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Data pubblicazione: 18 juuli 2007

Delibera 16 juuli 2007

Delibera/Provvedimento 182/07

Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione, relative all'anno termico 2007-2008 per la società Gnl Italia S.p.A., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n. 178/05 e modifica di disposizione del codice di rigassificazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 luglio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 115/07 (di seguito: deliberazione n. 115/07).

Considerato che:

  • l'articolo 11 della deliberazione n. 178/05 prevede che le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità i ricavi e le proposte tariffarie entro il 31 marzo di ogni anno;
  • la società Gnl Italia S.p.A., con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8219 del 2 aprile 2007), ha presentato, ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 178/05, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2007-2008;
  • in data 15 maggio 2007, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Gnl Italia S.p.A. (prot. EF/M07/2225/tdm) richiesta di dati e informazioni relativamente ai corrispettivi di scostamento e ai corrispettivi dei servizi ausiliari, nonché natura e modalità di determinazione dei consumi e delle perdite nella catena di rigassificazione, con la descrizione di eventuali metodologie di stima adottate;
  • con lettera in data 5 giugno 2007 (prot. Autorità n. 13712 del 6 giugno 2007), Gnl Italia S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti;
  • con lettera in data 27 giugno 2007 (prot. EF/M07/2948/tdm) gli Uffici dell'Autorità hanno inviato a Gnl Italia S.p.A., richiesta di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
  • con medesima lettera l'Autorità ha comunicato inoltre l'esito della verifica di cui all'articolo 6, comma 6.3 della deliberazione n. 178/05 condotta sulla base dei dati effettivi registrati degli anni termici 2004-2005 e 2005-2006; e che dalla suddetta verifica risultava come la quota per l'anno termico 2007-2008 non potesse eccedere l'1,7% dei quantitativi mensili di GNL consegnati al terminale;
  • con lettera in data 3 luglio 2007 (prot. Autorità n. 16511 del 3 luglio 2007), Gnl Italia ha presentato una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 178/05.

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che l'articolo 15, comma 6, della deliberazione n. 167/05 prevede che il codice di rigassificazione approvato ovvero modificato venga pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • il codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A., approvato con deliberazione n. 115/07, al capitolo 11, paragrafo 3.4, prevede che "la quantità di GNL rigassificato, riconsegnata dall'Operatore all'Utente presso il Punto di Riconsegna (espressa in MJ), corrisponderà alla quantità di GNL consegnata dall'Utente all'Operatore, dedotti i consumi e le perdite del Terminale di Panigaglia: un corrispettivo in natura pari al 2% dei quantitativi di GNL consegnato, approvato con delibera da parte dell'Autorità, dovrà essere corrisposto dall'Utente a copertura dei consumi e perdite del processo di rigassificazione".

Ritenuto che:

  • sia necessario, in tempi utili all'avvio dell'anno termico 2007-2008, procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta tariffaria;
  • sia altresì necessario modificare la sopra richiamata disposizione del codice di rigassificazione della società GNL Italia S.p.A. in conformità con l'esito delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3 della deliberazione n. 178/05

DELIBERA

  1. di approvare le proposte tariffarie di cui all'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità n. 178/05, presentate dalla società Gnl Italia S.p.A. per l'anno termico 2007-2008, come riportate nelle Tabelle 1 e 2, allegate al presente provvedimento;
  2. di modificare le disposizioni contenute nel capitolo 11, paragrafo 3.4, del codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A., approvato con deliberazione n. 115/07, sostituendo le parole "pari al 2% dei quantitativi di GNL consegnato, approvato con deliberazione da parte dell'Autorità" con le parole "pari ad un valore percentuale dei quantitativi di GNL consegnato, definito dall'Autorità nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie dell'impresa di rigassificazione";
  3. di fissare per l'anno termico 2007-2008 e fino a successiva rideterminazione, la quota percentuale di cui all'articolo 6, comma 6.3 della deliberazione n. 178/05 pari a 1,7%;
  4. di notificare alla società Gnl Italia S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
  6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il codice di rigassificazione della società GNL Italia S.p.A. modificato ai sensi del punto 2.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

 

Tabella 1 - Tariffa di rigassificazione per il servizio continuativo per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia Spa
(anno termico 2007-2008)

Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di GNL

Cqs (euro/mc liquido)

2,752746

Corrispettivo unitario associato agli approdi effettivi

Cna (euro/approdo)

17.262,822084

Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati

CVL (euro/GJ)

0,036849

CVLP (euro/GJ)

0,004424

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale

per mc consegnato

1,70%

Tabella 2 - Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia Spa
(anno termico 2007-2008)

Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di GNL

Cqs (euro/mc liquido)

1,926922

Corrispettivo unitario associato agli approdi effettivi

Cna (euro/approdo)

17.262,822084

Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati

CVL (euro/GJ)

0,036849

CVLP (euro/GJ)

0,004424

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale

per mc consegnato

1,70%


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