Follow us on:






Data pubblicazione: 07 September 2009

Delibera 04 September 2009

ARG/elt 120/09

Disposizioni per la compensazione degli oneri a carico dell'Acquirente Unico a seguito della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 gennaio 2006, n. 2962

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 settembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 gennaio 2004, recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004);
  • gli indirizzi del Ministro delle Attività Produttive del 30 gennaio 2004;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
  • l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 7/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito: deliberazione n. 13/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 18/04 (di seguito: deliberazione n. 18/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 20/04 (di seguito: deliberazione n. 20/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/elt 53/08 (di seguito: deliberazione n. 53/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2009, ARG/elt 61/09 (di seguito: deliberazione n. 61/09);
  • l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione IV, del 29 aprile 2004, n. 1149 (di seguito: ordinanza n. 1149/2004);
  • la sentenza del Tar Lombardia, Sezione IV, del 16 giugno 2004, n. 3200 (di seguito: sentenza n. 3200/2004);
  • la decisone del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, del 17 gennaio 2006, n. 2962/2006 (di seguito: sentenza n. 2962/2006);
  • la lettera dell'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) del 3 ottobre 2008, prot. Autorità n. 29599 del 7 ottobre 2008;
  • la lettera dell'Acquirente Unico del 18 giugno 2009, prot. n. 1017 (prot. Autorità n. 34740 del 19 giugno 2009).

Considerato che:

  • il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che, a far data dal 1° gennaio 2004, l'Acquirente Unico assume la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
  • gli indirizzi del Ministro delle attività produttive del 30 gennaio 2004 prevedevano che, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di avvio del dispacciamento di merito economico (1° aprile 2004), l'Acquirente Unico si avvalesse di Enel S.p.A. al fine di assicurare la fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
  • il decreto ministeriale 29 gennaio 2004 ha fissato le modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;
  • l'articolo 3, comma 3, del suddetto decreto ha previsto che una quota pari al 20% della capacità produttiva assegnabile destinata a forniture annuali fosse assegnata all'Acquirente Unico;
  • la deliberazione n. 13/04 ha regolato le procedure di assegnazione, per l'anno 2004, della capacità produttiva di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2004;
  • l'articolo 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione n. 18/04 ha modificato la deliberazione n. 67/03, prevedendo che, fino all'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, l'Acquirente Unico cedesse a Enel S.p.A. l'energia elettrica acquistata ai sensi della deliberazione n. 13/04 (di seguito: energia elettrica CIP 6) ad un prezzo pari a quello individuato dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 5/04 (di seguito: prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica);
  • la deliberazione n. 20/04 ha modificato al ribasso, per il solo mese di marzo 2004, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica;
  • Atel Energia S.r.l. ha presentato ricorso al Tar Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 20/04;
  • con l'ordinanza n. 1149/2004, il Tar Lombardia ha accolto la domanda cautelare presentata da Atel Energia S.r.l. e ha sospeso l'efficacia della deliberazione n. 20/04;
  • con la sentenza n. 3200/2004, il Tar Lombardia ha confermato, nel merito, l'annullamento della deliberazione n. 20/04;
  • a seguito dell'annullamento in primo grado della deliberazione n. 20/04, l'Acquirente Unico ha venduto ad Enel S.p.A. l'energia elettrica CIP 6 relativa al mese di marzo 2004 al prezzo previsto prima dell'entrata in vigore della medesima deliberazione, vale a dire al prezzo individuato dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 5/04, maggiore del prezzo della deliberazione n. 20/04;
  • il prezzo incassato dall'Acquirente Unico per la vendita dell'energia elettrica CIP 6 era maggiore del prezzo sostenuto dallo stesso Acquirente Unico per l'acquisto della suddetta energia elettrica. Di conseguenza, l'Acquirente Unico conseguiva un margine economico positivo dalla attività di compravendita dell'energia elettrica CIP 6;
  • in applicazione del prezzo di vendita previsto dalla deliberazione n. 5/04, il margine economico contabilizzato dall'Acquirente Unico dalla compravendita dell'energia elettrica CIP 6 nel mese di marzo 2004 risultò pari a circa 90 milioni di euro;
  • la deliberazione n. 171/04 ha destinato una quota del margine economico di cui al precedente alinea, pari a 84,7 milioni di euro, in parte a riduzione del prezzo di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2004 ed in parte a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico;
  • l'articolo 6 della deliberazione n. 252/04 ha destinato il margine economico residuo derivante dalla compravendita dell'energia elettrica CIP 6, pari a circa 5,3 milioni di euro, al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, di cui al comma 59.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
  • l'Autorità ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3200/2004;
  • il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2962/2006, ha accolto l'appello dell'Autorità, annullando la sentenza del Tar Lombardia n. 3200/2004 e, per l'effetto, ripristinando la deliberazione n. 20/04;
  • a seguito del ripristino della deliberazione n. 20/04, è variato al ribasso anche il prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 dall'Acquirente Unico a Enel S.p.A. per il mese di marzo 2004;
  • la suddetta variazione del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 comporta la necessità che l'Acquirente Unico restituisca ad Enel S.p.A. circa 40,9 milioni di euro, a titolo di conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta nel mese di marzo 2004;
  • l'Acquirente Unico, in forza delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 171/04 e n. 252/04 precedentemente richiamate, non dispone più dei margini economici derivanti dalla compravendita dell'energia elettrica CIP 6 nel mese di marzo 2004.

Considerato, inoltre, che:

  • al netto del conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta a Enel S.p.A. nel mese di marzo 2004, l'Acquirente Unico, a seguito di rettifiche e conguagli di partite economiche di competenza dell'anno 2004 sopravvenute dopo la chiusura del bilancio di esercizio di tale anno, ha registrato, fino ad oggi, un saldo netto positivo pari a circa 18,9 milioni di euro, per il quale la normativa vigente non prevede alcuna destinazione. Il suddetto saldo include:
    • una sopravvenienza attiva di circa 2 milioni di euro derivante dall'applicazione della deliberazione n. 53/08 in materia di corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'anno 2004;
    • una sopravvenienza attiva di circa 13,4 milioni di euro derivante dall'applicazione della deliberazione n. 61/09 in materia di corrispettivo di non arbitraggio per l'anno 2004;
    • una sopravvenienza attiva di circa 2,8 milioni di euro derivante da conguagli del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 43 della deliberazione n. 48/04, relativo all'anno 2004;
  • l'Acquirente Unico, a seguito di rettifiche e conguagli di partite economiche di competenza dell'anno 2005, sopravvenute dopo la chiusura del bilancio di esercizio di tale anno, ha registrato, fino ad oggi, un saldo netto negativo pari a circa 3 milioni di euro, per il quale la normativa vigente non prevede alcuna copertura;
  • l'Acquirente Unico, a seguito di rettifiche e conguagli di partite economiche di competenza dell'anno 2006, sopravvenute dopo la chiusura del bilancio di esercizio di tale anno, ha registrato, fino ad oggi, un saldo netto positivo pari a circa 35,5 milioni di euro, per il quale la normativa vigente non prevede alcuna destinazione;
  • pertanto, ad oggi, il saldo netto delle partite economiche di competenza degli anni 2004, 2005 e 2006, sopravvenute dopo la chiusura dei relativi bilanci di esercizio e al netto del conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta a Enel S.p.A. nel mese di marzo 2004, risulta, per l'Acquirente Unico, positivo per circa 51,4 milioni di euro;
  • l'ammontare di cui al precedente alinea è maggiore dell'onere derivante all'Acquirente Unico dal conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta nel mese di marzo 2004 ad Enel S.p.A.;
  • tutte le partite economiche sopra evidenziate sono state riflesse - sia in positivo che in negativo - nel prezzo di cessione dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato negli anni 2004, 2005 e 2006;
  • è possibile che in futuro emergano nuove variazioni e conguagli di partite economiche di competenza di anni per i quali l'Acquirente Unico ha chiuso il relativo bilancio di esercizio.

Ritenuto opportuno:

  • compensare l'onere derivante all'Acquirente Unico dal conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta nel mese di marzo 2004 ad Enel S.p.A. con parte del saldo netto delle partite economiche di competenza degli anni 2004, 2005 e 2006, sopravvenute dopo la chiusura dei relativi bilanci di esercizio, come precedentemente individuato;
  • rinviare ad un successivo provvedimento la destinazione della restante parte del saldo netto di cui al precedente alinea, ad oggi pari a circa 10,5 milioni di euro;
  • prevedere che l'Acquirente Unico comunichi all'Autorità, con cadenza annuale, l'ammontare delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;
  • che l'obbligo informativo di cui al precedente alinea sia inserito nell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07

DELIBERA

  1. l'Acquirente Unico compensa l'onere derivante dalla modifica del prezzo di vendita all'ingrosso dell'energia elettrica disposta con la deliberazione n. 20/04, con riferimento alla cessione ad Enel S.p.A. dell'energia elettrica acquistata ai sensi della deliberazione n. 13/04, con parte delle risorse economiche derivanti dalle sopravvenienza attive nette relative agli anni 2004, 2005 e 2006, come individuate in premessa;
  2. all'articolo 13, comma 13.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 è sostituito dal seguente comma:
    "13.3 L'Acquirente unico invia alla Direzione Mercati dell'Autorità:
    a) con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre;
    b) entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura.".
  3. il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di competenza;
  4. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione

4 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis