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Data pubblicazione:

Delibera

ARG/elt 27/09

Disposizioni urgenti in materia di determinazione dei coefficienti di ripartizione dei punti di prelievo

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 marzo 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2008, ARG/elt 147/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 147/08).

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 11, comma 11.6, del TILP, entro il 10 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice calcola i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) per tutti i punti non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ad eccezione di quelli per cui sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio (di seguito: nuovi punti di prelievo trattati orari);
  • ai fini della determinazione dei CRPP, entro il 5 maggio di ciascun anno, le imprese distributrici di riferimento comunicano alle imprese distributrici ad esse sottese l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria del periodo di riferimento per i CRPP da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, al netto dell'energia prelevata dai nuovi punti di prelievo trattati orari localizzati nella propria area di riferimento;
  • ai fini della comunicazione di cui al precedente alinea, le imprese distributrici di riferimento necessitano di informazioni sull'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria del periodo di riferimento per i CRPP dai nuovi punti di prelievo trattati orari localizzati negli ambiti territoriali delle imprese distributrici ad esse sottese.

Considerato, inoltre, che:

  • ai sensi dell'articolo 11 del TILP, i CRPP sono calcolati da ciascuna impresa distributrice entro il 10 maggio di ciascun anno con riferimento ai dati di prelievo relativi al periodo 1 febbraio - 31 gennaio immediatamente precedente (di seguito: periodo di riferimento per i CRPP);
  • la scelta del periodo di riferimento per i CRPP, disallineato rispetto all'anno solare, si basava sull'articolazione per bimestri convenzionali prevista nella prima formulazione della metodologia del load profiling per fasce;
  • per effetto della deliberazione ARG/elt 147/08, l'articolazione per bimestri convenzionali del load profiling per fasce è stata sostituita da una cadenza mensile, applicata alle partite fisiche di conguaglio con decorrenza 1 gennaio 2009 e ai CRPP con decorrenza 1 giugno 2009.

Ritenuto:

  • necessario prevedere che, ai fini della determinazione dei CRPP, le imprese distributrici sottese comunichino alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai nuovi punti di prelievo trattati orari;
  • opportuno allineare il periodo di riferimento per i CRPP con l'anno solare, non sussistendo più alcuna motivazione tale da giustificarne il disallineamento previsto in origine

DELIBERA

  1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 278/07, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 11, comma 11.2, le parole "al periodo 1 febbraio - 31 gennaio" sono sostituite dalle parole "all'anno solare";
    2. all'articolo 15, comma 15.2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:
      "b) entro il 26 di aprile di ciascun anno l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.";
    3. all'articolo 18, comma 18.1, dopo le parole "comma 15.2" sono aggiunte le parole "lettera a";
  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 risultante dalle modifiche di cui al punto 1;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

 

9 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Obiettivo Strategico: