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Data pubblicazione: 24 May 2010

Delibera 19 May 2010

ARG/com 74/10

Modificazioni e integrazioni alla modulistica per la richiesta di ammissione al regime di compensazione di cui alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09. Disposizioni per l’erogazione della compensazione sulla spesa per la fornitura di gas naturale.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo n. 196/03);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
  • il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2008, ARG/elt 172/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2009, ARG/elt 19/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 19/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2009, ARG/gas 144/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 144/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/gas 176/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 176/09);
  • la determina del Direttore della Direzione tariffe 9 aprile 2010, n. 2/10 recante "Approvazione delle procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di agevolazione di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10" (di seguito: determina n. 2/10);
  • la comunicazione di Anigas del 12 maggio 2010, prot. Autorità n. 018668 del 13 maggio 2010.

Considerato che:

  • la modulistica per la richiesta di ammissione al bonus elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08, approvata con le deliberazioni ARG/elt 172/08 e ARG/elt 19/09, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo n. 196/03, contiene una sezione che riguarda il trattamento dei dati personali nella quale il soggetto richiedente il bonus dichiara di essere a conoscenza che i suoi dati personali verranno comunicati e trattati, nell'ambito del procedimento funzionale all'accoglimento della sua istanza, dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e che potranno essere comunicati, per eventuali controlli riguardo alla veridicità delle informazioni fornite nell'istanza, alla Guardia di Finanza ed all'Agenzia delle Entrate;
  • con la deliberazione ARG/gas 88/09 è stato introdotto nella gestione del bonus gas anche un soggetto deputato all'erogazione delle agevolazioni ai clienti domestici indiretti;
  • il comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che, con riferimento al bonus gas, il suddetto soggetto erogatore invii, con riferimento ai clienti domestici indiretti, anche le comunicazioni relative all'ammissione al regime di compensazione ed ai termini di rinnovo;
  • con deliberazione ARG/com 113/09 l'Autorità ha individuato, quale soggetto erogatore di cui al precedente alinea, Poste Italiane S.p.A. (di seguito: Poste);
  • la medesima deliberazione ARG/com 113/09 ha previsto che Poste gestisca il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo, oltre che ai clienti domestici indiretti, anche a quelli diretti e a tutti i clienti che hanno presentato istanza di ammissione al bonus elettrico, garantendo in tal modo una gestione sinergica del flusso di comunicazioni relative alla gestione delle agevolazioni;
  • sempre la deliberazione ARG/com 113/09 prevede che Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), previa stipula di una convenzione con Poste, svolga una funzione di autorizzazione al pagamento dei corrispettivi erogati da parte di Poste ai clienti finali indiretti e di monitoraggio della qualità dei servizi prestati da Poste;
  • nella sezione relativa al trattamento dei dati personali contenuta nella modulistica per la richiesta di ammissione al bonus gas, approvata con deliberazioni ARG/gas 144/09 e ARG/gas 176/06, è indicato che i dati personali del soggetto richiedente l'agevolazione verranno comunicati e trattati, nell'ambito del procedimento funzionale all'accoglimento dell'istanza, oltre che dalle imprese di distribuzione di gas naturale anche da Poste e da Cassa;
  • il comma 7.2 del decreto legislativo n. 196/03 prevede che il soggetto cui si riferiscono i dati personali abbia il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati medesimi;
  • i successivi sviluppi della normativa e le integrazioni apportate ai provvedimenti dell'Autorità relativi alla disciplina delle agevolazioni, ed in particolare alla deliberazione ARG/elt 117/08, comportano la necessità di aggiornare la sezione relativa al trattamento dei dati personali nella modulistica per la richiesta di bonus elettrico con i riferimenti relativi al ruolo svolto da Poste e da Cassa nella gestione e nell'erogazione dell'agevolazione;
  • sia la modulistica per la richiesta di bonus gas che quella per la richiesta di bonus elettrico necessitano di precisazioni riguardo agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali forniti nell'istanza di agevolazione;
  • ai sensi del comma 4.1, lettera d), del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali riguardanti lo stato di salute forniti dai soggetti richiedenti il bonus elettrico per disagio fisico, sono considerati dati sensibili;
  • l'articolo 26 del decreto legislativo n. 196/03 dispone che i dati sensibili possano essere oggetto di trattamento solo previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato inoltre che:

  • a seguito dell'avvio delle attività di gestione ed erogazione del bonus gas, diverse imprese di distribuzione, anche tramite l'associazione Anigas, hanno evidenziato un numero significativo di rigetti delle domande di compensazione da imputare a difformità tra le categorie d'uso del gas dichiarate nelle istanze di bonus e quelle risultanti negli archivi delle imprese stesse;
  • ai sensi del comma 14.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, la categoria d'uso del gas naturale costituisce elemento fondamentale per la determinazione dell'ammontare di agevolazione cui il soggetto richiedente il bonus ha diritto;
  • l'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e la determina n. 2/10 prevedono che la coincidenza tra categoria d'uso del gas dichiarata dal richiedente il bonus e quella risultante negli archivi dell'impresa distributrice costituisca un requisito di ammissibilità alla compensazione e che, pertanto, la non coincidenza tra le due informazioni costituisca causa di rigetto dell'istanza di bonus;
  • secondo le disposizioni della determina n. 2/10, la verifica relativa alla coincidenza tra le categorie d'uso del gas dichiarate nell'istanza di bonus e quelle risultanti negli archivi dell'impresa distributrice è previsto che venga effettuata, sia per le forniture individuali che per quelle centralizzate, in parallelo ad altre verifiche;
  • sempre sulla base delle procedure di verifica previste dalla determina n. 2/10, qualora un'istanza sia rigettata avendo quale unica motivazione di rigetto la difformità tra le categorie d'uso dichiarate nelle istanze di bonus e quelle risultanti negli archivi delle imprese distributrici, si deve intendere che tutti gli altri requisiti di ammissione dell'istanza sono stati verificati positivamente;
  • i commi 3.9 e 4.6 della deliberazione ARG/gas 88/09 prevedono che gli importi relativi alle quote retroattive del bonus gas vengano calcolati indipendentemente dalla effettiva categoria d'uso del punto di riconsegna e coincidano con il massimo importo previsto dalla Tabella 4 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09 in base alla numerosità della famiglia anagrafica e della zona climatica di appartenenza.

Ritenuto opportuno:

  • integrare la sezione relativa al trattamento dei dati personali nella modulistica per la richiesta di bonus gas con i riferimenti relativi al ruolo svolto da Poste e da Cassa nella gestione e nell'erogazione dell'agevolazione;
  • omogeneizzare la modulistica per la richiesta di ammissione al bonus elettrico e al bonus gas, con particolare riferimento alla sezione dedicata al consenso al trattamento dei dati personali indicando, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo n. 196/03, tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione ed erogazione delle compensazioni cui potranno essere comunicati i dati forniti nell'istanza di ammissione alla compensazione medesima.
  • rimandare ad un successivo provvedimento l'integrazione della modulistica per richiedere il bonus elettrico nel caso di disagio fisico, in attesa che i soggetti titolari dei dati sensibili ottengano l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi da parte del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 196/03.

Ritenuto inoltre opportuno:

  • non procedere, coerentemente alle disposizioni contenute nella determina n. 2/10, al riconoscimento del bonus gas nei casi in cui le categorie d'uso del gas indicate nell'istanza di compensazione risultino difformi da quelle risultanti negli archivi dell'impresa distributrice;
  • con riferimento alle istanze di bonus gas presentate entro il 30 aprile 2009, rigettate esclusivamente per difformità tra le categoria d'uso indicate nell'istanza di compensazione e quelle risultanti all'impresa distributrice, riconoscere il diritto alla quota retroattiva del bonus

DELIBERA

  1. di sostituire il modulo Abis della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 117/08 con il modulo A allegato al presente provvedimento;
  2. di sostituire i moduli A GAS, B GAS, C GAS e D GAS allegati alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 88/09 con i moduli A GAS, B GAS, C GAS e D GAS allegati al presente provvedimento;
  3. di prevedere che ai soggetti che hanno presentato richiesta di accesso al bonus gas entro il 30 aprile 2010, e per i quali l'impresa distributrice ha rigettato la domanda indicando come unica motivazione di rigetto la difformità tra le categorie d'uso indicate nell'istanza di agevolazione e quelle risultanti negli archivi dell'impresa medesima, sia riconosciuta la quota retroattiva del bonus e calcolata con le modalità previste dai commi 3.9 e 4.6 della deliberazione ARG/gas 88/09;
  4. di prevedere che le istanze presentate utilizzando i moduli in vigore fino alla data del presente provvedimento sono valide;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento e di trasmetterle al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

19 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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