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Data pubblicazione: 02 juuli 2008

Delibera 27 juuni 2008

ARG/elt 87/08

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti dell'Autorità volti a consentire il contenimento dei costi di transazione relativi alla negoziazione di contratti di copertura di lungo periodo nel mercato elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 379/03 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112/08.

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 481/95, l'Autorità persegue, tra l'altro, le finalità di promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori regolati, per massimizzare i benefici da queste derivanti nell'interesse generale dei consumatori;
  • nell'ambito della regolazione delle attività esposte alla concorrenza, l'Autorità riconosce nei meccanismi di mercato gli strumenti più efficaci per conseguire gli obiettivi, anche di lungo termine, sopra richiamati;
  • i meccanismi di mercato esistenti, in particolare nella fase attuale di iniziale maturazione del processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano, possono non essere sufficienti per conseguire l'efficienza di lungo termine;
  • il decreto legislativo n. 379/03 contiene elementi normativi che danno un fondamento legislativo all'esigenza appena richiamata di supporto ai meccanismi di mercato per il conseguimento dell'adeguatezza e dell'efficienza di lungo periodo;
  • l'adeguatezza della capacità di generazione nel settore elettrico su di un orizzonte di lungo periodo deve essere valutata anche in relazione alla sicurezza degli approvvigionamenti dall'estero delle fonti primarie di energia;
  • per quanto sopra, investimenti in capacità di generazione per la quale l'approvvigionamento della fonte primaria di energia sia affidabile presentano, nell'ottica di assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, esternalità positive;
  • l'investimento in impianti di generazione di energia elettrica caratterizzati da bassi e stabili livelli di costi variabili e ridotti o nulli valori di emissioni di gas clima-alteranti presenta esternalità positive anche in termini di contenimento del costo marginale di produzione dell'energia elettrica, con sicuri riflessi sui prezzi in un mercato elettrico concorrenziale, nonché di soddisfacimento degli obblighi di contenimento delle emissioni;
  • gli investimenti in impianti di generazione di energia elettrica sono caratterizzati da rischiosità connessa:
    1. al differenziale tra il costo variabile di produzione (determinato in base al rendimento atteso di conversione dell'impianto) e il prezzo dell'energia elettrica prodotta (spread) nel periodo di operatività dei medesimi sul mercato elettrico, e
    2. al valore di rendimento di conversione fonte primaria - energia elettrica e di producibilità effettiva dell'impianto;
  • investimenti in impianti di generazione caratterizzati da un'elevata incidenza dei costi fissi di produzione e lunghi tempi di realizzazione e di ammortamento presentano un costo, legato alla rischiosità dell'investimento, particolarmente elevato;
  • al fine di gestire l'elevato rischio di investimento e contenerne il relativo costo, i produttori possono fare ricorso a strumenti di copertura sul valore futuro dello spread ovvero concludere contratti a termine per la cessione della propria produzione attesa, nonché assicurarsi rispetto al valore di rendimento e di producibilità effettiva dell'impianto;
  • il mercato degli strumenti di copertura di cui al precedente alinea, sebbene sia oggi in fase avanzata di sviluppo in Italia, difficilmente, nel prevedibile futuro, si svilupperà in maniera così profonda da consentire la negoziazione con costi di transazione contenuti di prodotti aventi orizzonte temporale sufficientemente lungo per consentire la gestione del rischio degli investimenti di cui al precedente alinea (anche superiori a un decennio).

Ritenuto che:

  • sia opportuno adottare misure volte a favorire lo sviluppo della negoziazione, nell'ambito di mercati regolamentati efficienti e con bassi costi di transazione, di strumenti di copertura dai rischi appena richiamati di durata pluriennale;
  • sia opportuno, inoltre, adottare misure volte a contenere i costi di transazione con riferimento a strumenti di copertura di durata pluriennale che, anche a causa della particolare lunghezza dell'orizzonte temporale considerato, saranno naturalmente caratterizzati da bassa liquidità;
  • sia opportuno supportare i meccanismi di mercato nel fornire, ad un costo ragionevole, adeguati strumenti di copertura del rischio ai soggetti che intraprendono investimenti in impianti di generazione di energia elettrica caratterizzati da un'elevata incidenza dei costi fissi di produzione e lunghi tempi di realizzazione e di ammortamento, nonché dall'affidabilità degli approvvigionamenti delle fonti primarie;
  • sia opportuno, per quanto sopra, avviare un procedimento volto all'adozione delle misure di supporto ai meccanismi di mercato di cui ai punti precedenti

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti dell'Autorità volti a consentire il contenimento dei costi di transazione, ivi inclusi i costi delle garanzie connesse, relativi alla negoziazione di strumenti di copertura di lungo periodo, al fine di creare un contesto favorevole per gli investimenti in impianti di generazione di energia elettrica caratterizzati da un'elevata incidenza dei costi fissi e le cui mancate realizzazioni e messa in servizio potrebbero arrecare, nel lungo termine, pregiudizio all'adeguatezza del sistema elettrico ed ostacolare la diversificazione delle fonti primarie di energia;
  2. di attribuire al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità del procedimento, conferendogli mandato per la proposta di documenti per la consultazione in materia, anche attraverso la convocazione di incontri con i soggetti interessati;
  3. di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna informazione, al Ministro dello Sviluppo Economico;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

27 giugno 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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