Data pubblicazione: 04 May 2007
Delibera 03 May 2007
Delibera/Provvedimento 106/07
Avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dall'1 luglio 2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 maggio 2007
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 giugno 2004, n. 107 (di seguito: deliberazione n. 107/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141 (di seguito: deliberazione n. 141/05);
- il disegno di legge AS 691 recante Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (di seguito: DDL AS 691).
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 21 della Direttiva prevede che, a partire dall'1 luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali e tale previsione è stata recepita con l'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'articolo 1, comma 30 della legge n. 239/04;
- l'articolo 3 della Direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori prevedendo tra l'altro, al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture per motivi commerciali;
- l'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE prevede tra l'altro, al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i clienti civili e, ove necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli;
- l'articolo 14, comma 5-sexies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'articolo 1, comma 30 della legge n. 239/04, stabilisce che i clienti vincolati, diventati idonei, hanno diritto a recedere dal preesistente contratto di fornitura e che, qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
- la Direttiva implica, dall'1 luglio 2007, l'operatività dei meccanismi di tutela dei consumatori previsti all'articolo 3, commi 3 e 5, della Direttiva, per tener conto dell'evoluzione del mercato vincolato e della conseguente necessità di rivedere la regolazione per i clienti serviti nel mercato libero che si trovano temporaneamente senza venditore e dei clienti finali che non hanno esercitato il recesso dal preesistente contratto di fornitura, anche al fine di porre in linea la regolazione del mercato della vendita al dettaglio con l'implementazione ed il pieno recepimento della Direttiva, attualmente all'esame del Parlamento nella forma del DDL AS 691.
Considerato che:
- la definizione della regolazione per i clienti finali deve essere effettuata considerando che gli strumenti di tutela non debbano alterare la concorrenza né creare potenziali barriere alla libera scelta di venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali e in modo tale da garantire la non discriminazione tra i clienti aventi le medesime caratteristiche;
- con particolare riferimento ai clienti finali civili l'esigenza di maggiore tutela di tali consumatori, deve essere inquadrata tenendo in considerazione quanto previsto dall'articolo 3 della Direttiva e, conseguentemente, la definizione delle condizioni economiche per tali clienti deve anche garantire la fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli ai predetti clienti finali civili;
- con riferimento agli altri clienti finali, la definizione della regolazione deve essere inquadrata in modo tale da assicurare che a ciascun cliente finale venga garantita la fornitura nelle situazioni in cui si trova senza un venditore scelto direttamente.
Considerato che:
- l'analisi dell'evoluzione del mercato della vendita al dettaglio, evidenzia un incremento della percentuale dei clienti finali che, avendone diritto, hanno scelto un venditore sul mercato libero ma il processo di liberalizzazione richiede, con particolare riferimento ai clienti caratterizzati da minore forza contrattuale e che sono diventati idonei a partire dall'1 luglio 2004, ancora tempo per poter raggiungere livelli elevati di clienti serviti sul mercato libero;
- il fatto che un significativo numero di clienti già idonei ma caratterizzati da minore forza contrattuale non abbia ancora scelto un venditore sul mercato libero, aumenta l'esigenza di prevedere gradualità nella definizione delle condizioni economiche del regime di salvaguardia, definendo condizioni differenziate transitoriamente in ragione della forza contrattuale dei clienti; e che con particolare riferimento ai clienti diventati idonei a partire dall'1 luglio 2004, detto fatto comporta la definizione di regole specifiche affinché, al termine di un periodo transitorio, tali clienti abbiano maggiori possibilità di accedere al mercato libero, vale a dire siano dotati di maggiore capacità di operare scelte consapevoli del proprio venditore di energia elettrica nel mercato libero.
Considerato infine che:
- l'individuazione del soggetto garante della fornitura dei soggetti civili deve essere effettuata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 79/99, ma deve altresì tenere conto dei vincoli di operatività a decorrere dall'1 luglio 2007 nell'attività di vendita al dettaglio delle imprese distributrici previsti dalla direttiva 2003/54/CE;
- l'individuazione del soggetto garante della fornitura agli altri clienti finali deve essere effettuata, almeno nel breve periodo, alla luce dell'esigenza di una immediata applicazione dei meccanismi di tutela con decorrenza 1 luglio 2007 e della necessità che tale soggetto non abbia interesse ad operare, nella fissazione delle condizioni economiche, in modo tale da aumentare i propri profitti, rendendo meno critico il processo di definizione dei criteri per la fissazione delle medesime condizioni;
- il mantenimento della medesima struttura contrattuale per i clienti civili pone l'esigenza di definire direttive specifiche alle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice che operano nell'ambito degli strumenti di tutela previsti per i clienti civili al fine di evitare comportamenti opportunistici basati, ad esempio, sul vantaggio commerciale derivante dalla disponibilità di informazioni sulle caratteristiche dei clienti finali
Ritenuto necessario:
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione della disciplina, a partire dall'1 luglio 2007, dei regimi di tutela ai clienti finali, nonché di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di direttive nei confronti delle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice;
- provvedere alla definizione, nell'ambito del medesimo provvedimento, dei regimi di tutela previsti e le relative condizioni economiche per:
- i clienti civili;
- gli altri clienti finali;
- tenere conto, nella definizione dei servizi di cui al precedente alinea, dell'esigenza di garantire:
- per i clienti civili, la fornitura di qualità specifica a prezzi ragionevoli, nella prospettiva del recepimento della Direttiva;
- non discriminazione tra clienti finali;
- gradualità, con riferimento a tutti i clienti finali, nella definizione di condizioni economiche rispetto alle tariffe vigenti sino al 30 giugno 2007 per i clienti del mercato vincolato, con particolare riferimento all'anno 2007;
- ulteriore gradualità, per clienti dotati di minore forza contrattuale quali i clienti diventati idonei a partire dall'1 luglio 2004 anche nel corso del 2008, salvo implementazione delle disposizione legislative all'atto del recepimento della Direttiva;
- definire regole specifiche in modo tale che, al termine di un periodo transitorio, anche per i clienti dotati di minore forza contrattuale, con particolare riferimento ai clienti diventati idonei a partire dall'1 luglio 2004, sia favorita una scelta più consapevole dei medesimi;
- prevedere direttive alle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice che operano nell'ambito degli strumenti di tutela previsti per i clienti civili svolgono al fine di promuovere la concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica, limitando il vantaggio contrattuale che questi soggetti potrebbero avere nell'acquisire i clienti nel mercato libero;
- al fine di promuovere la concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e di limitare il vantaggio contrattuale delle imprese o gruppi di società vantato nel medesimo mercato di cui al precedente alinea, valutare l'introduzione di opportuni strumenti atti a introdurre la trasparenza nel mercato al dettaglio ed a ridurre le asimmetrie informative;
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la disciplina, a partire dall'1 luglio 2007, dei regimi di tutela ai clienti finali, nonché di provvedimenti aventi al oggetto la definizione di direttive nei confronti delle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 107/04 e dalla deliberazione n. 141/05, affinché il medesimo provveda, in collaborazione con la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, a:
- predisporre documenti per la consultazione e proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
- predisporre incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- di prevedere che il procedimento avviato porti ad esito entro l'1 luglio 2007 almeno la disciplina dei regimi di tutela previsti e le relative condizioni economiche per:
- i clienti civili;
- gli altri clienti finali;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.