Data pubblicazione: 27 July 2007
Delibera 23 July 2007
Delibera/Provvedimento 185/07
Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A., per la violazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 luglio 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04), come successivamente modificata e integrata, ed in particolare gli articoli 11 e 23 del Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi gas, che, con effetto dall'1 gennaio 2005, definisce la nuova disciplina di riferimento in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
- l'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04 impone al distributore l'obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro 60 minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate;
- l'articolo 23 della medesima deliberazione impone al distributore il rispetto di un livello generale pari al 95% delle chiamate con arrivo sul luogo di pronto intervento entro 60 minuti e dispone il pagamento di una penale pari a 500 euro per ogni intervento mancante al raggiungimento del livello generale stesso;
- con lettera del 4 maggio 2007 (prot. Autorità n. 011256 del 7 maggio 2007) AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A. ha comunicato all'Autorità di non aver rispettato per l'anno solare 2006 l'obbligo di servizio di cui all'articolo 11, comma 2, del Testo integrato della qualità dei servizi gas per gli impianti di distribuzione di Milano e Segrate e di non aver conseguito per lo stesso anno il livello generale di cui all'articolo 23 del provvedimento per tutti gli impianti di distribuzione serviti, ad eccezione di quello di Rosate;
- in particolare, nella suddetta comunicazione, la società osserva che la causa del mancato rispetto dell'obbligo di servizio per l'anno solare 2006 dovrebbe essere individuata nel forte impatto mediatico che ha seguito l'incidente occorso in via Lomellina il 18 settembre 2006, e che ha peggiorato le prestazioni dell'esercente, mantenute, fino a tutto l'agosto 2006, a livelli generalmente superiori a quanto richiesto dalla normativa;
- con la medesima lettera AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A. ha comunicato di avere effettuato il pagamento delle penali previste dall'art. 23 della deliberazione n. 168/04 per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A., di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04 per l'anno solare 2006;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e dell'articolo 8, comma 2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).