Follow us on:






Data pubblicazione: 26 June 2007

Delibera 25 June 2007

Delibera/Provvedimento 144/07

Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la legge 4 agosto 2006, n. 248 (di seguito: legge n. 248/06);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge n. 73/07);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99 (di seguito: deliberazione n. 78/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 123/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2004, n. 107/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2006, n. 235/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2007, n. 105/07 (di seguito: deliberazione n. 105/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007 relativo a "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico";
  • il documento per la consultazione 18 maggio 2007 relativo a "Recesso dai contratti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali" (di seguito: documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso);
  • l'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: deliberazione n. 105/06).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
  • la legge n. 248/06 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il cui articolo 10, comma 2, prevede che "In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura";
  • l'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007 è cliente idoneo ogni cliente finale di energia elettrica;
  • l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali di gas naturale sono idonei;
  • l'art. 1, comma 2, del decreto legge, n. 73/07 stabilisce che "Dal 1° luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,& omissis& Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma";
  • con deliberazione n. 105/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della legge n. 481/95;
  • il diritto di recesso è un diritto soggettivo il cui esercizio è volto allo scioglimento di un contratto prima degli ordinari termini di scadenza e si differenzia da altri istituti disciplinati dal legislatore in relazione allo scioglimento di un rapporto contrattuale, tra i quali la risoluzione per inadempimento;
  • la riconosciuta qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti finali pone l'esigenza di garantire, tra l'altro, la possibilità che il cliente stesso possa cambiare fornitore ed aderire all'offerta contrattuale di un diverso esercente, a garanzia di un'effettiva apertura alla concorrenza della vendita di energia elettrica e di gas naturale;
  • tale esigenza può essere soddisfatta definendo termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso, dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i clienti finali idonei, compatibili con la necessaria apertura dei relativi mercati, in considerazione degli interessi sia dei clienti finali stessi sia dei fornitori;
  • un congruo numero di soggetti interessati - seppure nella diversità di posizioni ed opinioni - ha accolto con favore le proposte del documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali idonei e degli esercenti, considerando opportuno armonizzare la disciplina del diritto di recesso per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare i clienti finali, proprio nel momento in cui gli stessi diventano tutti idonei;
  • in relazione all'armonizzazione della disciplina del diritto di recesso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale:
    1. la maggior parte dei soggetti interessati ritiene che tale armonizzazione sia opportuna e si dichiarano favorevoli alla convergenza regolatoria;
    2. un secondo gruppo di soggetti interessati, pur guardando con interesse all'armonizzazione, sottolinea tuttavia il permanere di differenze tra i due settori e la conseguente inopportunità di tale armonizzazione;
    3. un terzo gruppo di soggetti ritiene che tale armonizzazione possa costituire un vantaggio competitivo per i soli soggetti attualmente in grado di proporre un'offerta congiunta e possa pertanto essere di ostacolo alla concorrenza;
  • in relazione all'ambito di applicazione del provvedimento:
    1. la maggior parte dei soggetti ritiene che il diritto di recesso dei clienti finali diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale debba essere lasciato alla libera determinazione delle parti;
    2. un secondo gruppo di soggetti condivide la proposta di disciplinare il diritto di recesso da parte di clienti finali sia domestici sia non domestici in quanto destinatari delle previsioni dei Codici di condotta commerciale ed in considerazione della debolezza strutturale di tali soggetti;
    3. un terzo gruppo di soggetti, ritiene invece che l'intervento dell'Autorità debba essere limitato ai soli clienti finali domestici, risultando tutti gli altri clienti in grado di negoziare il contenuto del proprio contratto di fornitura;
  • in relazione alla congruità dei termini di preavviso proposti,
    1. alcuni soggetti hanno accolto favorevolmente - seppur nella diversità di opinioni circa effettiva operatività e ambito di applicazione - il fondamento giustificativo delle previsioni poste in consultazione sulle tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali di cui ai Codici di condotta commerciale, sia in riferimento alla possibilità di recedere con un preavviso non superiore a un mese sia in relazione alla possibilità di ostacolare comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali;
    2. i soggetti interessati hanno comunque chiarito che nel caso di cessazione della fornitura non motivata dal cambio fornitore, quindi senza sostituzione nella stessa da parte di altro venditore, sia necessario che i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso siano minimi;
  • in relazione alla previsione dedicata al recesso del fornitore,
    1. a. una parte dei soggetti interessati ritiene che la determinazione di tale diritto e delle modalità del relativo esercizio debba essere lasciata alla libera negoziazione tra le parti;
    2. b. un secondo gruppo di soggetti interessati sottolinea come il termine di preavviso per l'esercizio di tale recesso non debba essere inferiore a quello del cliente finale;
    3. c. alcuni soggetti hanno inoltre proposto un termine di preavviso inferiore a quello indicato come minimo dalla consultazione mentre altri soggetti ritengono che tale diritto non debba essere affatto previsto al fine di non compromettere la fornitura ad alcuni clienti finali tra i quali i produttori di energia elettrica;
  • un congruo numero di soggetti interessati condivide le tempistiche di entrata in vigore delle previsioni del provvedimento;
  • l'Autorità, anche sulla base della propria attività di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni provenienti da utenti o consumatori, singoli o associati, svolta ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. m), della legge n. 481/95, e delle istruttorie conoscitive avviate, ha ampiamente verificato che i clienti finali destinatari dei Codici di condotta commerciale, anche qualora diversi dai clienti finali domestici, non sono dotati di un'efficace capacità di negoziare i propri contratti, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza;
  • l'Autorità, sulla base della attività di cui al precedente considerato, ha verificato che frequentemente viene richiesto al cliente finale, soprattutto domestico, di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile rivolta all'esercente, che assegna a quest'ultimo un periodo di tempo significativamente lungo per aderirvi, ciò comportando una limitazione alla possibilità per il cliente di selezionare proposte più vantaggiose che possono essergli presentate nel frattempo;
  • in virtù dello stesso decreto legge n. 73/07, risulta necessario prevedere termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso - compatibili con la necessità di garantire l'apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica e di gas naturale - anche a favore di clienti finali non domestici caratterizzati da ridotta forza contrattuale.

Ritenuto che sia opportuno:

  • adottare, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, un provvedimento avente ad oggetto la definizione di termini e modalità per l'esercizio del diritto del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti finali idonei domestici e non domestici e degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, dettando un quadro regolatorio uniforme per i due settori, anche al fine di agevolare l'efficienza del sistema e la capacità concorrenziale dei vari operatori;
  • accogliere le proposte relative alla possibilità che le previsioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte clienti finali non rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale o da parte degli esercenti che forniscono tali clienti possano essere derogate sulla base di un diverso ed espresso accordo tra le parti, in considerazione della forza contrattuale che può essere riconosciuta di norma a tali soggetti ed alla capacità di valutare il contenuto del contratto ed in particolare le tempistiche di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;
  • non accogliere la proposta di introdurre previsioni che possano essere derogate con un diverso ed espresso accordo tra le parti, in relazione ai clienti finali domestici e non domestici rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale, stante la ridotta forza contrattuale che caratterizza gli stessi e la diffusa standardizzazione delle stesse clausole derogatorie presenti nei contratti proposti, a tale tipologia di clienti, che di norma si configurano come contratti per adesione;
  • non accogliere la proposta relativa alla riduzione del termine di preavviso per il recesso del fornitore, in quanto un termine inferiore a quello proposto non è sufficiente a permettere al cliente finale di individuare un altro fornitore, aderire alla offerta da questi proposta ed ottenere la sostituzione nella fornitura alla luce dei tempi tecnici previsti;
  • prevedere che la disciplina del recesso dei contratti di fornitura congiunta di elettricità e gas (contratti dual fuel) sia unificata a quella dei contratti di fornitura di solo gas naturale o di sola elettricità, stabilendo tuttavia che nel caso in cui il cliente interessato non rientri per almeno uno dei due servizi nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale, si applichi al cliente stesso la disciplina del recesso prevista per i clienti non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale;
  • disciplinare, in relazione ai clienti finali del settore elettrico rientranti nell'area di maggior tutela ai sensi del decreto legge n. 73/07 e dei clienti domestici del settore del gas naturale, i casi in cui sia richiesto agli stessi clienti di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile all'esercente per la fornitura;
  • adeguare i termini per l'entrata in vigore della disciplina del recesso a quanto previsto dal decreto legge n. 73/07, assicurando ai clienti finali domestici e alle piccole e medie imprese con un numero di dipendenti inferiore a 50 e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro del mercato elettrico la possibilità di beneficiare delle nuove disposizioni già a partire dal 1° luglio 2007, sia relativamente ai nuovi contratti sia relativamente ai contratti già in essere

DELIBERA

  1. di approvare la disciplina avente ad oggetto la definizione di termini e modalità del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali idonei, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale modificarela disciplina vigente in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale;
  2. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.