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Data pubblicazione: 01 October 2009

Delibera 28 September 2009

ARG/elt 138/09

Integrazione alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 per l’introduzione di un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio in capo al Gestore del Mercato elettrico nell’ambito della gestione del sistema di garanzie ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" (di seguito: decreto MSE).
  • il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: la Disciplina);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, PAS 4/08 (di seguito: deliberazione PAS 4/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, PAS 14/09 (di seguito: deliberazione PAS 14/09).

Considerato che:

  • l'articolo 10, comma 1, del decreto MSE prevede che nell'ambito del mercato a termine con consegna fisica (di seguito: MTE) gestito dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME) vengano quotati contratti di durata almeno mensile, trimestrale e annuale con profilo almeno baseload peakload, prevedendo il meccanismo della «cascata» per i contratti con periodo di consegna superiore al mese e la registrazione su PCE delle posizione di ciascun operatore con riferimento ai contratti mensili;
  • l'articolo 10, comma 2, del decreto MSE prevede che il GME adegui il sistema di garanzie così da prevedere la parziale copertura del controvalore del contratto in  acquisto o in vendita e la totale copertura del controvalore delle posizioni in acquisto al momento della consegna.
  • l'articolo 10, comma 3, del decreto MSE prevede che il sistema di garanzie possa essere rafforzato con la previsione di un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto ad un predefinito livello massimo di rischio posto a carico del GME;
  • l'articolo 10, comma 3, del decreto MSE prevede che, sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il GME predisponga una proposta di modifica alla Disciplina da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione;
  • con la deliberazione PAS 14/09 l'Autorità ha espresso al Ministero dello Sviluppo Economico parere favorevole alla proposta di modifica alla Disciplina predisposta dal GME;
  • secondo quanto previsto dal decreto MSE, nell'assumere la deliberazione PAS 14/09, l'Autorità ha inoltre previsto di introdurre il meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto al livello massimo di rischio posto a carico del GME di cui al decreto MSE.

Considerato infine che:
 

  • la deliberazione n. 111/06, nel definire le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, prevede anche un meccanismo di mutualizzazione del rischio derivante al concessionario del servizio sul territorio nazionale - la società Terna Spa (di seguito: Terna) - relativamente ai costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento e non coperta dai sistemi di garanzie predisposti dalla stessa Terna.


Ritenuto che:

  • l'introduzione di un meccanismo di mutualizzazione del rischio nell'ambito del sistema di garanzie del GME consenta una sensibile riduzione dei costi di transazione connessi alla negoziazione su MTE e il suo sviluppo come piattaforma di negoziazione liquida di contratti di durata annuale o, possibilmente, superiore;
  • detta riduzione dei costi di transazione sia fondamentale per poter far sviluppare un mercato a termine fisico regolamentato e liquido, con indubbio beneficio per tutti i clienti finali in termini di maggiore contendibilità del mercato e, conseguentemente, di maggior concorrenzialità della stesso;
  • sia opportuno integrare la deliberazione n. 111/06 al fine di introdurre il meccanismo di mutualizzazione del rischio residuo in capo al GME

DELIBERA

  1. di integrare, a decorrere dall'1 ottobre 2009, l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
    a.         dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
    "Articolo 49bis
    Inadempimenti e gestione delle garanzie predisposte dal Gestore del mercato elettrico
    49.1 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza di operatori del mercato a termine con consegna fisica - MTE non coperta dall'apposito sistema di garanzie e superiori all'ammontare relativo a mezzi propri che il medesimo Gestore è tenuto a utilizzare ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo."
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore del mercato elettrico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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