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Data pubblicazione: 04 December 2007

Delibera 27 November 2007

Delibera/Provvedimento 295/07

Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile da parte di Endesa Italia S.p.A. ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2006, n. 178/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;
  • la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito: legge n. 108/06) recante "Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale";
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);
  • la nota della Direzione Mercati dell'Autorità recante "Quantificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 per la società Endesa Italia S.p.A." (di seguito: nota della Direzione Mercati).

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 stabilisce che il Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità, ora Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: Direttore Mercati), sia responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito delle richieste fatte pervenire dagli utenti del dispacciamento per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione ad olio combustibile ai sensi della legge n. 108/06;
  • l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 affida al Direttore Mercati il compito di richiedere agli utenti del dispacciamento ammessi al procedimento di cui al precedente alinea tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione e di proporre all'Autorità, per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, determinati secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 178/06;
  • la società Endesa Italia S.p.A. (di seguito: Endesa Italia), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 178/06, con lettera in data 27 ottobre 2006, prot. n. 178 (prot. Autorità n. 27436 del 2 novembre 2006) ha formulato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, (di seguito: lettera di istanza);
  • il Direttore Mercati, con lettera in data 7 maggio 2007, prot. GB/M07/ 2060/FPA/mpz-dv, ha comunicato a Endesa Italia l'ammissione al procedimento amministrativo ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui all' articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, richiedendo l'invio dei dati e delle informazioni necessarie alla quantificazione dei predetti corrispettivi;
  • Endesa Italia, con lettera in data 19 ottobre 2007, prot. n. 753 (prot. Autorità n. 28649 del 22 ottobre 2007) ha trasmesso all'Autorità i dati e le informazioni richieste dal Direttore Mercati;
  • in esito al procedimento amministrativo, sulla base degli elementi contenuti nella nota della Direzione Mercati, la quantificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, per Endesa Italia, risulta pari a 13.183.295,81 euro.

Ritenuto opportuno:

  • approvare i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, per Endesa Italia, come determinati in esito al predetto procedimento amministrativo, nella misura pari a 13.183.295,81 euro

DELIBERA

  1. di approvare i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, per Endesa Italia, nella misura pari a 13.183.295,81 euro;
  2. di trasmettere il presente provvedimento e la nota della Direzione Mercati a Endesa Italia S.p.A. con sede legale in via Mangili n. 9 - 00197 Roma;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).