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Data pubblicazione: 29 mai 2009

Delibera 25 mai 2009

ARG/elt 61/09

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 dicembre 2006, n. 7972 in materia di corrispettivo di non arbitraggio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2004, n. 122/04 (di seguito: deliberazione n. 122/04);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, 18 febbraio 2005, n. 402 (di seguito: sentenza n. 402/05);
  • la decisone del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, 27 dicembre 2006, n. 7972 (di seguito: sentenza n. 7972/06);
  • le lettera del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 20 maggio 2009, prot. n. 39238 (prot. Autorità n. 28698 del 25 maggio 2009).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 48/04, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004, fissava le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di scambio dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 122/04, l'Autorità ha ritenuto necessario un adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica di cui alla citata deliberazione n. 48/04, al fine di precludere la possibilità di esercitare comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio e dei mercati dell'energia;
  • a tal fine, la deliberazione n. 122/04 ha integrato la deliberazione n. 48/04 introducendo, con l'articolo 23.1, il corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica (di seguito: corrispettivo di non arbitraggio);
  • ai sensi del predetto articolo 23.1, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente dello scambio doveva regolare con il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: GRTN) il corrispettivo di non arbitraggio, secondo il seguente criterio:
    • se il corrispettivo risultava negativo, l'utente dello scambio era tenuto a pagarlo al GRTN;
    • al contrario, se il corrispettivo risultava positivo il GRTN era tenuto a pagarlo all'utente dello scambio;
  • Dynameeting S.p.A. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) per l'annullamento della deliberazione n. 122/04;
  • con sentenza n. 402/05, il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Dynameeting S.p.A.;
  • Dynameeting S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza del Tar Lombardia n. 402/2005. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7972/06, ha accolto l'appello, stabilendo che «la deliberazione dell'autorità n. 122/04 deve essere annullata, nei limiti dell'interesse della ricorrente, nella parte in cui estende il c.d. corrispettivo di non arbitraggio anche ai grossisti»;
  • l'annullamento del corrispettivo di non arbitraggio disposto dal Consiglio di Stato comporta la regolazione di una partita economica di conguaglio tra il GRTN (o suo avente causa) ed il soggetto che all'epoca aveva illegittimamente versato o ricevuto il suddetto corrispettivo.

Considerato che:

  • il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente l'articolo 23.1 della deliberazione n. 122/04, «nella parte in cui estende il c.d. corrispettivo di non arbitraggio anche ai grossisti»;
  • per ottemperare alla sentenza n. 7972/06 è necessario stabilire preliminarmente quali operatori, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sono "grossisti";
  • il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7972/06, ha individuato la ratio della delibera n. 122/04 nella necessità di «prevedere un adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica al fine di precludere la possibilità di esercitare comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio e dei mercati dell'energia»;
  • nella medesima sentenza il Consiglio di Stato ha osservato che «il c.d. corrispettivo di non arbitraggio è stato, invece, previsto anche per i soggetti, quali la ricorrente, che erano impossibilitati a porre in essere tali comportamenti ostruzionistici. Infatti, i grossisti, non potendo operare in borsa, non sono in grado di esercitare l'arbitraggio»;
  • pertanto, in base alla sentenza n. 7972/06, i "grossisti" sono quegli operatori che non possono scegliere tra la vendita di energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o per mezzo di contratti di compravendita stipulati al di fuori del medesimo sistema, e che, pertanto, non sono in grado di "esercitare l'arbitraggio";
  • l'articolo 4 della deliberazione n. 48/04 individuava per il 2004 tre tipi di contratti di compravendita registrati presso il GRTN:
    1. i contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato elettrico per la cessione dell'energia elettrica attraverso il sistema delle offerte;
    2. i contratti di compravendita conclusi con il GRTN nel mercato per il servizio di dispacciamento;
    3. i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
  • ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1, della deliberazione n. 48/04, per l'anno 2004, un utente del dispacciamento per unità di produzione rilevanti aveva il diritto di immettere in rete energia elettrica in esecuzione di uno qualunque dei tipi di contratto di compravendita di cui al precedente alinea;
  • per contro, ai sensi dell'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione n. 48/04, per l'anno 2004, un utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti poteva immettere in rete energia elettrica solo in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
  • sulla base delle disposizioni richiamate nei precedenti alinea, ai sensi della disciplina del dispacciamento vigente nel 2004, gli unici operatori che potevano scegliere tra la vendita di energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o per mezzo di contratti di compravendita stipulati al di fuori del medesimo sistema erano gli utenti del dispacciamento per unità di produzione rilevanti.

Considerato, inoltre, che:

  • la deliberazione n. 122/04 ha prodotto effetti solo per il trimestre ottobre-dicembre 2004;
  • la deliberazione n. 122/04 individua nel Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il soggetto controparte dell'utente dello scambio ai fini della regolazione del corrispettivo di non arbitraggio;
  • secondo quanto previsto dal DPCM 11 maggio 2004, parte delle attività, delle funzioni, dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sono stati trasferiti, a decorrere dal 1 novembre 2005, a Terna S.p.A.;
  • a decorrere dal 13 giugno 2006 il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ha modificato la sua ragione sociale in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.

Considerato, infine, che:

  • ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione n. 48/04, il saldo tra i proventi e gli oneri maturati dal GRTN in applicazione del corrispettivo di non arbitraggio è incluso tra le partite economiche che contribuivano alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  • con lettera del 20 maggio 2009, il GSE ha comunicato che è ancora disponibile una quota del saldo netto relativo al corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento relativo agli anni 2004 e 2005.

Ritenuto opportuno:

  • ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 dicembre 2006, n. 7972, mediante una modifica della deliberazione n. 122/04 che preveda l'esenzione dal corrispettivo di non arbitraggio per i soggetti c.d. "grossisti";
  • identificare come soggetti c.d. "grossisti", nell'accezione contenuta nella sentenza n. 7972/06, gli operatori che, per il trimestre ottobre-dicembre 2004, ricadevano nelle seguenti categorie di utente dello scambio:
    1. utenti dello scambio che, ai sensi della normativa vigente nel 2004, non erano tenuti a sottoscrivere un contratto di dispacciamento in immissione;
    2. utenti dello scambio titolari di un contratto di dispacciamento in immissione che non includeva unità di produzione rilevanti;
  • escludere dal novero dei soggetti che, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sono definiti "grossisti", gli utenti dello scambio che, direttamente o attraverso società controllate, società controllanti o società controllate dalla medesima controllante, potevano scegliere di vendere energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o per mezzo di contratti di compravendita stipulati al di fuori del medesimo sistema;
  • prevedere che il GSE, in qualità di soggetto avente causa del Gestore della rete di trasmissione S.p.A., provveda ad effettuare i calcoli derivanti dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento e a regolare con gli utenti dello scambio aventi diritto le partite economiche conseguenti all'annullamento del corrispettivo di non arbitraggio;
  • prevedere che gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovino copertura nel residuo margine economico derivante dall'applicazione dell'articolo 43 della deliberazione n. 48/04 per l'anno 2004 e dall'applicazione dell'articolo 36 della deliberazione n. 168/03 per l'anno 2005

DELIBERA

  1. all'articolo 23.1 della deliberazione n. 122/04, dopo il comma 23.1.2, è aggiunto il seguente comma:
    "23.1.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli utenti dello scambio che, direttamente o attraverso società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, risultano titolari di un contratto di dispacciamento in immissione che include unità di produzione rilevanti";
  2. il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. effettua i conteggi e la regolazione delle partite economiche derivanti dalle modifiche della deliberazione n. 122/04 introdotte con il presente provvedimento;
  3. gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovano copertura nel residuo margine economico derivante dall'applicazione dell'articolo 43 della deliberazione n. 48/04 per l'anno 2004 e dall'applicazione dell'articolo 36 della deliberazione n. 168/03 per l'anno 2005;
  4. la deliberazione n. 122/04 e l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, come risultanti dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  5. il presente provvedimento è trasmesso al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. per i seguiti di competenza;
  6. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianae sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

25 maggio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis