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Data pubblicazione: 20 September 2007

Delibera 18 September 2007

Delibera/Provvedimento 226/07

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: dPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003" (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06 (di seguito: deliberazione n. 188/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 27/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione n. 113/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;
  • la nota del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: Gestore dei servizi elettrici) del 3 maggio 2006, prot. Autorità n. 010948 del 4 maggio 2006;
  • la lettera dell'Autorità in data 4 maggio 2006, prot. AO/R06/2468 (di seguito: nota 4 4 maggio 2006);
  • la nota del Gestore dei servizi elettrici 17 luglio 2007, prot. Autorità n. 018347 del 19 luglio 2007 (di seguito: nota 17 luglio 2007).

Considerato che:

  • il comma 52.2, lettera b) del Testo integrato definisce la componente A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 ivi inclusi i costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi elettrici;
  • il comma 59.1, lettera b) del Testo integrato prevede l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
  • il comma 61.1 del Testo integrato prevede che il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate venga utilizzato per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
  • il comma 61.3 del Testo integrato stabilisce che il Gestore dei servizi elettrici dichiari alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ammontare della differenza, su base mensile tra i ricavi rinvenienti dalla vendita dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 223/00, nonché dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 ed i costi per l'acquisto di detta energia elettrica. Tale differenza comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale nonché una quota pari a un dodicesimo dei costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi elettrici;
  • il comma 61.5 dispone che il Gestore dei servizi elettrici trasmetta alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle partite e fiscali complessiva.

Considerato che:

  • l'articolo 5 della deliberazione n. 60/04 prevede che gli oneri sostenuti dalla Cassa per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili;
  • il comma 5.5 della deliberazione n. 34/05 prevede che la differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, della medesima deliberazione, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
  • il comma 5.1 della deliberazione n. 188/05 prevede che le tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
  • il comma 14.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 prevede i costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 o eventualmente delle disposizioni del comma 13.6 della medesima deliberazione trovano copertura su base annuale tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
  • il punto 4 della deliberazione n. 113/06 prevede che il rimborso degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore dei servizi elettrici in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata venga operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
  • il comma 7.6, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 prevede che il 50% dei corrispettivi per la connessione, nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia posto a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
  • il comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07 prevede che le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia di cui all'articolo 7 del medesimo decreto ministeriale sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
  • il comma 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07 prevede che i costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
  • il comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07 prevede che i costi sostenuti dall'Enea ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono riconosciuti all'Enea dal Gestore dei servizi elettrici e sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Considerato che:

  • il Gestore dei servizi elettrici con nota 17 luglio 2007 ha segnalato all'Autorità che "il fabbisogno finanziario per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, attinto dal gettito della componente A3, nel secondo semestre 2007 sarà molto consistente;"
  • in relazione al fabbisogno finanziario di cui al precedente punto il Gestore dei servizi elettrici ha attivato linee di credito con alcuni primari istituti bancari;
  • secondo quanto comunicato dal Gestore dei servizi elettrici gli oneri finanziari netti per l'anno 2007 vengono stimati in circa 18 milioni di euro;
  • per l'anno 2006 l'Autorità con la nota 4 maggio 2006 aveva previsto la copertura degli oneri finanziari eventualmente sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici in relazione alle esigenze di erogazione delle somme da corrispondere ai produttori di energia CIP6;
  • l'Autorità nella medesima nota aveva comunque previsto la verifica puntuale delle somme da corrispondere ai produttori di energia CIP 6 per la cessione di energia elettrica prodotta con impianti a fonti rinnovabili e assimilate;
  • l'Autorità nella nota 4 maggio 2006 aveva infine invitato il Gestore dei servizi elettrici a voler fornire elementi di valutazione utile per una previsione circa gli importi da erogare;
  • sulla base dei dati riportati nel conto economico del Gestore dei servizi elettrici relativo all'esercizio 2006, il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è risultato positivo.

Ritenuta l'opportunità

  • di procedere al consolidamento delle disposizioni relative agli oneri gravanti sulle disponibilità del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, mediante un aggiornamento delle disposizioni del Testo integrato;
  • di prevedere un adeguamento delle disposizioni in vigore, che renda esplicito il riconoscimento degli oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate che trovano copertura nelle disponibilità del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, a carico del medesimo conto.

Ritenuta la necessità:

  • in conseguenza di quanto riportato nel precedente punto, di prevedere obblighi integrativi rispetto a quelli vigenti in materia di flussi informativi resi disponibili dal Gestore dei servizi elettrici, al fine di verificare l'inerenza degli oneri finanziari netti rispetto alle partite proprie del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, la congruità dei medesimi in relazione alle condizioni presenti nei mercati finanziari e l'efficienza nella gestione dei flussi finanziari e dei tempi di pagamento;
  • di disporre di conseguenza una modifica delle disposizioni del Testo integrato

DELIBERA

  1. di modificare il Testo integrato nei termini di seguito indicati:
    • il comma 61.2 è sostituito dal seguente:
    • "Il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire, altresì:
      1. le residue competenze, relative a periodi precedenti l'1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP n. 6/92 nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento;
      2. le spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387/03;
      3. gli oneri sostenuti dalla Cassa per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione previste dalla deliberazione n. 60/04;
      4. la differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 5.1 della deliberazione n. 34/05, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, ai sensi del comma 5.1 della medesima deliberazione;
      5. gli oneri conseguenti al riconoscimento delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 188/05;
      6. gli oneri per la copertura dei costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 o eventualmente delle disposizioni di cui al comma 13.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05;
      7. i costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici in relazione ai rimborsi ai produttori degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore dei servizi elettrici in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 113/06;
      8. gli oneri conseguenti alle agevolazioni accordate per le richieste di connessione alle reti di distribuzione a tensione inferiore a 1 kV riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 7.6, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07;
      9. l'incentivazione della produzione dell'energia elettrica mediante impianti fotovoltaici prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e gli oneri ad essa connessi, come specificati ai commi 12.1, 12.2 e 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07.
    • dopo il comma 61.2 è aggiunto il seguente comma 61.2 bis: "Sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gli oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 61.1 e 61.2";
    • dopo il comma 61.5 è aggiunto il seguente comma 61.5bis: "Il Gestore dei servizi elettrici trasmette mensilmente alla Cassa e all'Autorità idonea documentazione, secondo modalità determinate dalla Direzione Tariffe Autorità, sui flussi finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 61.1. e 61.2, nonché sugli eventuali oneri finanziari netti ad essi relativi, con evidenza dei tassi attivi e passivi applicati.";
  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il Testo integrato, nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1.;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www. autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

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