise, Puglia;
- Basilicata, Calabria;
- Sicilia;
- il comma 3.1 è sostituito dal seguente comma:
- di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
- al comma 3.1, la definizione:
- "deliberazione 152/06 è la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06"
- "deliberazione ARG/com 202/09 è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09";
- il comma 15.6 è sostituito dal seguente comma:
"15.6 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:- per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione ARG/com 202/09;
- per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera e), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99;
- per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), d), f) e g), del TIT le disposizioni al comma 15.7";
- il comma 15bis.2 è soppresso;
- al comma 3.1, la definizione:
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico;
- di prevedere che le modifiche e integrazioni di cui al punto 1. entrino in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che le modifiche e integrazioni di cui al punto 2. entrino in vigore a partire dall'1 gennaio 2011;
- di pubblicare il presente provvedimento e il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 337/07, come modificato e integrato, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
6 settembre 2010
Il Presidente Alessandro Ortis