Data pubblicazione: 29 June 2007
Delibera 25 June 2007
Delibera/Provvedimento 150/07
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Meta S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 giugno 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003, trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152/04;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9/05;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96/05;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172/05;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265/05;
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78/06;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233/06;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 274/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2007, n. 6/07;
- le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01 (di seguito: Regole tecniche di connessione);
- il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
- il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.
Considerato che:
- con deliberazione n. 152/04, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Meta S.p.A., che è stata successivamente acquisita dalla società Hera S.p.A., un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di:
- una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dei criteri e delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 52/00;
- un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze connesse all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
- la violazione sarebbe stata realizzata mediante il mancato rispetto delle disposizioni, attuative dei citati criteri e prescrizioni, contenute nei paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di connessione, relativamente al profilo dell'installazione, presso reti di distribuzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei dispositivi di alleggerimento del carico, funzionali alla partecipazione ai piani di difesa elaborati dal Gestore della rete;
- più in dettaglio, Meta avrebbe omesso di fornire le prestazioni in ordine all'alleggerimento del carico con riferimento ad uno dei dispositivi di alleggerimento installati presso la propria rete di distribuzione;
- con nota in data 22 febbraio 2007 (prot. FS/M07/780) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Hera le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, confermando l'addebito contestato;
- con nota in data 19 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10465), Hera ha comunicato di avere effettuato, in data 18 aprile 2007, il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell' all'articolo 16 della legge n. 689/81;
- con parere del 27 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione a tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente al 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 80/05;
- essendo l'illecito contestato ad Hera anteriore alla suddetta data, il pagamento in misura ridotta effettuato dall'esercente comporta l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio.
Considerato inoltre che:
- riferimento alle esigenze di natura prescrittiva di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, come indicato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, risulta che Meta, a partire dal 1999, non aveva provveduto alla manutenzione dei dispositivi di alleggerimento del carico installati presso i propri impianti; e che tale carenza era dovuta, secondo quanto dichiarato dalla stessa Meta, all'impossibilità di effettuare controlli diretti su tali dispositivi in ragione "della sigillatura apposta da Enel che, all'atto della cessione dei dispositivi, se ne riservava l'accesso per controlli e manutenzione";
- con nota in data 19 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10103) Hera ha dichiarato di "avere ottenuto l'accesso agli alleggeritori del carico presenti sulla rete di distribuzione di Modena e di avere già programmato l'effettuazione, con intervento diretto e con proprie risorse, delle opportune operazioni di manutenzione ordinaria, da condursi al più tardi entro il prossimo mese di giugno 2007";
- tuttavia, una simile dichiarazione di intenti non è assistita dalla garanzia di tradursi, nei tempi previsti, in risultati concreti, sicché non possono dirsi neutralizzate le richiamate esigenze di natura prescrittiva.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, che ordini alla predetta società di provvedere tempestivamente ai necessari interventi manutentivi sui dispositivi di alleggerimento di carico istallati presso i propri impianti
DELIBERA
- di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la deliberazione n. 152/04 nei confronti della società Meta S.p.A., essendosi la società Hera S.p.A. avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81;
- di ordinare alla società Hera S.p.A.:
- di provvedere, entro il 31 agosto 2007, ai necessari interventi di manutenzione sui dispositivi di alleggerimento del carico installati presso i propri impianti;
- di trasmettere all'Autorità, entro i 10 (dieci) giorni successivi, una relazione dettagliata che descriva le modalità con cui è stato adempiuto l'ordine di cui alla precedente lettera (a);
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Hera S.p.A., Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, 40127 Bologna.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.