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Data pubblicazione:

Delibera

ARG/gas 24/09

Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 marzo 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°176 del 31 luglio 2007;
  • il decreto del Ministro 19 marzo 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°114 del 16 maggio 2008;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/07 (di seguito: deliberazione n. 162/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 291/07 (di seguito: deliberazione n. 291/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/gas 124/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/gas 112/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 112/08);
  • il documento per la consultazione 19 giugno 2008 per la "Introduzione di un mercato regolamentato del gas naturale e definizione delle modalità di offerta presso il medesimo mercato delle quote corrispondenti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente (Piattaforma Organizzata GAS)" (di seguito: documento per la consultazione 19 giugno 2008).

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07 prevede che le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 (di seguito: mercato regolamentato), e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04;
  • il medesimo articolo 11, comma 1, stabilisce che le modalità di cessione delle predette aliquote siano stabilite con decreto del Ministro, sentita l'Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato dal Ministro con il decreto 12 luglio 2007, dopo aver acquisito il prescritto parere dell'Autorità, espresso con deliberazione n. 162/07;
  • l'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che le autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, siano subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di una quota del gas importato;
  • il medesimo articolo 11, comma 2, dispone che il Ministero definisca con decreto la predetta quota di offerta, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati e che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall'Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato con il decreto 19 marzo 2008, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità, espresso con deliberazione n. 291/07;
  • il decreto 19 marzo 2008 stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che l'offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall'Autorità, e comunque entro l'anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta;
  • il documento per la consultazione 19 giugno 2008 prevede che le prescrizioni legislative e regolamentari di offerta ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, con riferimento alle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti dovute allo Stato ed alle quote del gas importato da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, siano ottemperate presso il mercato centralizzato di negoziazione del gas naturale ivi prospettato, avvalendosi di una piattaforma informatica di supporto alla gestione delle offerte ed alla conclusione dei relativi contratti (di seguito: POGAS).
  • la deliberazione ARG/gas 112/08 ha previsto, nelle more dell'introduzione della POGAS, una disciplina coordinata di offerta presso il mercato regolamentato dei quantitativi di gas di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n. 7/07, ed ha definito, in particolare, le modalità di offerta delle quote di importazione da offrire entro l'anno termico 2008/2009, prevedendo che l'offerta di tali quote sia effettuata secondo lotti mensili e annuali;
  • la medesima deliberazione ha previsto che le modalità ed i termini per l'assegnazione di lotti mensili con consegna nei mesi estivi dell'anno 2009 siano definiti con successivo provvedimento dell'Autorità, anche al fine di tenere conto di un'eventuale avvio della POGAS, ancora non intervenuto, nonché della definizione dei volumi effettivamente importati soggetti all'obbligo di offerta.

Considerato inoltre che:

  • parte dei lotti offerti in applicazione delle procedure concorsuali definite dalla deliberazione ARG/gas 112/08 non è stata ceduta in quanto il prezzo contenuto nelle relative offerte di acquisto ricevute dall'importatore è risultato inferiore al prezzo minimo da questi definito e comunicato all'Autorità, ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, con due giorni di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte di acquisto;
  • l'esito della procedure descritto al precedente alinea, anche in base a quanto segnalato da un importatore, potrebbe essere anche connesso al significativo ribasso delle quotazioni energetiche considerate nel fissare il prezzo minimo intervenute fra il momento in cui tale prezzo è stato fissato ed il termine per la presentazione delle offerte di acquisto.

Ritenuto che:

  • sia necessario, nelle more dell'introduzione della POGAS, definire le modalità di offerta, presso il mercato regolamentato, delle quote da importazione da offrire presso il mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 marzo 2008, entro l'anno termico 2008 - 2009, e non ancora offerte nell'ambito delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione ARG/gas 112/08;
  • sia opportuno confermare le modalità di offerta contenute nella deliberazione ARG/gas 112/08, prevedendo che il prezzo minimo eventualmente definito dall'importatore sia fissato contestualmente al termine per la ricezione delle offerte di acquisto in modo che possa essere definito in base all'andamento dei mercati energetici di riferimento più prossimo a tale termine

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:

  1. importatore è il soggetto cui il Ministero ha rilasciato autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00 e che è tenuto ad offrire quote da importazione;
  2. quote da importazione sono le quote del volume di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea da offrire, e non ancora offerte nell'ambito delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 4 agosto 2008 - ARG/gas 112/08, presso il mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 marzo 2008, entro l'anno termico 2008 - 2009;
  3. Punto di Scambio Virtuale o PSV è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
  4. Smc sta per standard metri cubi;
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, le modalità di offerta, presso il mercato regolamentato, delle quote da importazione.

Articolo 3
Requisiti di partecipazione

3.1 Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al successivo comma 4.1 tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale.

Articolo 4
Condizioni generali per l'offerta delle quote da importazione

4.1 L'offerta delle quote da importazione viene effettuata da ciascun importatore mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri e con le modalità di seguito definite.

4.2 La consegna del gas naturale oggetto dei contratti conclusi in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 4.1 deve avvenire al Punto di Scambio Virtuale.

4.3 Ai fini dell'offerta nelle procedure concorsuali di cui al comma 4.1, le quote da importazione sono suddivise in lotti, caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna, secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

4.4 Ai fini dell'offerta dei lotti corrispondenti alle quote da importazione, l'importatore può prevedere un prezzo minimo di vendita per ciascun lotto.

4.5 Il prezzo minimo di cui al comma 4.4 deve essere determinato nello stesso giorno fissato dall'importatore come termine per la presentazione delle offerte e comunque prima dell'apertura delle offerte ricevute da parte dei partecipanti alle procedure di cui al comma 4.1 e non deve essere reso noto prima della conclusione delle procedure stesse.

Articolo 5
Definizione dei lotti

5.1 Ciascun importatore offre, alle condizioni di cui al precedente articolo 4, le quote da importazione di sua competenza, suddividendole in lotti secondo i seguenti criteri:

  1. ciascun lotto può avere un periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi da aprile 2009 a settembre 2009 (lotti mensili) o corrispondente all'intero periodo compreso tra i medesimi mesi (lotti semestrali);
  2. il quantitativo di gas associato a ciascun lotto semestrale non può essere superiore a 200'000 GJ;
  3. il quantitativo di gas associato a ciascun lotto mensile non può essere superiore a 100'000 GJ;
  4. il quantitativo di gas corrispondente, in ciascun mese, all'insieme dei lotti offerti non può essere inferiore al 15% delle medesime quote da importazione;
  5. qualora le quote da importazione risultino pari o superiori a 25 milioni di Smc, il quantitativo di gas corrispondente all'insieme dei lotti semestrali deve essere pari o superiore al 30% delle medesime quote da importazione.
Articolo 6
Criteri di assegnazione

6.1 Ciascuna offerta di acquisto, presentata dai richiedenti in busta chiusa nell'ambito delle procedure di cui al comma 4.1, dovrà contenere:

  1. il numero di lotti richiesti per ciascuna tipologia (lotto semestrale o lotti mensili distinti per mese di consegna);
  2. il corrispettivo offerto per l'assegnazione di ciascun lotto e l'impegno irrevocabile assunto dal richiedente ad acquistare i lotti di cui risulti assegnatario, valorizzati al corrispettivo di assegnazione.

6.2 I lotti sono assegnati, separatamente per ciascuna tipologia (lotto semestrale o lotti mensili distinti per mese di consegna), secondo l'ordine di merito delle offerte di acquisto, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto per l'acquisto di ciascun lotto, e l'ordine di merito delle offerte di vendita, stilato in base a valori crescenti del prezzo minimo di vendita di ciascun lotto, in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito all'assegnazione.

6.3 Il valore netto delle transazioni di cui al comma 6.2 è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.

6.4 Qualora più soggetti offrano il medesimo corrispettivo per uno stesso lotto, l'assegnazione verrà effettuata dal titolare a mezzo sorteggio.

6.5 Il corrispettivo di assegnazione, pagato per ciascun lotto dal soggetto assegnatario, è pari al corrispettivo dell'ultima offerta di acquisto accettata in ciascuna assegnazione.

Articolo 7
Termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali

7.1 Ai fini dell'assegnazione delle quote da importazione, ciascun importatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 10 marzo 2009, le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione dei lotti mensili di propria competenza, relativi a ciascuno dei mesi da aprile 2009 a settembre 2009 e dei lotti semestrali di propria competenza.

7.2 L'assegnazione delle quote da importazione corrispondenti ai lotti di cui al comma 7.1 dovrà essere completata entro il 25 marzo 2009.

Articolo 8
Obblighi informativi in capo all'importatore

8.1 Ciascun importatore, con almeno 2 giorni di anticipo rispetto al termine - previsto dal medesimo importatore nell'ambito delle modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui al comma 7.1 - per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, comunica all'Autorità, su supporto informatico, l'elenco dei lotti offerti in vendita dal medesimo importatore precisando, per ciascun lotto:

  • il periodo di consegna;
  • il corrispondente quantitativo di gas;
  • l'eventuale prezzo minimo previsto.

8.2 Ciascun importatore contestualmente al termine - previsto dal medesimo importatore nell'ambito delle modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui al comma 7.1 - per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, e comunque prima dell'apertura delle offerte ricevute, comunica all'Autorità, su supporto informatico l'eventuale prezzo minimo previsto per ciascun lotto.

8.3 Ciascun importatore, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura di assegnazione:

  1. comunica all'Autorità, su supporto informatico:
    1. l'elenco dei lotti offerti in acquisto dai partecipanti alla procedura precisando, per ciascun lotto:
      • il soggetto che ha presentato l'offerta;
      • il periodo di consegna;
      • il corrispondente quantitativo di gas;
      • il prezzo offerto;
      • se il lotto è stato oggetto di assegnazione;
    2. il prezzo di assegnazione per ciascuna tipologia di lotti (identificata sulla base del periodo di consegna);
    3. ogni informazione disponibile relativa a contratti conclusi dal medesimo importatore che abbiano a riferimento qualunque parametro determinato in esito alla procedura di assegnazione;
  2. pubblica sul proprio sito internet le informazioni di cui alla lettera a) che precede, omettendo esclusivamente l'identità dei soggetti che hanno presentato le offerte di cui al punto i) della medesima lettera.
Articolo 9
Disposizioni finali

9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

4 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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