Data pubblicazione: 29 September 2008
Delibera 26 September 2008
ARG/elt 136/08
Disposizioni urgenti in materia di attuazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 settembre 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1996;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) 11 novembre 1961, n. 949;
- il provvedimento del CIP 16 gennaio 1975, n. 1 (di seguito: provvedimento CIP n. 1/75);
- il provvedimento del CIP 30 luglio 1986, n. 42 (di seguito: provvedimento CIP n. 42/86);
- il provvedimento CIP 14 dicembre 1993, n. 15.
Visti:
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'Allegato A recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato II periodo regolatorio);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, e in particolare l'Allegato A, recante le Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07) e in particolare l'Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 approvato con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT) e l'allegato B, recante le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvate con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIC);
- la lettera dell'Autorità in data 22 settembre 2003, prot. RM/M03/2925 (di seguito: lettera 22 settembre 2003).
Considerato che:
- il provvedimento CIP n. 42/86, con decorrenza dall'1 settembre 1986, ha stabilito, che, per gli usi domestici, la potenza massima da mettere a disposizione è pari al valore della potenza impegnata aumentato del 10% e che il contributo di allacciamento richiesto agli utenti domestici è commisurato alla potenza massima messa a disposizione, oltre che alla quota a copertura della distanza dalla cabina di riferimento;
- il medesimo provvedimento CIP n. 42/86, ha previsto una norma transitoria, in base alla quale, per gli edifici già allacciati alla data dell'1 settembre 1986, per i quali il contributo di allacciamento sia stato corrisposto in base alle norme di cui al provvedimento CIP n. 949/61, paragrafo C, lettere b) e c), restano validi i valori di potenza massima a disposizione in franchigia previsti per ogni unità immobiliare dal provvedimento CIP n. 1/75;
- nella prassi commerciale, in occasione della prima variazione contrattuale, quale per esempio una voltura, successiva all'entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento CIP n. 42/86 e riguardante forniture insistenti su prese allacciate precedentemente alla entrata in vigore dello stesso Cip 42/86, le imprese distributrici dell'energia elettrica provvedono ad adeguare il livello della potenza massima a disposizione in franchigia applicando la richiamata disposizione del provvedimento CIP n. 42/86 a un livello pari al valore della potenza impegnata aumentato del 10%, addebitando ai clienti finali i corrispettivi previsti dalla normativa in materia di contributi di allacciamento;
- la prassi di cui al precedente alinea è stata ritenuta corretta anche da parte degli uffici dell'Autorità, come confermato nella citata lettera 22 settembre 2003.
Considerato inoltre che:
- il comma 8.7 del TIC dispone che per potenze richieste, anche con successive domande, fino a 30 kW, il distributore può installare un limitatore della potenza prelevata, fatte salve le esigenze di sicurezza degli impianti utilizzatori. La potenza disponibile è pari alla potenza richiesta complessiva, aumentata del 10%;
- il comma 3.3 del TIT dispone, con riferimento a potenze contrattualmente impegnate fino a 30 kW, che il dispositivo atto a limitare la potenza prelevata sia tarato al livello della potenza contrattualmente impegnata, incrementato almeno del 10%;
- la deliberazione n. 292/06 rende obbligatoria, secondo una pianificazione temporale graduale, l'installazione in tutti i punti di prelievo in bassa tensione del territorio nazionale di misuratori elettronici con predisposizione ad essere gestiti, programmati, potenziati funzionalmente e a rendere disponibili ai soggetti aventi titolo i dati di misura rilevanti con modalità telematiche;
- l'articolo 4, lettera f), della deliberazione n. 292/06, prevede che i misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione debbano essere dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile che consenta, per un tempo indefinito, un supero fino al 10% del valore della potenza contrattualmente impegnata, in conformità al provvedimento CIP 42/86;
- il comma 25.1 del TIC dispone che per ogni modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione si applica il solo contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi di cui alla Tabella 2 del medesimo TIC;
- alla luce dell'evoluzione della normativa, in particolare in relazione alle richiamate disposizioni della deliberazione n. 292/06, del TIT e del TIC, i contratti relativi ad utenze in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata fino a 30kW, a partire dal 1 gennaio 2008, devono prevedere una potenza disponibile di almeno il 10% superiore alla potenza contrattualmente impegnata;
- i meccanismi regolatori adottati per il terzo periodo garantiscono alle imprese distributrici la copertura dei costi connessi con la realizzazione dei piani di installazione dei misuratori elettronici e quindi anche per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, lettera f);
- a seguito di notizie pubblicate su organi di stampa, l'Autorità, con successivi approfondimenti, ha potuto accertare un'applicazione non coerente con il combinato disposto delle previsioni normative contenute nella deliberazione n. 292/06, nel TIT e nel TIC da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica.
Ritenuto che sia necessario:
- fornire un chiarimento interpretativo delle disposizioni contenute nel TIT e nel TIC relativamente alla limitazione della potenza prelevabile per le utenze in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, precisando le modalità attuative delle disposizioni entrate in vigore a partire dall'1 gennaio 2008, senza produrre oneri impropri sui clienti del servizio;
- chiarire che gli adeguamenti delle potenze disponibili dei contratti per utenze in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, necessari per rendere i medesimi contratti coerenti con le disposizioni previste dalla deliberazione n. 292/06, dal TIT e dal TIC, a partire dal primo gennaio 2008, devono essere effettuati senza oneri per il richiedente, in quanto l'onere corrispondente trova già copertura nel sistema tariffario adottato per il terzo periodo di regolazione;
- prevedere che per richieste di ulteriori aumenti di potenza, i contributi previsti dal comma 6.6 del TIC siano conseguentemente applicati solo sulla quota di potenza eccedente il livello di potenza disponibile determinato a seguito degli adeguamenti di cui al precedente ritenuto;
- disporre che siano restituite eventuali somme addebitate agli utenti del servizio di distribuzione a partire dall'1 gennaio 2008, per i casi di adeguamento della potenza disponibile a un livello pari a quello della potenza contrattualmente impegnata, incrementato almeno del 10%
DELIBERA
- A decorrere dall'1 gennaio 2008, per le fattispecie disciplinate dalle norme transitorie del provvedimento CIP n. 42/86, come richiamate nelle premesse della presente deliberazione, l'adeguamento della potenza disponibile alle disposizioni previste dal comma 3.3 del TIT non comporta l'addebito dei corrispettivi previsti dal comma 6.6 del TIC.
- In relazione ai punti di prelievo di cui al precedente punto 1, la cui potenza sia limitata a un valore inferiore al minimo stabilito dalle disposizioni di cui al comma 3.3 del TIT, l'impresa distributrice provvede all'adeguamento del dispositivo atto a limitare la potenza prelevata in occasione dell'installazione dei misuratori elettronici prevista dal comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 e in ogni caso in occasione di situazioni che comportino una variazione contrattuale.
- Eventuali addebiti di contributi connessi all'adeguamento della potenza disponibile di cui al punto 2, applicati in occasione di modifiche contrattuali intervenute successivamente all'entrata in vigore del TIT, devono essere stornati entro il 31 dicembre 2009, provvedendo ai relativi rimborsi ai clienti interessati nella prima bolletta utile.
- Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione
26 settembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis