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Data pubblicazione: 15 detsember 2008

Delibera 10 detsember 2008

ARG/elt 176/08

Disposizioni relative al primo periodo di applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, in materia di ritiro dedicato dell'energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 280/07);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il
  • periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
  • la lettera inviata dalla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) in data 30 ottobre 2008, prot. n. GSE/P20080038820, prot. Autorità n. 34383 del 10 novembre 2008 (di seguito: lettera 30 ottobre 2008);
  • la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 280/07, sulla base dei programmi di attuazione della medesima deliberazione forniti all'Autorità da parte del GSE, ha riconosciuto il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2008 e il 31 maggio 2008 quale periodo di transizione dal regime di ritiro regolato dalla deliberazione n. 34/05 al regime di ritiro dedicato stabilito dalla predetta deliberazione n. 280/07;
  • il periodo di transizione di cui al precedente alinea è stato esplicitamente previsto dall'Autorità per consentire al GSE di completare l'iter procedurale per l'acquisizione e la validazione delle istanze oltre che di predisporre e collaudare i sistemi informatici necessari per la gestione dei programmi orari e dei profili orari di immissione, garantendo al tempo stesso l'entrata in operatività del ritiro dedicato, ai sensi della deliberazione n. 280/07, a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  • con la lettera 30 ottobre 2008, il GSE ha rappresentato all'Autorità che durante il predetto periodo di transizione:
    1. il completamento dell'iter procedurale per l'acquisizione e la validazione delle istanze e dei sistemi informatici necessari per la gestione dei programmi orari e dei profili orari di immissione ha influito sulla programmazione, da parte del GSE, delle immissioni complessive di energia elettrica degli impianti ammessi al ritiro dedicato e sui conseguenti sbilanciamenti, determinando un onere di sbilanciamento che si è progressivamente ridotto con la messa a regime delle procedure e dei sistemi informatici;
    2. la quota onerosa dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 8, comma 8.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, attribuita da Terna al GSE ammonta a circa 1,8 milioni di euro.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che la quota onerosa dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 8, comma 8.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, attribuita da Terna al GSE per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 maggio 2008, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma, sia posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, al fine di non attribuire ai produttori che hanno optato per il ritiro dedicato gli effetti delle criticità derivanti dal periodo di transizione

DELIBERA

  1. di prevedere che la quota onerosa dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 8, comma 8.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, attribuita da Terna al GSE per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 maggio 2008, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma, sia posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

10 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis


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