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Data pubblicazione: 28 May 2009

Delibera 26 May 2009

ARG/gas 62/09

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema gas e proroga dei termini previsti dall'articolo 29 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 maggio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, come successivamente modificata e intergrata;
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A. approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
  • il codice di trasporto di Edison T&S S.p.A., ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03;
  • il codice di trasporto di Edison Stoccaggio S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 20 maggio 2008, ARG/gas 64/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
  • il codice di rete per la distribuzione del gas naturale di Siciliana Gas S.p.A., approvato con deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 251/07;
  • il codice di rete per la distribuzione del gas naturale di Società Italiana per il Gas S.p.A., approvato con deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2007, n. 131/07;
  • il codice di rete per la distribuzione del gas naturale di Azienda Energia e Servizi AES S.p.A., approvato con deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 249/07;
  • il codice di rete per la distribuzione del gas naturale di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento Col Gas S.p.A. - Napoletanagas S.p.A., approvato con deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 252/07;
  • il codice di rete per la distribuzione del gas naturale di Toscana Gas S.p.A., approvato con deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 250/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • il documento per la consultazione pubblicato in data 18 aprile 2008, DCO 10/08 (di seguito: DCO 10/08) in merito alle possibili evoluzioni del sistema di bilanciamento nel mercato del gas naturale;
  • il documento per la consultazione pubblicato in data 4 febbraio 2009, DCO 1/09 (di seguito: DCO 1/09) in merito ai criteri per la definizione e l'attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto;
  • il documento per la consultazione pubblicato in data 31 marzo 2009, DCO 4/09 (di seguito: DCO 4/09) in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento nel gas naturale per il terzo periodo di regolazione;
  • il documento per la consultazione pubblicato in data 5 maggio 2009, DCO 11/09 (di seguito: DCO 11/09) in merito alla determinazione dei quantitativi di gas da allocare giornalmente da parte dell'impresa di trasporto.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità abbia la finalità di garantire la promozione, fra l'altro, dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • la deliberazione 138/04 definisce le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto ai fini del bilanciamento, unitamente ai criteri indicativi con cui l'impresa di trasporto procede all'allocazione dei suddetti quantitativi;
  • l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 138/04 definisce che l'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, su base giornaliera;
  • l'articolo 20 della deliberazione 138/04 definisce le modalità di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto;
  • l'articolo 20, comma 1, della deliberazione 138/04 definisce che l'impresa di trasporto, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto, determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas giornaliero;
  • l'articolo 29, comma 2, della deliberazione 138/04, definisce che fino alla fine dell'anno termico 2008-2009, nel caso in cui l'impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 e dall'articolo 20, comma 1, l'impresa di distribuzione determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto su base mensile e che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili sulla base dei profili standard di cui all'articolo 7, comma 1 e individui il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto ripartendo le eventuali differenze giornaliere;
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, così come i codici di rete per la distribuzione del gas naturale approvati dall'Autorità, descrivono le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto;
  • i codici di rete approvati dall'Autorità descrivono le procedure di dettaglio con le quali l'impresa di trasporto provvede alle allocazioni dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto.

Considerato, inoltre, che:

  • in esito alle consultazioni relative ad aspetti inerenti al bilanciamento gas (DCO 10/08 e DCO 1/09) gli operatori e le relative associazioni di imprese hanno auspicato una generale riforma delle regole di funzionamento del mercato del gas ed in particolare del servizio di bilanciamento;
  • l'attuale meccanismo di allocazione dei prelievi, anche in considerazione dell'elevato numero di punti di prelievo non misurati su base giornaliera:
    • ha prodotto anomalie da parte del soggetto responsabile nell'attribuzione agli utenti del trasporto dei quantitativi su base giornaliera, al cui riguardo l'Autorità, con il DCO 11/09 ha avanzato alcune proposte risolutive a normativa vigente;
    • rende molto difficoltosa la previsione da parte degli operatori delle prorprie posizioni, condizione necessaria per l'avvio di un meccanismo di bilanciamento di mercato;
  • diversi operatori hanno segnalato la presenza di criticità nella procedura di allocazione del gas e nella tempistica relativa, con particolare riferimento ai termini di chiusura del bilancio gas;
  • revisioni al processo di misura, secondo quanto definito dalla deliberazione ARG/gas 159/08, per quanto concerne i punti di riconsegna allacciati alla rete di distribuzione, e sulla base di quanto proposto in consultazione nel DCO 4/09 per quanto concerne i punti di riconsegna allacciati alla rete di trasporto, possono implicare effetti anche al processo di allocazione.

Ritenuto che:

  • sia opportuno procedere ad una approfondita analisi delle possibili criticità connesse all'attuale processo di allocazione;
  • sia opportuno, anche al fine di rendere possibile un'evoluzione del servizio di bilanciamento con l'introduzione di criteri di mercato, individuare possibili soluzioni per il superamento delle criticità riscontrate nel complessivo processo di allocazione con la formazione di provvedimenti al riguardo e l'eventuale modifica ed integrazione della deliberazione 138/04;
  • sia opportuno, in attesa delle possibili risultanze in merito alla revisione del processo di allocazione, confermare la disciplina attualmente in essere, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della deliberazione 138/04, prorogandone la validità sino al 30 settembre 2010.
  • sia opportuno, in relazione al precedente alinea, aggiornare le clausole del codice di rete tipo, approvato con deliberazione n. 108/06, attinenti le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas agli utenti del sistema;
  2. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzioni Mercati dell'Autorità, per procedere a:
    1. lo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 e nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui alla legge n. 481/95, al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 163 ed alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    2. le convocazione e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 2;
    3. la predisposizione di documenti di ricognizione e di documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia;
    4. l'aggiornamento, con successivo provvedimento, del codice di rete tipo per la distribuzione del gas;
  3. di modificare l'articolo 29, comma 2 della deliberazione 138/04, sostituendo le parole "fino alla fine dell'anno termico 2008-2009" con "fino al 30 settembre 2010";
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione 138/04 risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento;
  5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

26 maggio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis