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Data pubblicazione: 03 August 2010

Delibera 28 July 2010

ARG/gas 116/10

Avvio di procedimento per l'integrazione delle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 in materia di conferimento di capacità su base giornaliera presso i punti di entrata interconnessi con l'estero

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
  • il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 (di seguito: regolamento 1775/2005/CE);
  • il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, commi 1 e 2;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2007, n. 163/07 (di seguito: deliberazione n. 163/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
  • lo schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, trasmesso dal Governo alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera il 29 aprile 2010 (di seguito: schema di decreto legislativo);
  • la nota, in data 22 settembre 2009, con la quale il Direttore della Direzione C della Direzione Generale per l'energia e i trasporti della Commissione europea ha invitato l'European Regulators Group for Electricity and Gas (di seguito: Ergeg) ad assumere il ruolo assegnato all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia ai sensi dell'articolo 6 (2) del regolamento 715/2009/CE ed a predisporre linee guida non vincolanti per l'allocazione delle capacità di trasporto;
  • il documento dell' Ergeg, Ref: E10-GWG-66-03, del 10 giugno 2010 recante  Capacity Allocation on European Gas Transmission Networks - Pilot Framework Guideline (di seguito: E10-GWG-66-03);
  • il documento di consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, recante possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale (di seguito: DCO 10/08);
  • il documento di consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10, recante principali sviluppi della regolazione dei servizi di distribuzione, trasporto e bilanciamento e stoccaggio del gas naturale per lo sviluppo del mercato all'ingrosso e al dettaglio (di seguito: DCO 25/10).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 137/02 l'Autorità ha adottato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete di trasporto del gas naturale la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio ed ha fissato i relativi obblighi in capo ai soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento;
  • la medesima deliberazione, come integrata dalla deliberazione n. 163/07, prevede che la capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero possa essere conferita ai soggetti titolari di contratti di importazione per periodi minimi di un mese;
  • con il DCO 10/08, e da ultimo con il DCO è 25/10 l'Autorità ha prospettato una complessiva riforma della regolazione dei sevizi del settore del gas naturale che prevede, fra l'altro, l'introduzione di un mercato del bilanciamento organizzato sulla base di transazioni giornaliere;
  • con la deliberazione ARG/gas 184/09 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata, uscita e di riconsegna della rete di trasporto;
  • lo schema di decreto legislativo prevede che l'Autorità definisca, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo, la predetta disciplina del bilanciamento nel mercato del gas naturale, nel rispetto di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico;
  • l'articolo 30 della legge n. 99/09 prevede l'istituzione di un mercato centralizzato del gas naturale la cui gestione economica sia affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici);
  • la realizzazione della riforma dell'assetto del mercato, di cui ai precedenti alinea, rende necessaria una coerente modifica della disciplina dei servizi di trasporto che consenta l'accesso anche su base giornaliera e settimanale.

Considerato che:

  • in base alle disposizioni contenute nel regolamento 1775/2005/CE, in vigore sino al 3 marzo 2011, e confermate dal regolamento n. 715/2009/CE, le imprese di trasporto offrono:
    • servizi di trasporto continui ed interrompibili sino a periodi minimi di un giorno, e
    • nel caso di congestione contrattuale, la capacità di trasporto non utilizzata almeno ciascun giorno per il successivo e su base interrompibile;
  • con il documento E10-GWG-66-03, l'Ergeg ha definito le linee guida in materia di allocazione delle capacità di trasporto presso i punti di interconnessione transfrontalieri richieste dalla Commissione europea con la citata nota del 22 settembre 2009;
  • le linee guida di cui al precedente alinea prevedono, tra l'altro, che le imprese di trasporto che operano presso il medesimo punto di interconnessione transfrontaliero si coordinino nell'offerta dei servizi di trasporto e nella gestione delle procedure di allocazione e relative scadenza.

Ritenuto che:

  • sia opportuno avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di un servizio di trasporto di durata giornaliera e settimanale presso i punti di entrata ed uscita interconnessi con l'estero ed alla definizione delle modalità con le quali le imprese di trasporto rendono giornalmente disponibili presso i medesimi punti le capacità conferite e non utilizzate;
  • affinché sia assicurata la fruibilità delle capacità di trasporto da rendere disponibili su base giornaliera in condizioni non discriminatorie, è necessario che esse siano allocate sulla base di procedure coordinate fra le imprese che gestiscono i sistemi di trasporto interconnessi e con tempistiche compatibili con quelle degli scambi di gas naturale presso gli hub eventualmente connessi dai medesimi sistemi, in linea con le disposizioni comunitarie in materia e la loro prospettata evoluzione;
  • sia a tal fine opportuno prevedere che l'impresa maggiore di trasporto acquisisca presso le imprese che gestiscono i sistemi di trasporto esteri interconnessi e trasmetta all'Autorità informazioni dettagliate relative alle modalità di gestione delle capacità di trasporto nonché alle azioni eventualmente necessarie per l'allocazione coordinata delle medesime su base giornaliera ed eventuali vincoli e criticità che sussistono al riguardo

DELIBERA

 

  1. di avviare un procedimento per l'integrazione delle disposizioni della deliberazione n. 137/02 ai fini di:
    1. introdurre procedure di allocazione delle capacità di trasporto per periodi giornalieri e settimanali presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero;
    2. definire le modalità con le quali l'impresa di trasporto rende disponibile presso i medesimi punti, su base giornaliera, la capacità conferita e non utilizzata;
  2. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzioni Mercati dell'Autorità, sentito il Direttore responsabile della Direzione Tariffe, per procedere a:
    1. lo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 e nel rispetto delle finalità e dei criteri della normativa comunitaria in materia di trasporto transfrontaliero del gas naturale tenuto conto delle relative modalità applicative in corso di definizione;
    2. il coordinamento con le autorità di regolazione degli Stati interessati ove necessario per le attività di cui al punto a);
    3. la predisposizione di documenti di ricognizione e di documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
  3. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità una relazione nella quale in esito allo scambio di informazioni e al coordinamento con le imprese che gestiscono sistemi di trasporto esteri interconnessi, siano illustrati in dettaglio, con riferimento ai medesimi sistemi:
    1. le modalità di gestione delle capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con la rete nazionale di trasporto;
    2. le azioni eventualmente necessarie per l'allocazione coordinata delle medesime capacità su base giornaliera e con tempistiche compatibili con quelle degli scambi di gas naturale presso gli hub eventualmente connessi dai medesimi sistemi ed eventuali vincoli e criticità che sussistono al riguardo;
  4. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta la relazione di cui al precedente punto con riferimento ai punti di entrata ed uscita interconnessi con Stati membri dell'Unione europea entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
  5. di fissare al 28 febbraio 2011 il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1.;
  6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


28 luglio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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