Data pubblicazione: 13 June 2008
Delibera 10 June 2008
ARG/elt 76/08
Approvazione del contratto tipo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte della società Acquirente unico S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 giugno 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2004, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n. 78/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 78/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico) 15 febbraio 2008, prot. Autorità n. 5642 del 27 febbraio 2008;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 aprile 2008, prot. Autorità n. 12401 del 28 aprile 2008 (di seguito: comunicazione 28 aprile 2008).
Considerato che:
- il Testo integrato prevedeva che l'Acquirente unico predisponesse, nell'osservanza di criteri di efficienza e non discriminazione tra le imprese distributrici, il contratto tipo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici (di seguito: contratto tipo);
- il Testo integrato prevedeva altresì che il contratto tipo fosse approvato dall'Autorità; e che tale approvazione è avvenuta con la deliberazione n. 78/04;
- la legge n. 125/07 dispone che, a partire dall'1 luglio 2007, per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero l'erogazione del servizio sia garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela) e la funzione di approvvigionamento continui ad essere svolta dall'Acquirente unico;
- il TIV, con il quale l'Autorità ha dato attuazione al disposto della legge n. 125/07, disciplina tra l'altro, le modalità di calcolo del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela nonché la fatturazione e la regolazione dei conseguenti pagamenti prevedendo inoltre che le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela siano regolate, per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto tipo approvato ai sensi della deliberazione n. 78/04, in cui alla controparte impresa distributrice subentra l'esercente la maggior tutela;
- a partire dall'1 aprile 2008 è entrato in vigore il TILP, che, nel disciplinare la determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondente ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria, prevede, tra l'altro, le modalità per la definizione dei coefficienti di ripartizione del prelievo per gli utenti del dispacciamento e per l'Acquirente unico, nonché le modalità per la determinazione delle partite fisiche di conguaglio tra l'energia elettrica prelevata e l'energia elettrica attribuita ai sensi di tale disciplina e la regolazione delle conseguenti partite economiche di conguaglio;
- i mutamenti del quadro normativo intercorsi hanno reso necessario rivedere il contratto tipo approvato con la deliberazione n. 78/04 al fine di renderlo coerente con detti mutamenti;
- a tal fine, con la comunicazione 28 aprile 2008, l'Acquirente unico ha trasmesso all'Autorità per l'approvazione lo schema di contratto tipo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela;
- lo schema di contratto tipo di cui al precedente alinea tiene conto delle modifiche normative sopra richiamate, nonché della necessità di adeguamento degli interessi dovuti in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture da parte dell'esercente la maggior tutela, prevedendo a tal fine l'applicazione di interessi moratori calcolati al tasso Euribor a un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, così come avviene per il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo stipulato tra Terna S.p.A. e l'utente del servizio medesimo ai sensi della deliberazione n. 111/06;
- lo schema di contratto tipo, infine, prevede che, nel caso in cui l'impresa distributrice di riferimento non invii all'Acquirente unico i dati relativi ai valori orari di ciascun mese dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela secondo i tempi dal medesimo stabiliti, l'Acquirente unico emetta fattura all'esercente la maggior tutela assumendo come riferimento convenzionale l'ammontare dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dal medesimo esercente nello stesso mese dell'anno precedente aumentato del 10%; e che tale previsione possa risultare eccessivamente onerosa laddove l'esercente la maggior tutela sia un soggetto diverso e separato dall'impresa distributrice di riferimento.
Ritenuto opportuno:
- approvare, con modificazioni, lo schema di contratto tipo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte dell'Acquirente unico
DELIBERA
- di approvare lo schema di contratto tipo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte dell'Acquirente unico, predisposto dall'Acquirente unico medesimo e trasmesso all'Autorità per l'approvazione con comunicazione 28 aprile 2008 con le seguenti modifiche:
- all'articolo 5, comma 2, le parole "AEG/elt 29/08" sono sostituite dalle parole "ARG/elt 29/08";
- all'articolo 7, comma 3, le parole " aumentato del 10%" sono sostituite dalle parole" aumentato del 2%";
- all'articolo 10, comma 4, la parola "tenuta" è sostituita dalla parola "tenuto";
- di stabilire con successivi provvedimenti le eventuali modalità di applicazione del contratto tipo per le cessioni di energia elettrica da parte dell'Acquirente unico alle imprese elettriche minori e per le cessioni di energia elettrica con riferimento a porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua;
- di modificare il TIV nei seguenti termini:
- al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
- "deliberazione ARG/elt 76/08: è la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;";
- al comma 10.2 le parole "approvato ai sensi della deliberazione n. 78/04, in cui alla controparte impresa distributrice subentra l'esercente la maggior tutela" siano sostituite dalle parole "approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08";
- al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
- di prevedere che l'Acquirente unico pubblichi sul proprio sito internet il testo del contratto tipo così come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Acquirente unico.
10 giugno 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis