Data pubblicazione: 29 September 2009
Delibera 28 September 2009
ARG/gas 135/09
Proroga della validità delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 settembre 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero dello sviluppo Economico 25 maggio 2009 (di seguito: decreto 25 maggio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 50/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 di approvazione della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009 VIS 8/09 (di seguito: deliberazione VIS 8/09);
- il documento per la consultazione 31 marzo 2009, DCO 4/09, in materia di "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 23 luglio 2009, DCO 24/09, in materia di "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione - orientamenti finali" (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 50/08.
Considerato che:
- con il 30 settembre 2009 è prevista la conclusione del secondo periodo di regolazione per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, attualmente disciplinato dalla deliberazione n. 166/05;
- con la deliberazione ARG/gas 50/08, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2009-2013;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati diffusi in data 31 marzo 2009 un primo documento per la consultazione e in data 23 luglio 2009 un secondo documento per la consultazione nei quali l'Autorità ha rappresentato la necessità che il terzo periodo di regolazione abbia inizio nel mese di gennaio 2010 e si concluda nel mese di dicembre dell'anno 2013, al fine, tra l'altro, di rendere coerente la disciplina tariffaria del trasporto e del dispacciamento con la disciplina tariffaria del servizio di distribuzione del gas, adottata con il RTDG per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2012;
- nei medesimi documenti l'Autorità, al fine di gestire il processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di trasporto, ha proposto la definizione di una disciplina transitoria che proroghi l'efficacia delle determinazioni tariffarie aventi scadenza in data 30 settembre 2009 e ha contestualmente previsto:
- l'estensione dei criteri per la garanzia dei ricavi di riferimento per il trimestre ottobre 2009-dicembre 2009;
- il riconoscimento degli eventuali maggiori costi per l'acquisto del fuel gas per il suddetto trimestre con i medesimi criteri indicati nella deliberazione VIS 8/09;
- nell'ambito della consultazione, pur essendo stata riscontrata una generale condivisione dei predetti criteri per la disciplina transitoria, alcuni operatori hanno criticato l'intenzione di utilizzare l'anno solare in luogo dell'anno termico per il calcolo dei corrispettivi; e che, al riguardo, sono state evidenziate le seguenti principali criticità:
- il disallineamento con la maggior parte dei contratti di approvvigionamento internazionali, che hanno come riferimento l'anno termico;
- una maggiore incertezza delle politiche commerciali degli operatori, in quanto le tariffe di trasporto non sarebbero note al momento della stipula dei contratti di fornitura;
- un ritardo nel riconoscimento dei ricavi relativi ai nuovi investimenti di ulteriori tre mesi rispetto all'attuale regolazione, con la conseguente mancata remunerazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2009 degli investimenti effettuati nell'anno 2008;
- l'individuazione dell'anno solare in luogo dell'anno termico, quale riferimento della disciplina tariffaria del trasporto e del dispacciamento, non comporta particolari criticità per quanto riguarda i contratti internazionali di approvvigionamento in quanto il conferimento di capacità sulla rete di trasporto nazionale continua ad avvenire con riferimento all'anno termico;
- l'intenzione di procedere all'adozione dell'anno solare anche per il terzo periodo di regolazione del trasporto è stata manifestata sin dal primo documento di consultazione, garantendo quindi agli operatori un congruo periodo di tempo per porre in essere le necessarie azioni commerciali che consentissero di adeguare le condizioni economiche dei contratti di vendita al fine di trasferire ai clienti finali i costi relativi al servizio di trasporto e dispacciamento;
- le tariffe di trasporto già prevedono componenti che possono essere modificate su base trimestrale e che pertanto non sono note al momento della stipula dei contratti di fornitura;
- i criteri di remunerazione relativi ai nuovi investimenti realizzati a partire dall'anno 2008 saranno oggetto della disciplina tariffaria relativa al terzo periodo di regolazione secondo tempistiche uniformi con gli altri servizi a rete.
Considerato inoltre che:
- con decreto 25 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato la rete regionale di gasdotti, includendo a partire dall'1 ottobre 2009 le reti delle società Gas Plus Trasporto S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l., le quali, pertanto, a decorrere da tale data, saranno tenute ad applicare agli utenti delle proprie reti la tariffa regionale di trasporto attualmente vigente, nonché ad adempiere agli obblighi posti dal regime di perequazione di cui all'articolo 14bis della deliberazione n. 166/05;
- le predette infrastrutture, essendo state oggetto di riclassificazione da reti di distribuzione, sono state considerate ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione per l'anno 2009; e che pertanto tale tariffa, sino al 31 dicembre 2009, assicura la remunerazione del capitale investito e dei costi operativi di tali infrastrutture;
- quanto sopra impedisce di considerare le medesime infrastrutture anche ai fini del calcolo del valore del ricavo di riferimento delle due società per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2009, pena l'indebita duplicazione del riconoscimento dei costi ed un conseguente ingiustificato aumento dei corrispettivi a carico degli utenti dei servizi di trasporto e di distribuzione del gas naturale;
- le predette considerazioni fanno salvo il diritto delle società Gas Plus Trasporto S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l. di ripetere la quota parte dei ricavi di competenza, dalle imprese di distribuzione per il calcolo delle cui tariffe sono state considerate le proprie reti di trasporto.
Ritenuto che sia necessario:
- prorogare per il periodo 1 ottobre 2009 - 31 dicembre 2009 le proposte tariffarie approvate dall'Autorità per l'anno termico 2008-2009 con deliberazione ARG/gas 102/08, prevedendo:
- l'estensione dei criteri per la garanzia dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05, nonché il regime di perequazione di cui all'articolo 14 bis, al trimestre ottobre 2009-dicembre 2009;
- il riconoscimento degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'acquisto del fuel gas nel trimestre ottobre 2009-dicembre 2009 con i medesimi criteri indicati nella deliberazione VIS 8/09;
- definire con successivo provvedimento i criteri di trasferimento della quota parte dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di competenza delle società Gas Plus Trasporto Srl e Italcogim Trasporto S.r.l.
DELIBERA
- di prorogare per il periodo 1 ottobre 2009-31 dicembre 2009 la validità delle proposte tariffarie per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 102/08, prevedendo che:
- i criteri di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05, nonché il regime di perequazione di cui all'articolo 14 bis, siano estesi al trimestre ottobre 2009-dicembre 2009;
- gli eventuali maggiori costi per l'acquisto del fuel gas per il suddetto trimestre siano riconosciuti con successivo provvedimento applicando i medesimi criteri indicati nella deliberazione VIS 8/09;
- di definire con successivo provvedimento i criteri di trasferimento della quota parte dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di competenza delle società Gas Plus Trasporto S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l.;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
28 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis