Data pubblicazione: 27 March 2008
Delibera 27 March 2008
ARG/elt 36/08
Disposizioni urgenti per l'avvio del trattamento orario ai fini del dispacciamento dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW (modifiche all' allegato A alla deliberazione n. 278/07 - TILP)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 marzo 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
- la comunicazione AIGET dell'11 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7419 del 13 marzo 2008;
- la comunicazione EGL dell'11 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7596 del 14 marzo 2008;
- la comunicazione MultiUtility dell'11 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7593 del 14 marzo 2008;
- la comunicazione AGSM Verona dell'11 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7599 del 14 marzo 2008;
- la comunicazione DSE - DUFERCO ENERGIA SRLdell'11 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7588 del 14 marzo 2008;
- la comunicazione Erg Power & Gas S.p.A. dell'11 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7577 del 14 marzo 2008;
- la comunicazione Exergia S.p.A.del 13 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7779 del 17 marzo 2008;
- la comunicazione Enia Energia S.r.l.del 14 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7782 del 17 marzo 2008;
- la comunicazione Energrid S.p.A. del 13 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7956 del 18 marzo 2008;
- la comunicazione Dynameeting S.p.A.del 14 marzo 2008, protocollo Autorità n. 7913 del 18 marzo 2008;
- la comunicazione Veritas Energia S.r.l.del 10 marzo 2008, protocollo Autorità n. 8338 del 25 marzo 2008.
Considerato che:
- l'Autorità, con il TILP, ha introdotto in data 31 ottobre 2007, con decorrenza 1 aprile 2008, la profilazione convenzionale per fasce, con congruo anticipo rispetto all'effettiva entrata in vigore della disciplina, al fine di garantire agli operatori un opportuno tempo in ordine al necessario adeguamento delle proprie politiche, operative e commerciali, al rinnovato assetto normativo e pertanto permettere l'ordinato svolgimento delle attività dei diversi operatori in tale contesto;
- nell'ambito della profilazione convenzionale per fasce, il TILP stabilisce che tutti i punti di prelievo in altissima, alta, media e bassa tensione, limitatamente nell'ultimo caso ai punti con potenza disponibile superiore a 55 kW, se dotati di misuratore orario od elettronico, siano trattati orari a decorrere dal primo giorno del bimestre convenzionale successivo alla messa in servizio del misuratore orario o elettronico di cui sono dotati ovvero dal primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo laddove la messa in servizio dei misuratori occorra gli ultimi 15 giorni del mese con numerario dispari;
- Il TIV, all'articolo 18, stabilisce che:
- l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica distinti, per tutti i punti di prelievo non trattati orari:
- una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW;
- una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
- entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati di prelievo sono stati registrati, l'impresa distributrice mette a disposizione tali dati agli utenti del trasporto, con riferimento a tutti i punti di prelievo di loro competenza trattati orari, in un documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti o secondo modalità tali che garantiscano l'accesso unificato ed efficiente ai medesimi dati da parte dell'utente del trasporto in caso di utilizzo di portali web;
- l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica distinti, per tutti i punti di prelievo non trattati orari:
- il comma 35.5 della deliberazione n. 111/06 stabilisce che le imprese distributrici comunichino, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento i dati di misura orari dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati orari ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarità dell'utente medesimo;
- dal combinato delle previsioni citate nei precedenti alinea, consegue che dall'1 aprile 2008 un sostanziale numero di punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW sul territorio nazionale transiteranno dal trattamento monorario al trattamento orario e i dati di prelievo orario di tali punti saranno disponibili a partire dal 5 del mese successivo agli utenti del trasporto e il 20 del medesimo mese successivo agli utenti del dispacciamento e, pertanto, che i dati di prelievo di tali punti precedenti all'1 aprile 2008 sono disponibili all'impresa distributrice solo in forma di consumo aggregato annuo o mensile;
- diversi operatori, con le comunicazioni sopra citate, hanno rappresentato all'Autorità la difficoltà ad elaborare una corretta stima previsionale dei prelievi orari per l'utente del dispacciamento nel cui contratto siano ricompresi punti il cui trattamento orario è avviato all'1 aprile 2008 ai sensi del TILP, non essendo disponibile al medesimo utente una base di dati storici di prelievo orario, con potenziale rischio per l'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica e conseguente rischio di sbilanciamento dell'utente del dispacciamento medesimo.
Ritenuto opportuno:
- differire il trattamento orario ai fini del dispacciamento dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW che non sono trattati orari al 31 marzo 2008 di 6 mesi, mantenendo l'obbligo di rilevazione dei prelievi orari per tali punti di prelievo ai sensi delle modalità e le tempistiche previste dal TILP e la relativa messa a disposizione dei dati ai sensi del TIV e della deliberazione n. 111/06, per dar modo agli utenti del dispacciamento, nei cui contratti si trovano tali punti di prelievo, di disporre di un'adeguata conoscenza degli andamenti dei prelievi orari dei suddetti punti, al fine di una migliore previsione ed in ultima analisi ad un minore ricorso alle risorse di bilanciamento da parte di Terna
DELIBERA
- di modificare a decorrere dall'1 aprile 2008 l'Allegato A alla deliberazione n. 278/07, nei termini di seguito indicati:
all'articolo 27, dopo il comma 27.5, sono inseriti i commi:
"27.6 Il trattamento orario ai fini del dispacciamento di cui al comma 4.1 per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW che non sono trattati orari al 31 marzo 2008 decorre dall'1 ottobre 2008, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2 Tali punti, se dotati di misuratore elettronico messo in servizio, saranno trattati per fasce ai fini del dispacciamento per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre 2008, secondo le tempistiche del omma 5.2.
27.7 Dall'1 aprile 2008, le imprese distributrici comunicano agli utenti del trasporto e agli utenti del dispacciamento i dati di misura orari dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in servizio analogamente a quanto previsto per i punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del comma 18.5 del TIV e del comma 35.5 della deliberazione n. 111/06, dandone separata evidenza rispetto ai punti di prelievo trattati su base oraria ai fini del dispacciamento."; - di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento.
27 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis