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Data pubblicazione: 30 January 2008

Delibera 28 January 2008

ARG/elt 5/08

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive per la fase di conguaglio-load profiling

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 gennaio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, (di seguito:n. 336/07 deliberazione n. 336/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 343/07 (di seguito: deliberazione n. 343/07).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità abbia la finalità di garantire la promozione, fra l'altro, dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • con la deliberazione n. 118/03 l'Autorità ha definito le modalità di profilazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: load profiling);
  • il load profiling si articola in due fasi distinte:
    1. determinazione convenzionale su base oraria della quota dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari, ovvero del prelievo residuo di area, per ciascun utente del dispacciamento, ai fini della regolazione su base mensile delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento (di seguito: determinazione convenzionale);
    2. conguaglio, con liquidazione annuale, per la valorizzazione economica fra l'energia effettivamente prelevata da ciascun utente del dispacciamento e l'energia attribuitagli nella fase di determinazione convenzionale (di seguito: conguaglio load profiling);
  • la deliberazione n. 118/03 prevede che il conguaglio load profiling relativo a ciascun anno solare debba essere effettuato da Terna entro il 31 marzo dell'anno successivo;
  • con la deliberazione n. 177/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nei primi mesi del 2007 nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento i cui termini sono stati prorogati al 30 giugno 2008 con la deliberazione n. 336/07;
  • nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente alinea emerge il mancato rispetto delle scadenze stabilite per la fase di conguaglio load profiling, in quanto le partite economiche sottese sono state modificate anche successivamente alla scadenza del 31 marzo, a seguito di rettifiche nei dati di misura comunicati dalle imprese distributrici, con conseguente allungamento dei tempi di emissione delle fatture finali di conguaglio da parte di Terna a carico degli utenti del dispacciamento; ciò comporta incertezze nella regolazione del servizio di dispacciamento tali da poter turbare i normali meccanismi operativi con rischio di pregiudicare l'ordinato funzionamento del mercato elettrico;
  • per consentire la chiusura definitiva del conguaglio load profiling entro tempi ragionevoli, l'Autorità, nell'ambito della revisione del load profiling stabilita con il TILP, ha posticipato al 31 maggio la definizione delle partite economiche inerenti il conguaglio load profiling dell'anno precedente, introducendo, nel contempo, il termine del 10 maggio dopo il quale, ai fini del conguaglio load profiling, i dati di misura comunicati dalle imprese distributrici assumono carattere definitivo e non possono essere ulteriormente modificati ai fini del conguaglio dell'anno precedente;
  • ai fini di una corretta valorizzazione dell'energia elettrica prelevata è necessario prevedere opportuni criteri e modalità di definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche dei dati successive al termine del 10 maggio (di seguito: rettifiche tardive);
  • l'Autorità, approvando il TILP, ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di cui al precedente alinea;
  • il TILP inizierà a produrre effetti con riferimento alle partite di energia elettrica prelevate con decorrenza 1 aprile 2008 e che, di conseguenza, la prima determinazione delle partite fisiche di conguaglio secondo le nuove modalità potrebbe essere effettuata nel mese di maggio dell'anno 2009.

Ritenuto che:

  • sia opportuno procedere all'analisi della casistica delle possibili fattispecie di rettifiche tardive dei dati di misura, al fine di individuare gli operatori interessati da tali rettifiche e le conseguenze che avrebbero tali rettifiche sulle partite economiche del conguaglio load profiling, anche tenendo conto degli esiti dell'istruttoria avviata con deliberazione n. 177/07;
  • sia opportuno confrontare diversi criteri per la definizione e l'attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive, valutandone l'impatto sul sistema elettrico e sui vari operatori interessati;
  • sia opportuno studiare criteri incentivanti basati su premi e penalità in relazione all'ottemperanza delle prescrizioni della fase di conguaglio della metodologia load profiling in coerenza ed analogia con quelli in esame per la revisione dei corrispettivi dell'aggregazione delle misure avviata con deliberazione n. 343/07;
  • sia opportuno che il presente procedimento si concluda entro la fine dell'anno 2008;
  • il procedimento di cui sopra si presti alla sperimentazione Air ai sensi della deliberazione n. 203/05

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la predisposizione di criteri per la definizione e l'attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive per la fase di conguaglio load profiling;
  2. di sottoporre il procedimento di cui ai precedenti punti alla sperimentazione dell'Analisi di impatto della regolazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 203/05, per gli aspetti più rilevanti;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di rendere disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia;
  5. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al procedimento di cui al punto 1:
    1. delle esigenze generali di:
      • garantire procedure di conguaglio con tempistiche certe;
      • riconoscere un beneficio economico ai soggetti che risultano in posizione di credito dalla mancata modifica delle partite economiche di conguaglio load profiling a seguito di rettifiche tardive dei dati di misura, eventualmente predisponendo opportune modalità di compensazione a carico degli altri soggetti interessati al conguaglio load profiling;
      • garantire la trasparenza e la non discriminazione delle soluzioni adottate;
    2. degli esiti dell'istruttoria avviata con deliberazione n. 177/07 e del procedimento avviato con deliberazione n. 343/07;
  6. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità per procedere a:
    1. lo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 e nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui alla legge n. 481/95, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed alla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
    2. le convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 3;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.