Data pubblicazione: 26 November 2010
Delibera 24 November 2010
EEN 19/10
Avvio di procedimento per la revisione e l’aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei titoli di efficienza energetica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 novembre 2010
Visti:
- la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici;
- la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili;
- la direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 relativa al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- la direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali di cui al successivo alinea;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2010, GOP 1/10 (di seguito: deliberazione GOP 1/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2010, EEN 12/10 (di seguito: delibera EEN 12/10);
- il Primo, il Secondo, il Terzo e il Quarto Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica predisposti e pubblicati dall'Autorità sul proprio sito internet rispettivamente nell'ottobre 2006, nell'ottobre 2007, nel dicembre 2008 e nel dicembre 2009, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: Rapporti annuali);
- i quattro Rapporti Statistici Intermedi predisposti e pubblicati dall'Autorità sul proprio sito internet in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: Rapporti statistici intermedi);
- il "Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica" pubblicato nel luglio 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della direttiva 2006/32/CE;
- il "Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia" pubblicato nel giugno 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della direttiva 2009/28/CE.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni, l'Autorità ha definito le "Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti" di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- le disposizioni normative sopra richiamate prevedono, tra l'altro, che l'Autorità, sulla base dell'attività svolta, sentite le Regioni e le Province Autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, può aggiornare le Linee guida di cui al medesimo comma;
- le medesime disposizioni normative prevedono che, nella predisposizione delle Linee guida, l'Autorità tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti;
- con la deliberazione n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni l'Autorità ha stabilito i criteri per la definizione e l'aggiornamento del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08, ivi inclusi i criteri per la ripartizione degli oneri relativi tra il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica ed il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui, rispettivamente, alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 ed alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04;
- successivamente alla pubblicazione delle Linee guida il quadro normativo europeo e nazionale relativo alla promozione dell'efficienza energetica negli usi finali è fortemente evoluto a seguito dell'emanazione di alcune importanti direttive europee e norme nazionali; in particolare:
- la direttiva 2006/32/CE ha fissato obiettivi indicativi di risparmio energetico che ciascuno Stato membro è tenuto a conseguire al 2016 prevedendo che, a tal fine, vengano predisposti Piani d'azione nazionali e menzionando i certificati bianchi tra gli strumenti che gli Stati membri possono impiegare per il conseguimento di questi obiettivi;
- nel luglio 2007 il Governo Italiano ha predisposto e inviato alla Commissione Europea il "Piano d'Azione Italiano per l'efficienza energetica 2007", così come previsto dalla direttiva 2006/32/CE, nell'ambito del quale il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (altrimenti detti "certificati bianchi") è indicato come uno degli strumenti principali per raggiungere gli obiettivi fissati dalla medesima direttiva;
- il decreto 21 dicembre 2007 ha innalzato gli obiettivi nazionali di risparmio energetico già fissati dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 per gli anni 2008 e 2009 e ha fissato obiettivi nazionali per gli anni 2010, 2011 e 2012;
- il medesimo decreto ministeriale 21 dicembre 2007, all'articolo 2, comma 7, prevede che gli obiettivi nazionali di risparmio energetico in esso definiti siano incrementati delle quantità "eventualmente eccedenti" di cui al comma 6 dello stesso articolo 2, e che l'attuazione di tale disposizione richiede di individuare le "società terze" operanti nel settore dei servizi energetici;
- la direttiva 2006/32/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 115/08 che, all'articolo 7, comma 1, lettera a), prevede che con successivi decreti ministeriali saranno stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica si raccordano agli obiettivi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b) dello stesso articolo;
- la direttiva 2009/28/CE ha assegnato a ciascuno Stato membro un obiettivo relativo alla quota minima di consumi energetici finali che nel 2020 dovranno essere soddisfatti attraverso fonti energetiche rinnovabili;
- in attuazione della citata direttiva 2009/28/CE, il 30 giugno 2010 il Governo ha pubblicato il Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili che assegna un ruolo di primaria importanza al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili termiche;
- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE hanno dato ulteriore evidenza all'importanza di promuovere l'efficienza energetica nell'uso dell'energia e la gestione della domanda.
Considerato inoltre che:
- i Rapporti annuali sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica evidenziano che nel primo quinquennio di attuazione (2005-2009) il sistema ha conseguito, a costi molto contenuti, risultati positivi e risparmi energetici maggiori degli obiettivi inizialmente fissati dal legislatore, superando sia le complessità operative che lo contraddistinguono - tramite un intenso sforzo di semplificazione della regolazione attuativa e di informatizzazione delle procedure gestionali - sia le criticità emerse dopo il primo biennio di attuazione, grazie agli interventi correttivi di natura normativa e regolatoria messi in atto a tale scopo a fine 2007;
- i Rapporti annuali di cui al precedente alinea evidenziano altresì che il grado di strutturalità delle iniziative fino ad oggi presentate nell'ambito del meccanismo, inteso come sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie con una vita tecnica medio-lunga, pur essendo significativamente aumentato nel corso del quinquennio 2005-2009, rimane ancora relativamente contenuto;
- gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria fissati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 anche per gli anni a venire (2010, 2011 e 2012) sono impegnativi;
- il Secondo Rapporto statistico intermedio relativo all'anno d'obbligo 2009, pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet il 22 settembre 2010, evidenzia, rispetto agli analoghi Rapporti degli anni precedenti, una sensibile riduzione della quota degli obiettivi previsti per gli anni futuri che potrà essere conseguita tramite i risparmi energetici generati unicamente dai progetti presentati all'Autorità alla data di chiusura del Rapporto (fine luglio 2010) e che, pertanto, lo sviluppo di nuovi progetti da parte degli operatori sarà cruciale per il conseguimento di tali obiettivi;
- alla luce degli impegni derivanti dal cosiddetto "Pacchetto Clima Europeo" è auspicabile il prolungamento del meccanismo con una tempestiva fissazione degli obiettivi per il periodo post-2012 e, almeno, fino all'anno 2020;
- le attività connesse alla gestione del meccanismo hanno evidenziato l'opportunità di modificare alcune disposizioni regolatorie allo scopo di prevenire comportamenti speculativi da parte degli operatori che avrebbero l'effetto indesiderato di aumentare il costo sostenuto dalla collettività a parità di risparmi energetici conseguiti;
- la deliberazione GOP 1/10 recante "Adozione del Piano Strategico Triennale 2010-2012 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" prevede iniziative di adeguamento della regolazione del mercato dei titoli di efficienza energetica tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Ritenuto pertanto opportuno:
- avviare un procedimento per la revisione e l'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa in materia di titoli di efficienza energetica con riferimento, in particolare, alle Linee guida ed alla deliberazione n. 219/04
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti finalizzati alla revisione ed all'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei titoli di efficienza energetica disposta ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle Linee Guida e alla delibera n. 219/04;
- di pubblicare documenti per la consultazione in relazione al procedimento di cui al punto 1, al fine di acquisire osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati, incluse le Regioni e le Province Autonome per quanto riguarda l'aggiornamento delle Linee guida;
- di convocare audizioni dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1 e nei casi previsti dall'articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
- di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, dei seguenti obiettivi generali:
- valorizzare l'esperienza maturata nei primi cinque anni di funzionamento del meccanismo;
- potenziare l'efficacia del meccanismo nel promuovere la diffusione delle tecnologie più efficienti nell'uso dell'energia, sia ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria già fissati dalla normativa per gli anni d'obbligo 2010, 2011 e 2012, sia nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo previsti dalla direttiva 2006/32/CE e dalla direttiva 2009/28/CE e, più in generale, dagli impegni per il Paese derivanti dal cosiddetto "Pacchetto Clima Europeo 20-20-20 al 2020";
- tutelare gli interessi dei consumatori finali con riferimento alla necessità sia di garantire la promozione di interventi che generano risparmi energetici reali e verificabili sia di minimizzare il costo complessivamente sostenuto per il funzionamento del meccanismo;
- promuovere ulteriormente lo scambio di titoli di efficienza energetica, evitando di interferire con la capacità del mercato di selezionare prioritariamente gli interventi con il miglior rapporto costo-efficacia;
- promuovere lo sviluppo dell'offerta di servizi energetici integrati e di nuovi modelli di business orientati a superare, in particolare, gli ostacoli di natura informativa ed economica agli investimenti in tecnologie efficienti;
- mantenere e, ove possibile, migliorare ulteriormente la semplicità, la trasparenza e la certezza delle regole e delle procedure attuative;
- tutelare la concorrenza e promuovere lo sviluppo tecnologico;
- garantire una migliore prevedibilità della ripartizione degli oneri derivanti dall'applicazione del disposto della deliberazione n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni tra il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui, rispettivamente, alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 ed alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità prevedendo, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, anche la convocazione di incontri tecnici e la costituzione di gruppi di lavoro con i soggetti interessati, al fine di acquisire elementi conoscitivi e proposte utili;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
24 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis