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Data pubblicazione: 03 January 2011

Determina 28 December 2010

9/10

Individuazione degli esperti per la valutazione delle istanze smart grids, ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 191/10

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il 28 dicembre 2010
 

Visti:
 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  • la deliberazione 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 39/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2010, ARG/elt 148/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 191/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/10);
  • la determinazione del Direttore della direzione tariffe dell'Autorità 4 agosto 2010, n. 4/10 (di seguito: determinazione n. 4/10);
  • la determinazione del Direttore della direzione tariffe dell'Autorità 27 ottobre 2010, n. 7/10 (di seguito: determinazione n. 7/10);
  • le istanze trasmesse all'Autorità dalle imprese distributrici ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10 (di seguito: istanze smart grids);
  • le comunicazioni degli esperti di cui all'Allegato A alla determinazione n. 4/10 in risposta alla lettera prot. P/0036972 del 09/11/2010.

Considerato che:

  • il comma 11.4, lettera d), del TIT prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per 12 anni per i nuovi investimenti relativi a progetti pilota comprendenti sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive MT (smart grids);
  • ai sensi del comma 11.7 del TIT, l'Autorità ha definito, con la deliberazione ARG/elt 39/10 e successivamente con la deliberazione ARG/elt 191/10, la procedura e i criteri di selezione degli investimenti relativi a smart grids;
  • con la determinazione n. 4/10, secondo le modalità definite all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 39/10, il Direttore della Direzione Tariffe ha individuato un elenco di esperti idonei alla valutazione dei progetti pilota, con elevata professionalità nell'ambito dello sviluppo delle reti elettriche, e con particolare riferimento ai temi delle reti attive e delle smart grids;
  • successivamente, con la determinazione n.7/10, il Direttore della  Direzione Tariffe ha indicato le linee guida secondo le quali dovranno essere valutati i progetti pilota al fine di classificarli secondo una graduatoria di merito;
  • alcune imprese distributrici hanno presentato apposita istanza all'Autorità  per l'ammissione al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, conformemente a quanto previsto ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10;
  • ai sensi del comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 191/10, la procedura prevede che, successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10, l'impresa di distribuzione presenti una relazione tecnica indipendente, al fine di valutare l'efficacia e la congruità del progetto proposto sulla base dei requisiti dei cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 39/10 e delle linee guida indicate con la determinazione n. 7/10;
  • ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 191/10, con apposita determina e sulla base dell'elenco di cui all'Allegato A alla determinazione n. 4/10, il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità individua gli esperti chiamati a predisporre la relazione tecnica richiamata al precedente punto;
  • ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione ARG/elt 191/10, per lo svolgimento dell'attività, è previsto un rapporto contrattuale diretto fra l'impresa distributrice e l'esperto a cui affidare la valutazione dell'istanza, secondo garanzie fissate dall'Autorità e contenute nella  deliberazione stessa;
  • la relazione tecnica indipendente deve essere inviata alla Direzione Tariffe dell'Autorità entro 30 giorni dalla determinazione che individua i rispettivi esperti;
  • sulla base delle relazioni tecniche e della graduatoria di merito, anche avvalendosi degli esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10, l'Autorità definisce l'ammissibilità dei progetti pilota al meccanismo incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT.

Considerato inoltre che:

  • successivamente alle modifiche apportate alla procedura con la deliberazione ARG/elt 191/10 e con particolare riferimento alle prescrizioni indicate al comma 4.3 della stessa, su richiesta della Direzione Tariffe, alcuni esperti di cui all'Allegato A alla determinazione n. 4/10 non hanno confermato la permanente disponibilità a svolgere l'attività di valutazione delle istanze;
  • con riferimento ai rimanenti esperti è stata effettuata una valutazione di merito sulla base delle referenze presentate e, in particolare, sull'esperienza tecnico-scientifica, gestionale-operativa e in tema di valutazione di progetti di ricerca.

Ritenuto opportuno:
 

  • individuare gli esperti chiamati a predisporre la relazione tecnica indipendente di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 191/10, assegnando agli stessi le istanze che dovranno essere oggetto di valutazione;
  • prevedere alcuni esperti con funzione di supplenza, a cui l'impresa possa motivatamente rivolgersi, dopo esplicita  rinuncia dell'esperto indicato in prima istanza.

 

DETERMINA

  1. di individuare gli esperti ai quali è demandato il compito di redigere la relazione tecnica indipendente, di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 191/10;
  2. di assegnare a ciascun esperto di cui al punto precedente, il corrispondente progetto pilota, conformemente a quanto indicato alla Tabella 1 della presente determinazione;
  3. di prevedere che, in caso di esplicita rinuncia da parte dell'esperto di cui al punto precedente, l'impresa distributrice competente possa individuare un esperto sostitutivo tra quelli riportati nella Tabella 2, dandone tempestiva e motivata comunicazione alla Direzione Tariffe dell'Autorità;
  4. di trasmettere copia della presente determinazione alle imprese e agli esperti interessati;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


Il Direttore
Egidio Fedele Dell'Oste

Milano, 28 dicembre 2010
 

Tag: smart grid


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