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Data pubblicazione: 15 detsember 2008

Delibera 11 detsember 2008

VIS 109/08

Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2008

Visti:

  • l'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
  • il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito: decreto legislativo n. 231/01);
  • il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo n. 68/01);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: dPR n. 917/86);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 luglio 2008, ARG/com 91/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • le determinazioni del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008, n. 47 (di seguito: determinazione n. 47/08) e 21 ottobre 2008, n. 61 (di seguito: determinazione n. 61/08);
  • il documento per la consultazione 25 settembre 2008, DCO n. 31/08, recante "Criteri per l'impostazione della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sul divieto di traslazione nei prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del d.l. 112/2008, commi da 16 a 18" (di seguito: documento per la consultazione in merito ai criteri di vigilanza sul divieto di traslazione);
  • le osservazioni fatte pervenire dai soggetti interessati in relazione al documento per la consultazione in merito ai criteri di vigilanza sul divieto di traslazione.

Considerato che:

  • l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta);
  • per un efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza, l'Autorità è tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva (legge n. 481/95);
  • con deliberazione ARG/com 91/08, l'Autorità ha adottato d'urgenza le prime disposizioni necessarie per iniziare tempestivamente la propria attività di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta, rinviando a successivi provvedimenti l'adozione di una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che gli operatori interessati saranno tenuti a trasmettere per l'attivazione di periodici flussi informativi che assicurino il costante monitoraggio delle loro condotte, nonché l'adozione di eventuali altre disposizioni per assicurare il rispetto del divieto in questione;
  • con determinazioni n. 47/08 e n. 61/08 sono stati costituiti presso l'Autorità un Gruppo di lavoro (incaricato di formulare proposte per la definizione di metodi di analisi e controllo, di un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 112/08) ed un Nucleo Operativo (incaricato di realizzare le attività operative ed istruttorie previste dalla deliberazione ARG/com 91/08);
  • al fine di procedere alla regolamentazione dei periodici flussi informativi atti a raggiungere con tempestività le finalità poste dal legislatore, l'Autorità ha emanato un documento per la consultazione in merito ai criteri di vigilanza sul divieto di traslazione in cui si invitavano gli operatori interessati a far pervenire, entro il 20 ottobre 2008, le proprie osservazioni al riguardo;
  • nel documento per la consultazione, a garanzia di una maggiore praticabilità dell'attività di vigilanza rispetto al numero cospicuo di operatori potenzialmente interessati, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di ricorrere a una metodologia che preveda più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consenta di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta;
  • rinviando la definizione dei criteri che caratterizzeranno l'analisi di secondo livello a un successivo provvedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione la suddetta metodologia di vigilanza e i criteri per la costruzione dell'indicatore di primo livello, individuando tale indicatore nel margine operativo lordo unitario (di seguito: MOLu);
  • dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione è emerso un prevalente consenso sulla metodologia basata su più livelli di approfondimento;
  • rispetto all'individuazione dell'indicatore di primo livello, invece, la maggior parte degli operatori interessati ha rilevato che la predisposizione dei dati contabili richiesti per la determinazione del MOLu può determinare una modifica dei sistemi contabili in atto presso le imprese e, quindi, risultare onerosa, comportando un aggravio dell'attività di raccolta e rielaborazione dei dati medesimi; e che, d'altra parte, non sempre una maggiorazione del MOLu potrebbe essere ricollegata alla traslazione dell'imposta, laddove un'attività di vigilanza fondata su tale indicatore, ove prefigurasse una sostanziale regolazione dei margini per gli operatori interessati, potrebbe scoraggiare la concorrenza sul mercato e penalizzare le politiche di efficienza e di investimento nei settori interessati;
  • diversi operatori, inoltre, hanno auspicato il ricorso a metodi di vigilanza alternativi, basati per lo più sul monitoraggio dell'andamento dei prezzi.

Ritenuto che:

  • sia necessario che gli operatori adottino misure gestionali preventive volte ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta disposta dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08;
  • per lo svolgimento della funzione di vigilanza attribuita all'Autorità dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 sia necessario, in considerazione della complessità delle operazioni di verifica e dell'elevato numero di operatori interessati, adottare una metodologia fondata su più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consenta di poter concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) solo su alcuni soggetti, sulla base del valore assunto dal suddetto indicatore;
  • la vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta richieda di considerare i due ambiti, relativi alle dinamiche dei prezzi di vendita e alle dinamiche dell'onere fiscale derivante dalla maggiorazione d'imposta, tra loro interconnessi e quindi di disporre anche di dati contabili per l'analisi di primo livello;
  • per disporre di dati utili all'analisi di primo livello, in considerazione delle osservazioni pervenute dagli operatori, sia opportuno procedere a una sostanziale semplificazione della modalità di raccolta dei dati contabili attraverso tabelle di semplice compilazione che agevolino la produzione dei medesimi e minimizzino gli oneri per gli operatori;
  • a tal fine, laddove siano già presenti presso altre amministrazioni pubbliche banche dati per il monitoraggio dei prezzi, sia opportuno prefigurare per gli operatori interessati la possibilità di una vigilanza basata sull'andamento degli stessi;
  • sia altresì opportuno stabilire criteri che esentino dai suddetti adempimenti gli operatori che eserciscono il servizio di maggior tutela e salvaguardia in specifiche condizioni di prevalenza, posto che le condizioni di erogazione, economiche e commerciali, di detti servizi sono già sottoposte per legge a uno speciale regime a tutela degli utenti finali;
  • per l'analisi attraverso dati contabili sia necessario rilevare i prezzi praticati da ogni operatore per la vendita dei propri prodotti in coerenza con le componenti economiche esposte nei bilanci e che confluiscono nelle dichiarazioni fiscali, nonché, ai fini dell'interpretazione delle dinamiche che emergeranno dalla rilevazione dei prezzi di vendita, monitorare i prezzi di acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci praticati dai fornitori degli operatori vigilati;
  • occorra pertanto acquisire prioritariamente:
    1. costi e ricavi per prodotto o famiglia di prodotti necessari alla determinazione del margine di contribuzione diretto;
    2. informazioni sulla composizione del mercato e sui prezzi a livello nazionale e internazionale;
    3. prezzi al consumo relativi a prodotti per i quali è già in essere, presso altre amministrazioni, il monitoraggio;
  • gli operatori possano, almeno inizialmente, identificare autonomamente le famiglie di prodotti;
  • affinché le informazioni trasmesse dagli operatori siano comparabili, occorra che le stesse siano riferite a intervalli di tempo standard (quali i semestri o i trimestri);
  • le informazioni e i documenti di cui ai precedenti punti debbano essere acquisiti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95, la cui violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato;
  • il rilevante numero dei destinatari della richiesta renda necessario che essa sia comunicata nelle forme previste dall'articolo 11, comma 4, del dPR n. 244/01

DELIBERA

Articolo 1
Destinatari

1.1 Gli operatori economici tenuti all'adempimento delle disposizioni della presente deliberazione (di seguito: gli operatori) sono i soggetti cui, ai sensi dell'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08, si applica l'addizionale dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con dPR n. 917/86.

Articolo 2
Dichiarazioni

2.1 Entro il 15 marzo 2009 ciascun operatore deve inviare all'Autorità una dichiarazione del Rappresentante legale in cui si attesti di aver adottato ed attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08, che le stesse sono state portate a conoscenza del personale funzionalmente interessato e che non sono stati accertati casi di violazioni delle medesime da parte del suddetto personale. Tale dichiarazione deve essere anche sottoscritta, ove presenti, dal Presidente del Collegio Sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione o del Consiglio di sorveglianza e dall'organismo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b., del decreto legislativo n. 231/01.

Articolo 3
Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

3.1 Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, gli operatori devono inviarne copia all'Autorità unitamente all'eventuale bilancio consolidato.

3.2 Nella nota di trasmissione gli operatori devono indicare l'importo corrispondente all'addizionale di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08.

Articolo 4
Verifiche su dati contabili

4.1 Al fine di consentire all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre.

4.2 I dati riferiti a costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento.

4.3 In caso di variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, quale risultato desumibile dalle informazioni trasmesse con le tabelle di cui al comma 4.1, rispetto a quello del corrispondente semestre che ha preceduto l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08, gli operatori ne danno adeguata motivazione all'Autorità.

4.4 L'adempimento di cui al comma 4.1 non è richiesto agli operatori che commercializzano energia elettrica e/o gas, il cui volume di vendita ai clienti in regime di maggior tutela e salvaguardia rappresenti almeno l'80% del totale. Tali operatori sono tenuti entro il 15 marzo di ciascun anno a trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale circostanza relativamente all'anno precedente, secondo il modello che verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

Articolo 5
Ulteriori modalità di verifica

5.1 In alternativa alla trasmissione dei dati contabili di cui all'articolo 4, comma 1, le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione statistico "Prezzo Italia" di cui alla rilevazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Competitività, Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie (di seguito: MSE), disposta in attuazione della decisione del Consiglio 1999/280/CE e della decisione della Commissione 1999/566/CE, e successivamente modificata dalla Circolare MSE 14 agosto 2008, possono trasmettere all'Autorità, con periodicità trimestrale, gli stessi dati su prezzi e vendite inviati al MSE. I prezzi devono essere suddivisi in prezzi al netto delle imposte e prezzi finali.

5.2 Gli operatori che si avvalgono della facoltà di cui al comma 5.1, in caso di variazione positiva nel trimestre dello "stacco" del singolo operatore rispetto allo "stacco UE" (Euro zona), rispetto ai corrispondenti trimestri precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08, devono darne adeguata motivazione all'Autorità.

5.3 Gli operatori che commercializzano anche prodotti non rientranti tra quelli di cui alla rilevazione del comma 5.1 devono, entro il 15 marzo di ciascun anno, rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello che verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, in cui si attesti il valore percentuale del ricavo ottenuto nell'anno precedente da detti prodotti rispetto al ricavo complessivo, indicando anche quale parte percentuale di detto ricavo è attinente a prodotti commercializzati in esito a gara pubblica.

Articolo 6
Ispezioni

6.1 Per lo svolgimento delle attività ispettive l'Autorità può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 68/01 e del relativo Protocollo di Intesa.

Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali

7.1 All'atto dell'invio dei dati e delle informazioni richiesti agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, il Rappresentante legale dell'operatore deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la veridicità e la conformità ai dati ufficiali aziendali, secondo il modello che verrà pubblicato ai sensi del comma 7.4.

7.2 Entro il 15 marzo 2009 gli operatori tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, devono inviare compilate le tabelle di cui all'Allegato A relative ai due semestri del 2007 e del 2008.

7.3 Entro il 15 marzo 2009 gli operatori che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, devono inviare i dati relativi a prezzi e vendite riferiti a ciascun trimestre degli anni 2007 e 2008.

7.4 Entro il 30 gennaio 2009 saranno pubblicati sulla home page del sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) i modelli delle dichiarazioni di cui agli articoli 4.4, 5.3 e 7.1, le modalità di trasmissione con cui gli operatori sono tenuti ad inviare le dichiarazioni, i dati, le informazioni e i bilanci richiesti ai sensi della presente deliberazione, nonché le istruzioni tecniche di compilazione delle tabelle di cui all'Allegato A.

7.5 Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), nonché trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

7.6 Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del dPR n. 244/01 della presente deliberazione verrà data notizia in due quotidiani e la stessa sarà comunicata a due destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: