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Data pubblicazione: 06 June 2007

Delibera 04 June 2007

Delibera/Provvedimento 126/07

Rettifica di errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 giugno 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio, prevedendo all'articolo 6, comma 6.6 che ai fini dell'attribuzione dell'onere relativo al servizio di stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico l'impresa di stoccaggio conguagli, sulla base dei quantitativi definiti dal Ministero delle Attività Produttive e tenuto conto della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacità di stoccaggio conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantità di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione Europea nel corso dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al Ministero delle Attività Produttive, all'Autorità e all'impresa di stoccaggio;
  • la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 15 maggio 2007 (prot. Autorità n. 12182 del 18 maggio 2007) in fase di prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate, ha evidenziato la presenza di un errore materiale, in quanto il conguaglio di cui al precedente alinea avviene con riferimento all'anno termico precedente anziché all'anno solare, in coerenza con quanto disposto dal decreto 26 settembre 2001.

Ritenuto che:

  • sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione n. 50/06

DELIBERA

  1. di approvare la seguente rettifica della deliberazione n. 50/06:
    1. all'articolo 6, comma 6.6, le parole "nel corso dell'anno solare precedente" sono sostituite dalle parole "nel corso dell'anno termico precedente";
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 50/06 come risultante dalla rettifica apportata con il presente provvedimento.

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