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Data pubblicazione: 23 November 2007

Delibera 22 November 2007

Delibera/Provvedimento 289/07

Disposizioni urgenti in materia di programmazione dei misuratori elettronici ai fini delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 ottobre 2007, n. 278/07 - TILP (Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007 n. 125.

Visti:

  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato";
  • il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: documento per la consultazione 18 giugno);
  • il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 33/07, recante gli orientamenti finali dell'Autorità sulla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria.

Considerato che:

  • con il TILP, l'Autorità ha adottato disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (di seguito: load profiling per fasce) da applicarsi all'energia elettrica immessa e prelevata relativa al periodo che decorre dall'1 aprile 2008;
  • il TILP prevede, allo scopo di garantire il trasferimento agli utenti del dispacciamento di un più puntuale segnale di prezzo nella fase di conguaglio della metodologia di load profiling per fasce, che tale fase avvenga con cadenza bimestrale e che i bimestri inizino il primo giorno dei mesi con numerario pari e terminino l'ultimo giorno dei mesi con numerario dispari;
  • ai fini di una quanto più precisa ed equa determinazione delle partite fisiche di conguaglio, la metodologia di load profiling per fasce presuppone che i dati di prelievo di tutti i punti siano registrati:
    1. in corrispondenza del cambiamento del punto di prelievo da un punto di dispacciamento ad un altro (switching);
    2. in modo sincrono con riferimento ad un determinato periodo temporale; in particolare il periodo temporale di riferimento con cui si rilevano i prelievi di energia elettrica deve coincidere con quello per il quale si calcola il conguaglio fra valori di energia elettrica effettivamente prelevata e i valori di energia elettrica convenzionalmente attribuita, ossia con il bimestre di cui al precedente alinea;
  • i requisiti minimi obbligatori dei misuratori elettronici stabiliti con la deliberazione n. 292/06 consentono l'applicabilità delle registrazioni bimestrali nonché in concomitanza con lo spostamento del punto di prelievo da un punto di dispacciamento ad un altro di cui al precedente alinea;
  • il disporre di dati di prelievo registrati al termine dell'ultimo giorno del periodo di conguaglio, dati i vincoli di opportunità economica di dimensionamento dei sistemi di telegestione, implica l'impossibilità da parte dei responsabili delle rilevazione e registrazione dei medesimi dati di misura a poterli mettere interamente a disposizione degli esercenti la vendita nei giorni immediatamente successivi al termine del periodo cui i dati si riferiscono;
  • nel documento per la consultazione 18 giugno è stato, fra l'altro, richiesto agli operatori di esprimersi in merito agli aspetti di cui al precedente linea, con particolare attenzione al trade-off da individuarsi fra la sincronizzazione del periodo tra due registrazioni delle misure e il periodo di conguaglio e la messa a disposizione dei dati agli esercenti la vendita in tempi brevi rispetto al termine del periodo cui i medesimi dati si riferiscono;
  • le risposte al documento per la consultazione 18 giugno da parte degli operatori hanno evidenziato, per la maggioranza, la preferenza a disporre dei dati di misura relativi al periodo di conguaglio.

Ritenuto che sia necessario:

  • prevedere che, per i punti di prelievo trattati per fasce nella fase di conguaglio della metodologia di load profiling, i relativi misuratori debbano essere predisposti da parte dei responsabili delle rilevazione e registrazione in modo tale che gli stessi registrino i dati di misura alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun periodo di conguaglio, nonché alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese precedente al mese in cui ha efficacia lo switching

DELIBERA

  1. di modificare ed integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 156/07, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 1, comma 1.1:
      • dopo l'alinea "· ambito territoriale è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;" è inserito l'alinea: "·bimestre convenzionale è il bimestre convenzionale definito all'Articolo 1 del TILP; ";
      • dopo l'alinea "· deliberazione n. 144/07 è la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07;" è inserito l'alinea: "·TILP (Testo integrato load profiling) è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autoritàin ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti a i clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce)approvato condeliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07;";
    2. all'articolo 19, dopo il comma 19.6, sono inseriti i seguenti commi:
      "19.7 Per ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del comma 5.2 del TILP, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla Tabella 2 relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di:
      a) ciascun mese per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
      b) ciascun bimestre convenzionale per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW.
      19.8 Gli effetti della programmazione di cui al comma 19.7 decorrono dal primo giorno di trattamento per fasce ai sensi del comma 5.2 del TILP.
      19.9 Per ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del comma 5.2 del TILP, in occasione dello spostamento di tale punto di prelievo da un punto di dispacciamento ad un altro, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, oltre ai dati di cui al comma 19.7 relativi al termine dell'ultimo bimestre convenzionale, anche i dati rilevanti di cui alla Tabella 2, relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui lo spostamento trova efficacia." ;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  3. di ripubblicare, a seguire, il TIV sul sito internet dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.