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Data pubblicazione: 29 aprill 2009

Delibera 20 aprill 2009

VIS 32/09

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Union Gas Metano S.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 300/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007 n. 300/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

  1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Union Gas Metano S.r.l. (di seguito: UGM), un'istruttoria formale per:
    1. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
    2. ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
  2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07, aveva, tra l'altro, evidenziato che:
    • UGM aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per due località dalla stessa servite (Afragola - ID 0351; Sant'Angelo D'Alife - ID 6164) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    • non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che UGM vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Con la medesima deliberazione n. 300/07, inoltre, l'Autorità ha:
    • intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    • richiesto a UGM di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti:
    • due documenti della società in data 8 febbraio 2008;
    • copie di fatture trasmesse mediante posta elettronica in data 17 luglio 2008.
  5. Con nota in data 2 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 29040) il responsabile del procedimento ha comunicato a UGM le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, cui è seguita nota della società acquisita in data 18 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 41481).

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
  2. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
    • istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
    • imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
  3. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  4. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
    • da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
    • dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
  5. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
  6. Con deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
  7. Con la nota dell'8 febbraio 2008, come chiarita dalle precisazioni compiute con la nota del 18 dicembre 2008, UGM ha dichiarato di aver sempre applicato, anche nell'anno 2006, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità nelle località di Afragola e di Sant'Angelo d'Alife, precisando di aver iniziato a svolgervi il servizio dal dicembre 2005.
  8. A tal fine, UGM ha prodotto copia di documenti di fatturazione emessi nei confronti di un campione di clienti finali serviti in tali località per l'anno 2006, dai quali risulta che la società, ha applicato un coefficiente M per un valore conforme a quello fissato dall'Autorità; pertanto le informazioni inizialmente fornite nel corso dell'indagine conoscitiva sulla mancata applicazione di tale coefficiente non corrispondono al vero.
  9. Quanto sopra evidenzia che la condotta di UGM, non è idonea:
    • né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
    • né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  2. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  3. il presente provvedimento sarà notificato alla società Union Gas Metano S.r.l., Via Martiri Atellani 143, 81030 Sant'Arpino (CE), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

20 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis