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Data pubblicazione: 10 detsember 2008

Delibera 26 november 2008

VIS 107/08

Richiesta di informazioni alla società S.I.P.P.I.C. S.p.A. in materia di integrazioni tariffarie

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 novembre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 115/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 144/06 (di seguito: deliberazione n. 144/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 284/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08.

Viste:

  • la comunicazione della società S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: la SIPPIC) del 13 giugno 2008, prot.969/08 (prot. Autorità 18160 del 19 giugno 2008) (di seguito: comunicazione 13 giugno 2008);
  • la comunicazione della SIPPIC del 5 settembre 2008, prot. 1482/08 (prot. Autorità 27877 del 17 settembre 2008) (di seguito: comunicazione 5 settembre 2008);
  • la comunicazione della SIPPIC del 24 ottobre 2008, prot. 1824/08 (prot. Autorità 32745 del 30 ottobre 2008) (di seguito: comunicazione 24 ottobre 2008);
  • la comunicazione della SIPPIC del 6 novembre 2008, prot. 1869/08 (prot. Autorità 35672 del 16 novembre 2008) (di seguito: comunicazione 6 novembre 2008);
  • la comunicazione dell'Autorità 24 luglio 2008, prot. 22217 (di seguito: comunicazione 24 luglio 2008);
  • la comunicazione dell'Autorità 26 agosto 2008, prot. n. 26158 (di seguito: comunicazione 26 agosto 2008);
  • la comunicazione dell'Autorità 8 ottobre 2008, prot. n. 29647 (di seguito: comunicazione - 8 ottobre 2008);
  • le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 3 ottobre 2008, prot. n. 2072 (prot. Autorità 32087 del 27 ottobre 2008), 3 ottobre 2008, prot. n. 2074 (prot. Autorità 32091 del 27 ottobre 2008), 3 ottobre 2008, prot. n. 2075 (prot. Autorità 32090 del 27 ottobre 2008) e 3 ottobre 2008, prot. n. 2076 (prot. Autorità 32038 del 27 ottobre 2008) (di seguito: comunicazioni 3 ottobre 2008);
  • la comunicazione della Cassa del 25 novembre 2008, prot 2523 (prot. Autorità 36755 del 26 novembre 2008) (di seguito: comunicazione 25 novembre 2008).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di chiedere informazioni e documenti a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza; e la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 10/91, l'integrazione erogata a titolo di acconto può essere modificata qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente;
  • l'integrazione tariffaria attualmente erogata alla SIPPIC a titolo di acconto, è stata fissata a partire dalle aliquote definitive di integrazione dell'anno 2002, approvate con deliberazione n. 144/06;
  • le deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06 hanno introdotto un meccanismo di indicizzazione delle aliquote di integrazione tariffaria erogate a titolo di acconto, in funzione dell'andamento del prezzo del gasolio.

Considerato che:

  • con la comunicazione 13 giugno 2008 la SIPPIC ha inoltrato all'Autorità la richiesta di un aggiornamento della deliberazione n. 288/05 relativa all'adeguamento automatico del costo del combustibile, nonché l'emanazione del provvedimento di definizione delle aliquote definitive per gli anni dal 2003 al 2007;
  • in particolare, in tale comunicazione, la SIPPIC ha segnalato una situazione di grave difficoltà finanziaria, attribuita al mancato aggiornamento delle aliquote tariffarie riconosciute a titolo di acconto rispetto alla dinamica dei costi di combustibile, nonché al mancato aggiornamento delle aliquote di integrazione definitive, la cui ultima determinazione è relativa all'anno 2002;
  • in risposta all'istanza di cui alla comunicazione 13 giugno 2008, la SIPPIC è stata convocata, con comunicazione del 24 luglio 2008, ad una audizione davanti al Collegio dell'Autorità in data 6 agosto 2008;
  • ai fini di un'analisi approfondita e dettagliata delle criticità denunciate dalla SIPPIC, con la comunicazione 26 agosto 2008 gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società, secondo prassi, informazioni relative all'energia elettrica prodotta e fornita negli anni dal 2006 al 2008, ai costi sostenuti per la fornitura del combustibile nei medesimi anni, alla situazione finanziaria e ai debiti/crediti della medesima società;
  • con la comunicazione 5 settembre 2008, la società SIPPIC ha trasmesso solo in parte le informazioni richieste dagli uffici dell'Autorità; in particolare, nella suddetta comunicazione mancavano alcuni dettagli sull'energia fatturata nel 2006 e tutte le informazioni richieste relative alla situazione finanziaria, ai debiti verso fornitori e agli eventuali crediti;
  • con la comunicazione 8 ottobre 2008, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla SIPPIC di fornire tempestivamente le informazioni mancanti di cui al precedente punto, sottolineando il carattere di particolare urgenza ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto dalla medesima società;
  • non sono tuttora pervenute le informazioni richieste con la comunicazione suddetta.

Considerato che:

  • con le comunicazioni del 3 ottobre 2008, la Cassa ha comunicato alla SIPPIC e, per conoscenza, all'Autorità, l'avvio del procedimento istruttorio di quantificazione dell'ammontare dell'integrazione tariffaria da riconoscere alla medesima società per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 (aliquote definitive);
  • con le medesime comunicazioni la Cassa ha richiesto alla SIPPIC documentazione integrativa ai fini della quantificazione di cui al precedente punto;
  • con nota del 25 novembre 2008, la Cassa ha comunicato all'Autorità che la società SIPPIC non ha fornito le informazioni richieste;
  • il perfezionamento del procedimento istruttorio avviato dalla Cassa potrebbe avere come conseguenza il superamento della necessità di adeguamento dell'aliquota di acconto.

Ritenuto che:

  • anche a fronte del procedimento istruttorio avviato dalla Cassa che, come detto, potrebbe portare al superamento delle difficoltà prospettate dalla SIPPIC, un intervento straordinario di adeguamento dell'aliquota di integrazione erogata a titolo di acconto, si potrebbe giustificare solo a fronte di comprovate condizioni di sofferenza finanziaria;
  • al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95 e dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, sia necessario richiedere alla SIPPIC informazioni relative all'energia elettrica prodotta e fornita negli anni dal 2006 al 2008, ai costi sostenuti per la fornitura del combustibile nei medesimi anni, alla situazione finanziaria e ai debiti/crediti della medesima società, già richieste dagli uffici dell'Autorità con comunicazioni del 26 agosto 2008 e 8 ottobre 2008

DELIBERA

  1. di richiedere alla società SIPPIC S.p.A. di trasmettere le informazioni di cui alle comunicazioni 26 agosto 2008 e 8 ottobre 2008 degli uffici dell'Autorità e, in particolare, di fornire, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti la veridicità e completezza, la documentazione di seguito specificata :
    • il dettaglio per bimestre dell'energia fatturata nel 2006;
    • un resoconto dettagliato circa la situazione finanziaria della società, aggiornata almeno al 30 giugno 2008, corredato di adeguata documentazione a supporto, quali gli estratti conto relativi alla situazione dei conti correnti e, più in generale, di tutti i rapporti intrattenuti dalla società con istituti di credito;
    • un resoconto aggiornato e dettagliato dei debiti verso fornitori, precisando le scadenze di pagamento;
    • un resoconto aggiornato e dettagliato di eventuali crediti vantati dalla vostra società verso terzi, precisando l'esigibilità di tali crediti e segnalando eventuali rapporti di correlazione con i creditori;
    • ogni altra documentazione ritenuta utile a provare la condizione di sofferenza finanziaria da parte della società;
  2. di prevedere che le informazioni richieste ai sensi del predetto punto 1 debbano pervenire al Direttore della Direzione Tariffe entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, per mezzo fax al n. 02.65565222;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Sindaco di Capri, al Presidente della Provincia di Napoli, al Presidente della regione Campania e alla Cassa;
  4. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

26 novembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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