Data pubblicazione: 19 December 2008
Delibera 19 December 2008
ARG/gas 192/08
Misure urgenti di modifica dei criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela e aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 dicembre 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito legge n. 125/07);
- l'articolo 81, commi 16, 17, 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 che chiarisce l'inapplicabilità al settore dell'energia elettrica e del gas delle disposizioni contenute all'articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2008, ARG/com 91/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/08);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 100/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/gas 141/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 141/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- il documento per la consultazione 28 maggio 2008, atto n. 14/08, recante "Revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura" (di seguito: documento per la consultazione 28 maggio 2008);
- il documento per la consultazione 25 settembre 2008, atto n. 31/08, recante "Criteri per l'impostazione della vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione nei prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'art.81, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 112/08" (di seguito: documento per la consultazione 25 settembre 2008).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03;
- l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 185/08 prevede tra l'altro che l'Autorità adotti - non oltre il mese di febbraio 2009 - le misure necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla attuale diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;
- l'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112/08 ha posto in capo anche agli operatori del settore del gas naturale una maggiorazione dell'aliquota IRES con il divieto di traslarne l'onere sui prezzi al consumo (di seguito: divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta), attribuendo all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto di tale divieto;
- nel porre in essere le azioni strumentali al proprio compito di vigilanza, l'Autorità, sia con la deliberazione ARG/com 91/08, sia con il documento per la consultazione 25 settembre 2008, e da ultimo con la deliberazione VIS 109/08, ha precisato che l'indebita traslazione può aversi allorché un aumento dei margini operativi lordi per unità di prodotto non sia giustificato da variazioni nella struttura dei costi o da un aumento dell'efficienza; con il richiamato documento per la consultazione sono stati prospettati dei criteri che l'Autorità intende adottare per selezionare casi sintomatici da sottoporre a successive verifiche ed approfondimenti.
Considerato inoltre che:
- con la deliberazione n. 208/07, al fine di dare attuazione alle legge n. 125/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale modifica dell'attuale assetto delle tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali; e che nell'ambito di tale procedimento, con il documento per la consultazione 28 maggio 2008, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per una riforma organica dell'assetto delle predette tutele;
- tra gli orientamenti di cui al precedente alinea è stata prospettata la modifica dei parametri di indicizzazione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI), prevedendo tra l'altro la rimozione della soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 195/02 (di seguito: soglia di invarianza);
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato una larga convergenza, sia sugli obiettivi enunciati, sia su alcuni degli orientamenti posti in consultazione, in particolare la prospettata rimozione della soglia di invarianza;
- anche a fronte di segnalate esigenze di compiere ulteriori approfondimenti su alcuni degli altri orientamenti enunciati nel documento per la consultazione 28 maggio 2008, l'Autorità ha:
- prorogato sino al 30 settembre 2009 l'applicazione del comma 1.3.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 195/02;
- deciso di procedere nell'attività istruttoria del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07 al fine di pervenire alla definizione di una disciplina organica ed unitaria dei meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del CCI;
- le disposizione di cui al precedente alinea sono in contrasto con il sopravvenuto articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 185/08, che impone all'Autorità di intervenire con urgenza per assicurare un immediato trasferimento sulle famiglie dei benefici derivanti dall'attuale diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;
- in assenza della soglia di invarianza, le famiglie potrebbero beneficiare della diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi già con effetto dal trimestre gennaio-marzo 2009, quindi entro il 28 febbraio 2009, atteso che per tale periodo l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 141/08 una variazione pari a -2%;
- inoltre, il mantenimento della soglia di invarianza, soprattutto a fronte della predetta diminuzione dei prezzi di riferimento, potrebbe determinare un incremento dei margini per le imprese non giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da un aumento dell'efficienza, ponendosi in contrasto con i principi che l'Autorità sta enucleando per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 112/08.
Ritenuto necessario:
- al fine di assicurare la tempestiva attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 185/08, ed in coerenza con il regime attuativo dell'articolo 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge n. 112/08, rimuovere la soglia di invarianza a partire dall'aggiornamento relativo trimestre gennaio-marzo 2009, in modo da ottemperare al disposto del decreto-legge n. 185/08 entro la data del 28 febbraio 2009;
- tutelare l'interesse degli operatori che, ai fini dell'applicazione delle condizioni economiche di fornitura del gas ai clienti in regime di tutela, hanno concluso, nel mercato della compravendita all'ingrosso, contratti - attualmente in essere - che prevedono modalità di aggiornamento con una soglia di invarianza;
- adottare a tal fine una direttiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, che imponga a tutte le parti venditrici dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas, attualmente in essere, per la quota direttamente o indirettamente destinata alle forniture dei clienti di cui al punto precedente, di proporre alle controparti acquirenti la soppressione di eventuali clausole contrattuali che prevedono una soglia di invarianza;
- per gli altri aspetti relativi ai meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del CCI, oggetto del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, continuare l'attività istruttoria al fine di addivenire ad una riforma organica di tali meccanismi; che, nell'ambito di tale attività, siano altresì considerate le eventuali esigenze delle imprese di vendita, sia ai clienti finali che all'ingrosso, connesse con i costi conseguenti alla rimozione delle soglie di invarianza, mediante la previsione di sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabilI; e che tale previsione dispieghi i propri effetti sulle imprese di vendita all'ingrosso per cui i ricavi del primo trimestre 2009 non consentano la copertura dei costi per la fornitura dei clienti oggetto di tutela, con esclusione delle partite infragruppo;
- modificare per il trimestre gennaio-marzo 2009, in conseguenza della rimozione della soglia di invarianza, le condizioni economiche di fornitura di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al CCI di cui all'articolo 7, comma 1, nella misura della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 141/08
DELIBERA
Articolo 1
Modifica della disciplina dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
1.1 All'articolo 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo successivo alle parole "seguente comma" è sostituito con il seguente testo:
"Il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03, è aggiornato apportando una variazione DQE, positiva o negativa tale che
QEt = QEt-1 + ΔQE,
dove:
a. QEt-1 è il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale compresa nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente aggiornamento;
b. DQE è la variazione calcolata mediante una delle formule di cui al punto 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione n. 79/07.
La variazione DQE non si applica nel caso in cui sia minore, in valore assoluto, a 0,0080 euro/GJ "
Articolo 2
Direttive alle imprese di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere
2.1 Le disposizioni ai seguenti commi si applicano alle imprese di vendita del gas naturale, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in cui esse siano parti venditrici.
2.2 Le imprese di cui al comma 2.1, propongono alle rispettive controparti acquirenti di sopprimere, con effetto dall'1 gennaio 2009, le eventuali clausole che dispongano la produzione di effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza, allora prevista dall'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 195/02.
2.3 La proposta di cui al comma 2.2 può essere limitata ai soli quantitativi di gas destinati, direttamente o indirettamente, alle forniture dei clienti finali oggetto delle tutele di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 207/02, n. 138/03 e n. 195/02.
Articolo 3
Disposizioni relative all'aggiornamento per il primo trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
3.1 Per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2009, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, diminuiscono di 0,0171 centesimi di euro/MJ (0,171 euro/GJ); tale diminuzione è pari a 0,6587 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
Articolo 4
Disposizioni finali
4.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce opportuni sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, incluse le imprese di vendita all'ingrosso per le quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse le partite infragruppo.
4.2 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, ad eccezione dell'articolo 1 che entra in vigore l'1 gennaio 2009.
19 dicembre 2008
Il Presidente Alessandro Ortis