Data pubblicazione: 05 March 2009
Delibera 02 March 2009
ARG/elt 23/09
Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente Unico S.p.A. per l'anno 2008 e, a titolo di acconto, per l'anno 2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 marzo 2009
Visti:
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 3 agosto 2007) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 28 dicembre 2006, n. 321/06, recante "Aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2007 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04" (di seguito: deliberazione n. 321/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa (di seguito: deliberazione n. 22/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, recante "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 140/07, recante "Approvazione di un progetto per l'informazione dei clienti finali del servizio elettrico sulla liberalizzazione del mercato" (di seguito: delibera n. 140/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07, recante "Condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela: aggiornamento per il 1° trimestre 2008 dei corrispettivi PED (Prezzi Energia e Dispacciamento)" (di seguito: deliberazione n. 352/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08) istitutiva dello Sportello del Consumatore di energia (di seguito: Sportello);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 29/08 (di seguito: deliberazione GOP 29/08) di approvazione del progetto dello Sportello;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 30/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08) recante adeguamento del Regolamento di cui alla deliberazione n. 22/07;
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08 recante "Approvazione del contratto tipo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte della società Acquirente unico S.p.A.";
- il documento per la consultazione del Gestore del mercato elettrico "Proposta di modifica ai sistemi di garanzia e regolazione dei pagamenti adottati dal GME" (di seguito: documento di consultazione GME);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità n. 0011920 del 22 aprile 2008 (di seguito: comunicazione della Direzione Mercati);
- la comunicazione del 17 febbraio, protocollo AU 267 (prot. Autorità 8506 del 23 febbraio 2009), trasmessa alla Direzione Mercati dell'Autorità dall'Acquirente unico (di seguito: comunicazione 17 febbraio).
Considerato che:
- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007 dispone che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui ad essere svolta dall'Acquirente unico.
- l'articolo 11 del TIV prevede che il prezzo di cessione dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- la delibera n. 140/07 ha approvato la realizzazione da parte di Acquirente unico di un servizio di informazione per i clienti finali del servizio elettrico sulla liberalizzazione del mercato, in conformità con il relativo progetto appositamente predisposto dall'Acquirente unico medesimo;
- l'Autorità con deliberazione GOP/28/08 ha istituito lo Sportello per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali e per il servizio informativo tramite call center al fine di fornire ai clienti finali informazioni generali sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, sulla regolazione introdotta dall'Autorità nonché sull'eventuale reclamo o segnalazione inviata dal singolo cliente finale e sui diritti dei consumatori
- per la attivazione e la gestione dello Sportello di cui al precedente alinea l'Autorità si avvale della Cassa per un quinquennio decorrente dal 1° luglio 2008;
- la deliberazione GOP 29/08 ha approvato il progetto operativo dello Sportello, autorizzando la Cassa, a far data dall'approvazione della deliberazione e fino al 30 giugno 2013 a porre gli oneri annuali derivanti alla stessa dall'attivazione dello Sportello per il 60% a carico del Conto qualità energia elettrica e per il 40% a carico del Conto qualità gas, fornendo altresì un contributo pari ad un terzo dei costi annui diretti relativi alle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali allo Sportello per un ammontare massimo predefinito;
- la deliberazione GOP 30/08, nelle more dell'approvazione della Organizzazione della Cassa ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamentoallegato alla deliberazione n. 22/07 della struttura organizzativa e del numero delle risorse umane impiegate e al fine di soddisfare l'urgenza di garantire ai clienti finali un'adeguata valutazione delle loro sempre più numerose segnalazioni in un contesto sensibile e dinamico dei mercati dell'energia elettrica e del gas, ha autorizzato la Cassa medesima alla stipulazione di convenzioni di reciproca collaborazione con organismi di diritto pubblico, che garantiscano competenze diffuse e specialistiche di specifico interesse nell'ambito energetico, nonché terzietà ed imparzialità.
Considerato inoltre che:
- la deliberazione n. 352/07 ha determinato il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per il 2008 come pari a 8.800.000 (ottomilioni e ottocentomila) euro;
- i dati del Preconsuntivo economico 2008, trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione 17 febbraio, evidenziano:
- costi di funzionamento per un importo pari a circa 10.500.000 (diecimilioni e cinquecentomila) euro, di cui circa 720.000 (settecentoventimila) euro attribuibili sia al primo semestre 2008 per le attività di cui alla deliberazione n. 140/07 sia al secondo semestre 2008 per le attività dello Sportello;
- altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili all'attività di acquisto ed vendita dell'energia elettrica all'ingrosso, per un importo pari a circa 300.000 (trecentomila) euro;
- proventi finanziari netti per un importo pari a circa 9.200.000 (nove milioni e duecentomila) euro;
- il corrispettivo riconosciuto a consuntivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico è stato, sia con riferimento ai costi del 2006 che a quelli del 2007, pari a 7.400.000 (settemilioni e quattrocentomila) euro.
Considerato infine che:
- la deliberazione n. 321/06 ha determinato il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per il 2007 come pari a 8.000.000 (ottomilioni) di euro;
- la comunicazione della Direzione Mercati ha quantificato il valore a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento per il 2007 in 7.400.000 (settemilioni e quattrocentomila) euro;
- sulla base delle informazioni trasmesse da Acquirente unico con la comunicazione 17 febbraio, la differenza tra il corrispettivo raccolto a titolo di acconto per il 2007 e quello riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno, e pari a 604.000 (seicentoquattromila) euro, è stata contabilmente sospesa, in quanto non registrata a competenza economica del 2007 ma iscritta in una apposita voce del passivo patrimoniale in attesa di informazioni giuridicamente certe in ordine alla sua destinazione economica;
- i dati del Preventivo economico 2009, comunicati da Acquirente unico con la comunicazione 17 febbraio, prevedono:
- costi propri di funzionamento, senza considerare la remunerazione del capitale investito netto, per un importo pari a circa 12.260.000 (dodicimilioni e duecentosessantamila) euro;
- costi relativi al servizio Sportello del consumatore pari a circa 2.900.000 (duemilioni e novecentomila) euro;
- i dati del Preventivo economico 2009, prevedono inoltre un ulteriore eventuale onere in caso sia dato corso alla proposta, contenuta nel documento di consultazione GME, di riduzione delle tempistiche di pagamento sui mercati gestiti dal Gestore del mercato elettrico;
- la quantificazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico riconosciuto a consuntivo deve avvenire sulla base di considerazioni di efficienza, non necessarie e non utilizzate nella determinazione del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto;
- sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione 17 febbraio, è ragionevole ritenere che la gestione finanziaria del 2009 presenti proventi finanziari netti sensibilmente inferiori a quelli che hanno caratterizzato la gestione degli anni precedenti a causa del venir meno di alcune delle principali determinati di detti proventi.
Ritenuto opportuno:
- determinare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico riconosciuto a titolo di acconto per il 2009 assumendo che, per quanto sopra considerato, l'importo della posta relativa ai proventi finanziari netti e dagli altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili all'attività di acquisto ed vendita dell'energia elettrica all'ingrosso, sia non sensibilmente superiore alla remunerazione da riconoscere al capitale investito netto e tenuto altresì conto delle modalità di copertura dei costi, sostenuti dall'Acquirente unico con riferimento allo Sportello, ai sensi della deliberazione GOP 29/08;
- che, come sopra considerato, dovrebbero, qualora presenti, avere manifestazione sensibilmente inferiore a quella degli anni precedenti;
- quantificare il corrispettivo riconosciuto a consuntivo all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento nel 2008 sulla base di considerazioni di efficienza e tenendo conto dei proventi finanziari, così come degli altri proventi e ricavi;
- che, per le suddette considerazioni di efficienza ed in ragione della consistenza dei proventi finanziari netti, il corrispettivo riconosciuto a consuntivo all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento nel 2008 non sia superiore a quanto riconosciuto al medesimo titolo nel 2007 e nel 2006;
- prevedere che la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per il 2008 ai sensi della deliberazione n. 352/07 e il corrispettivo riconosciuto a consuntivo per il medesimo anno ai sensi della presente deliberazione sia destinato alla copertura del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per il 2009;
- prevedere che, analogamente, la differenza tra il corrispettivo raccolto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per il 2007 e quello riconosciuto a consuntivo per il medesimo anno sia destinato alla copertura del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per il 2009;
- quantificare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2009 senza tenere conto, inizialmente, degli oneri derivanti dall'eventuale riduzione delle tempistiche di pagamento sui mercati gestiti dal Gestore del mercato elettrico;
- prevedere che l'eventuale adeguamento del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2009 per tenere conto dell'eventuale riduzione delle tempistiche di pagamento sui mercati gestiti dal Gestore del mercato elettrico nel corso del 2009, sia oggetto, in caso, di successivo provvedimento
DELIBERA
- di quantificare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2009 in 12.260.000 (dodicimilioni e duecentosessantamila) euro, tenuto conto di 2.900.000 (duemilioni e novecentomila) euro di costi che saranno sostenuti dall'Acquirente Unico per lo Sportello e che trovano copertura ai sensi della deliberazione GOP 29/08;
- di quantificare il corrispettivo riconosciuto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2008 in 7.400.000 (settemilioni e quattrocentomila) euro, detratti i costi relativi al funzionamento dello Sportello a far tempo dal 1° luglio 2008, che trovano copertura ai sensi della deliberazione GOP 29/08;
- di disporre che l'Acquirente unico destini alla copertura dell'importo di cui al precedente punto 1 sia la differenza tra il corrispettivo raccolto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per il 2007 e quello riconosciuto a consuntivo per il medesimo anno che la differenza tra il corrispettivo raccolto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per il 2008 e il corrispettivo di cui al precedente punto 2;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente unico;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
2 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis