Data pubblicazione: 06 August 2008
Delibera 04 August 2008
ARG/elt 110/08
Disposizioni urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno 2006
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, di concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (di seguito: decreto 20 aprile 2005), vigenti dalla data di avvenuta unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007 n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, n. ARG/elt 5/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2008 n. ARG/elt 65/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/08);
- le lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 7 aprile 2008, prot. Autorità 10490 del 10 aprile 2008 (di seguito: lettera 7 aprile 2008);
- la nota della Direzione Mercati e della Direzione Tariffe a Terna del 21 maggio 2008, prot. Autorità 14844 (di seguito: nota 21 maggio 2008);
- la lettera di Terna in data 30 maggio 2008, prot. Autorità n. 16197 del 4 giugno 2008 (di seguito: lettera 30 maggio 2008);
- la lettera di Terna in data 26 giugno 2008, prot. Autorità n. 20125 del 8 luglio 2008 (di seguito: lettera 26 giugno 2008).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità, fra le altre, la finalità di garantire la promozione dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- il decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha come scopo sociale l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 336/07, l'Autorità, fra l'altro, ha raccomandato a Terna di procedere ai conguagli del servizio di dispacciamento a seguito di rettifiche di errori di misura determinanti la ridefinizione delle partite fisiche ed economiche per gli anni 2005, 2006 e 2007, previa completa informativa agli utenti del dispacciamento interessati e l'invio all'Autorità di una relazione dettagliata degli errori, delle cause e delle partite di conguaglio risultanti, prima di procedere alle procedure di conguaglio;
- per l'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2005 - sebbene avesse già proceduto a due sessioni di fatturazioni di conguaglio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento durante l'anno 2007 per tener conto delle diverse rettifiche dei dati di misura, allungando in tal modo i tempi di determinazione delle posizioni economiche degli operatori significativamente oltre i termini previsti dalla normativa e procurando una considerevole incertezza manifestata dai medesimi con più segnalazioni all'Autorità - con lettera del 7 aprile 2008, Terna informava l'Autorità che stava effettuando ulteriori riscontri per la conciliazione dei dati di misura di energia elettrica utilizzati per la ricostruzione delle partite fisiche rilevanti ai fini del trasporto e quelle rilevanti ai fini del dispacciamento;
- con la deliberazione ARG/elt 65/08, l'Autorità ha adottato misure urgenti per la determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento per l'anno 2005, stabilendo la modalità di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento per l'anno 2005 successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento al fine di evitare il protrarsi della situazione di grave incertezza che si era andata a costituire nel settore a seguito delle due sessioni di fatturazione di cui ai precedenti alinea, e ha ritenuto opportuno rimandare a successivo provvedimento analoghi interventi per l'anno 2006;
- con la nota 21 maggio 2008, l'Autorità ha, fra l'altro, richiesto a Terna ragguagli sullo stato dell'arte delle verifiche volte alla definitiva determinazione delle partite fisiche ed economiche per l'anno 2006;
- con la lettera 30 maggio 2008, Terna ha fornito una descrizione di possibili modalità di conguaglio per l'anno 2006, in analogia con le modalità adottate per l'anno 2005 nelle due sessioni di fatturazione effettuate nel 2007;
- con la lettera 26 giugno 2008, Terna ha integrato le informazioni in merito ai risultati delle attività di definizione delle partite fisiche ed economiche di conguaglio, completando la relazione di dettaglio ai sensi della deliberazione n. 336/07, con particolare riferimento all'anno 2006.
Considerato inoltre che:
- l'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento assoggettata ai corrispettivi di trasporto in un certo periodo di tempo deve essere coerente all'energia prelevata assoggettata ai corrispettivi del servizio di dispacciamento nel medesimo periodo di tempo;
- le imprese distributrici, ai sensi della normativa vigente, determinano da un lato l'energia prelevata assoggettata alla regolazione del servizio di trasporto per ogni utente del trasporto e dall'altro gli aggregati dei dati di misura di energia elettrica prelevata di propria competenza, con riferimento a ciascun contratto di dispacciamento, che Terna ha il compito di aggregare per determinare l'energia prelevata con riferimento a ciascuno contratto di dispacciamento cui si applicano i corrispettivi di dispacciamento;
- un confronto fra l'energia prelevata determinata da Terna in esito alle procedure di conguaglio e l'energia prelevata su base mensile che le imprese distributrici hanno determinato ai fini del trasporto possa garantire un adeguato riscontro nella determinazione delle partite economiche per le fatture di conguaglio del servizio di dispacciamento.
Considerato infine che:
- la decisione di adottare interventi di regolazione a tutela dell'esigenza di assicurare certezza nella regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento per l'anno 2006 non costituisce preclusione all'esercizio dei poteri sanzionatori e prescrittivi dell'Autorità, di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95, qualora ne vengano accertati i presupposti in esito all'indagine conoscitiva avviata con deliberazione n. 177/07;
- la deliberazione ARG/elt 5/08 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive per la fase di conguaglio-load profiling con riferimento all'energia elettrica prelevata a partire dall'1 aprile 2008.
Ritenuto che sia:
- opportuno che Terna proceda alla sessione di conguaglio per il servizio di dispacciamento, con riferimento all'anno 2006, garantendo un adeguato grado di certezza;
- opportuno che le imprese distributrici inviino in tempi brevi a Terna i dati mensili da loro di energia prelevata ai fini dei corrispettivi di trasporto volti a permettere a Terna un riscontro con le proprie determinazioni ai fini del dispacciamento;
- opportuno che Terna metta a disposizione degli utenti del dispacciamento i relativi dati ricevuti dalle imprese distributrici;
- opportuno che Terna comprenda in tale sessione sia la regolazione delle partite di conguaglio determinate ai sensi della deliberazione n. 118/03 che delle partite determinate dalle rettifiche dei dati di misura dei punti trattati orari, dei prelievi dalla RTN e delle immissioni delle unità di produzione pervenute a Terna posteriormente ai termini previsti dalla deliberazione n. 168/03;
- opportuno che Terna proceda alla fase di conguaglio per l'anno 2006 adottando le stesse modalità e criteri applicati per l'anno 2005 per la rideterminazione delle partite fisiche ed economiche insorgenti dalle rettifiche posteriori ai termini stabiliti dalla normativa, al fine di limitare il protrarsi dell'incertezza delle posizioni economiche degli operatori in relazione alle proprie attività dell'anno 2006;
- necessario stabilire, anche per l'energia immessa e prelevata nell'anno 2006, in analogia a quanto stabilito per l'anno 2005, una modalità di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, successiva alla emissione delle fatture da parte di Terna di cui al precedente alinea, differente da quella prevista dalle deliberazioni n. 118/03 e n. 168/03, al fine di limitare l'impatto economico di eventuali ulteriori rettifiche delle energie immesse e prelevate sugli utenti del dispacciamento;
- opportuno prevedere che, anche per l'anno 2006, l'eventuale saldo diverso da zero delle partite economiche determinate secondo la modalità di cui al precedente alinea, sia considerato nella determinazione del corrispettivo uplift di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 nei sei mesi seguenti la data di fatturazione della rettifica
DELIBERA
- di prevedere che, entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento, ciascuna impresa distributrice invii a Terna, con le modalità di presentazione ed invio da questa stabilite, con riferimento all'anno 2006, i dati mensili dell'energia prelevata da ogni utente del trasporto, che è stata assoggettata al corrispettivo di trasmissione e distribuzione, ai sensi della deliberazione n. 5/04, e che Terna renda disponibili i medesimi dati agli utenti del dispacciamento;
- di prevedere che, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al punto 1, Terna, previo sollecito ad ottemperare tempestivamente alle imprese distributrici in difetto, invii all'Autorità l'elenco dei soggetti inadempienti e che la mancata ottemperanza costituisca elemento di valutazione ai fini di eventuali misure sanzionatorie;
- di stabilire che Terna proceda con la fatturazione dei conguagli del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2006 da ciascun utente del dispacciamento solo una volta verificato che il valore assoluto della differenza dell'energia prelevata che è stata assoggettata al trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento sia minore del 5% della maggiore delle due;
- di prevedere che, a seguito di eventuali successive rettifiche delle medesime quantità limitatamente ai quantitativi di energia elettrica insorgenti da tali rettifiche e non già utilizzate per le fatturazioni di cui al punto 3, le corrispondenti fatture dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, siano emesse con le medesime modalità di determinazione ed attribuzione delle partite di energia elettrica e delle corrispondenti partite economiche definite, per l'anno 2005, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 65/08;
- di prevedere che il saldo tra proventi e oneri derivanti a Terna dall'applicazione di quanto disposto al punto 4 sia ricompreso nel calcolo del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 (uplift) in egual proporzione mensile nei sei mesi successivi alla data di fatturazione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A.;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.
4 agosto 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis