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Data pubblicazione: 27 April 2007

Delibera 23 April 2007

Delibera/Provvedimento 95/07

Disposizioni straordinarie in materia di definizione dei conguagli di cui al comma 29.2 del Testo integrato e in materia di perequazione generale e modalità applicative delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2007

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06 (di seguito: deliberazione n. 43/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2006, n. 286/06 (di seguito: deliberazione n. 286/06).

 

Viste:

  • la comunicazione recante "Disposizioni alla CCSE in materia di comunicazione alle imprese distributrici degli esiti della perequazione generale 2004", pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) in data 1 marzo 2006 (di seguito: comunicato 1 marzo 2006);
  • la comunicazione dell'Autorità all'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 23 febbraio 2006, prot. EF/M06/1080/ao;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 15 marzo 2006, prot. Autorità n. 007024 del 24 marzo 2006;
  • la comunicazione dell'Acquirente del 6 aprile 2006, prot. Autorità n. 008610 del 10 aprile 2006;
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 luglio 2006, prot. Autorità n. 017125, del 19 luglio 2006;
  • la comunicazione dell'Autorità all'Acquirente unico e al Gestore del sistema elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) del 28 luglio 2006, prot. EF/M06/3713/ao-ef;
  • la comunicazione del Gestore del sistema elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) del 31 agosto 2006, prot. Autorità n. 021271 del 4 settembre 2006;
  • la comunicazione del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: il Gestore) del 20 novembre 2006, prot. Autorità n. 29010 del 21 novembre 2006 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);
  • la comunicazione di Terna del 22 novembre 2006, prot. Autorità n. 029263 del 24 novembre 2006 (di seguito: comunicazione 22 novembre 2006);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 12 febbraio 2007, prot. Autorità n. 003879, del 19 febbraio 2007;
  • la comunicazione della Cassa del 15 marzo 2007, prot. Autorità n. 006753, del 19 marzo 2007;
  • la comunicazione del Gestore del 20 febbraio 2007, prot. Autorità n. 004424 del 23 febbraio 2007;
  • la comunicazione di Terna del 2 marzo 2007, prot. Autorità n. 5785, del 6 marzo 2007;
  • la comunicazione di Confcooperative del 7 marzo 2007, prot. Autorità n. 006028, dell'8 marzo 2007;
  • la comunicazione di Federutility del 14 marzo 2007, prot. Autorità n. 006491, del 14 marzo 2007;
  • la comunicazione della Cassa del 19 aprile 2007, prot. Autorità n. 10106, del 20 aprile 2007.

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62 (di seguito: cooperative), svolgono il servizio di distribuzione limitatamente alla quota di utenti diversi dai propri soci;
  • con deliberazione n. 43/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di modalità applicative delle disposizioni dell'Autorità per le cooperative, ai fini della regolazione di alcuni servizi di pubblica utilità del settore elettrico, inclusa l'applicazione delle disposizioni del Testo integrato;
  • la deliberazione n. 43/06 ha sospeso, nei confronti delle cooperative di cui sopra, i termini relativi agli adempimenti in materia di perequazione generale, di cui alla Parte III, Sezione 1, Titolo 1, del Testo integrato e di verifica del vincolo V1, di cui all'articolo 9 del medesimo Testo integrato;
  • in data 23 febbraio 2007 si è tenuto presso gli uffici dell'Autorità un incontro finalizzato ad illustrare alle associazioni di rappresentanza delle cooperative gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni previste dal Testo integrato per le medesime cooperative, con particolare riferimento alle disposizioni relative al rispetto del vincolo V1 ed all'applicazione del regime di perequazione generale;
  • le associazioni di rappresentanza delle cooperative hanno espresso un sostanziale accordo sugli orientamenti dell'Autorità di cui sopra;
  • ai sensi del comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1 del medesimo Testo integrato;
  • con comunicazione 1 marzo 2006 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa affinché, con riferimento alla perequazione generale dell'anno 2004:
    • richiedesse le somme dovute dalle imprese, ad esclusione di quelle relative alla perequazione di cui al comma 42.1, lettera a) del Testo integrato (di seguito richiamata anche come: perequazione energia);
    • provvedesse ad effettuare i versamenti di quanto dovuto alle imprese anche in relazione alla perequazione energia;
    • comunicasse alle imprese distributrici che il risultato della perequazione energia doveva intendersi determinato "salvo conguaglio", fino a definizione delle partite relative all'applicazione della metodologia del load profiling e che i conguagli sarebbero stati effettuati non appena resi disponibili dall'Acquirente unico gli importi di cui al comma 29.2 del Testo integrato;
  • ad oggi, non è stata completata la definizione delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato per l'anno 2004 e, conseguentemente, non è stato possibile addivenire alla determinazione in via definitiva degli ammontari di perequazione energia relativi al medesimo anno;
  • anche in relazione all'anno 2005 le attività di conguaglio funzionali alla determinazione in via definitiva degli ammontari di perequazione energia risultano in grave ritardo;
  • con deliberazione n. 286/06 l'Autorità ha sospeso i termini di cui ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con riferimento al meccanismo della perequazione energia per l'anno 2005;
  • i ritardi relativi alla definizione delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato e alla conseguente determinazione in via definitiva degli ammontari di perequazione energia sembrano da collegarsi, in via prevalente, al ripetersi di errori e rettifiche dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
  • errori e rettifiche dei dati inviati sono stati effettuati a più riprese e da più imprese distributrici anche con riferimento alla perequazione generale, tanto per l'anno 2004 quanto per l'anno 2005.

Ritenuto opportuno:

  • fissare i criteri generali per l'applicazione alle imprese cooperative delle disposizioni in materia di verifica del vincolo V1 e di perequazione generale;
  • dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per la definizione degli aspetti applicativi dei criteri generali di cui al precedente punto;
  • attivare procedure straordinarie per:
    1. la determinazione a titolo definitivo, in tempi certi, delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato per gli anni 2004 e 2005;
    2. la chiusura delle partite relative ai meccanismi di perequazione generale per gli anni 2004 e 2005;
  • introdurre indennizzi amministrativi a carico delle imprese distributrici che si rendessero responsabili di ulteriori ritardi e rettifiche delle partite relative alla perequazione generale per gli anni 2004 e 2005;
  • estendere tali indennizzi amministrativi anche alle procedure in corso, funzionali alla perequazione generale per gli anni 2006 e 2007;
  • avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare natura e responsabilità dei ritardi relativial completamento delle procedure di perequazione generale, ivi inclusi quelli riconducibili alle comunicazioni previste dalla disciplina del load profiling e delle rettifiche operate dalle imprese di distribuzione sui dati di misura, relativamente agli anni 2004 e 2005

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni, integrate come segue:
    • cooperative sono le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62, che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
    • perequazione energia è la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, di cui all'articolo 43 del Testo integrato;
Articolo 2
Criteri per l'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto del vincolo V1 alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste in materia di verifica del rispetto del vincolo V1, di cui all'articolo 9 del Testo integrato alle cooperative, si applicano i seguenti criteri generali:
    1. le cooperative che hanno proposto opzioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 del Testo integrato:
      1. dichiarano, con riferimento al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa, l'ammontare dei ricavi ammessi ed effettivi di cui al comma 8.3 del Testo integrato; i ricavi effettivi sono determinati convenzionalmente in relazione agli utenti soci;
      2. sono tenute al rimborso degli eventuali ricavi eccedentari in coerenza con le disposizioni dell'articolo 9 del Testo integrato, per la quota parte spettante, ai soli utenti non soci della cooperativa;
    2. le cooperative che hanno adottato il regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato possono accedere al regime di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 50 del Testo integrato e a tal fine dichiarano, con riferimento al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa, l'ammontare dei ricavi ammessi dal vincolo V1 e dei ricavi derivanti dall'applicazione pro-forma, ai medesimi utenti soci e non soci della cooperativa, della tariffa TV2 di cui al comma 10.1 del Testo integrato.
  2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma 1, lettera a), punto ii., per gli anni 2004, 2005 e 2006, ai fini del calcolo dell'importo da rimborsare di cui al comma 9.2 del Testo integrato non si applicano le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
Articolo 3
Criteri per l'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione generale alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica
  1. Con riferimento all'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo integrato, si adottano i seguenti criteri generali:
    1. i meccanismi di perequazione relativi all'utilizzo delle infrastrutture di rete per il servizio di distribuzione in alta, media e bassa tensione, si applicano al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa;
    2. i meccanismi di perequazione relativi ai costi di trasmissione e di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato si applicano limitatamente agli utenti non soci della cooperativa;
    3. il meccanismo di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione della tariffa D2 e D3 si applica al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa, ad eccezione delle parti relative ai ricavi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica (componenti CAD e CCA) e dei costi di trasmissione, che si applicano limitatamente agli utenti non soci della cooperativa.
  2. Le modalità applicative degli articoli da 43 a 48 del Testo integrato sono definite con determinazione adottata dal Direttore della Direzione Tariffe, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 1.
Articolo 4
Disposizioni al Gestore dei Servizi Elettrici e all'Acquirente unico ai fini della definizione delle partite economiche in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004
  1. Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le comunicazioni relative alla definizione delle partite economiche di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 118/03, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici all'Acquirente unico con riferimento all'anno 2004, sono trattate dal medesimo Acquirente unico quali comunicazioni effettuate a titolo definitivo ai fini di quanto previsto dall'articolo 29 del Testo integrato.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo e sempre con riferimento all'anno 2004, l'Acquirente unico tratta come a titolo definitivo le informazioni rese disponibili dal Gestore dei servizi elettrici circa le ulteriori partite economiche rinvenienti in esito alle rettifiche dei dati di misura da parte delle imprese distributrici.
  3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, il Gestore dei servizi elettrici e l'Acquirente unico operano d'intesa e, sempre d'intesa, inderogabilmente entro il medesimo termine di cui al comma 1, forniscono evidenza all'Autorità delle partite economiche a vario titolo dovute e/o spettanti.
Articolo 5
Disposizioni all'Acquirente unico ai fini del completamento della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004
  1. Entro il termine inderogabile di 10 giorni dal perfezionamento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, l'Acquirente unico completa le attività di competenza ai fini di quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato, funzionali al completamento delle procedure della perequazione energia per l'anno 2004.
  2. Entro il medesimo termine inderogabile di cui al comma 1 del presente articolo, l'Acquirente unico comunica alla Cassa e all'Autorità le informazioni relative agli ammontari di cui al comma 29.2, lettere a) e b) del Testo integrato, ivi incluse le eventuali partite economiche connesse con quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, di competenza dell'anno 2004, dettagliate per ciascuna impresa distributrice.
  3. L'Acquirente unico può richiedere alla Cassa, previo parere favorevole della Direzione tariffe dell'Autorità, la copertura finanziaria temporanea delle eventuali posizioni di esposizione finanziaria che emergessero nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 1. A tal fine la Cassa utilizza le disponibilità finanziarie del Conto di cui al comma 59.1, lettera g), del Testo integrato, finanziato tramite la componente UC1.
  4. Relativamente all'Acquirente unico, il saldo economico netto delle partite di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e di cui al comma 1 del presente articolo, è posto in capo al conto di cui al comma 59.1, lettera g), del Testo integrato, finanziato tramite la componente UC1.
Articolo 6
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di perequazione generale per l'anno 2004
  1. Con riferimento alle imprese distributrici che non hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo degli ammontari di perequazione per l'anno 2004, la Cassa, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorità, per la loro approvazione da parte del Direttore della Direzione Tariffe, i criteri applicativi del comma 42.7 del Testo integrato, applicabili anche per gli anni successivi al 2004.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, con riferimento alle imprese distributrici che hanno rettificato i dati comunicati relativamente ad uno o più meccanismi di perequazione generale per l'anno 2004 in data posteriore al 1 marzo 2006, la Cassa provvede a determinare gli ammontari di perequazione per le medesime imprese tenendo conto delle suddette rettifiche.
  3. Alle imprese distributrici che non hanno adempiuto, in tutto o in parte, ai pagamenti dovuti in esito all'applicazione della perequazione generale 2004 nel termine previsto dalla deliberazione n 285/05, si applicano gli interessi di mora in coerenza con quanto previsto dal comma 59.6 del Testo integrato.
  4. Gli ammontari di cui al comma 2 sono maggiorati, se negativi, o ridotti, se positivi, di un importo pari agli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse di cui al comma 59.6 del Testo integrato ai risultati di perequazione comunicati dalla Cassa, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a ciascuna impresa distributrice.
  5. Tenuto conto di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3 e dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché dei pagamenti già effettuati, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Cassa calcola in via definitiva gli ammontari di perequazione generale per l'anno 2004, inclusa la perequazione energia, nei confronti di tutte le imprese di distribuzione, dettagliando l'importo delle somme ancora dovute e/o spettanti. Tali informazioni sono comunicate all'Autorità e alle imprese di distribuzione entro il medesimo termine.
  6. Le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti, secondo quanto comunicato ai sensi del precedente comma 5, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Cassa versa alle imprese distributrici gli importi spettanti, secondo quanto comunicato ai sensi del medesimo comma 5, entro 60 giorni dalla data della comunicazione. Successivamente al primo di tali termini, eventuali ulteriori richieste di rettifica da parte delle imprese distributrici dei dati comunicati devono essere comunicate all'Autorità e alla Cassa e comportano l'applicazione, da parte della Cassa, di una indennità amministrativaa carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, differenziato in relazione al meccanismo di perequazione interessato dalla modifica.
Articolo 7
Disposizioni al Gestore dei servizi elettrici, a Terna e all'Acquirente unico ai fini della definizione delle partite economiche in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2005
  1. Decorsi 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le comunicazioni relative alla definizione delle partite economiche di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 118/03, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici e da Terna all'Acquirente unico con riferimento all'anno 2005, sono trattate dal medesimo Acquirente unico quali comunicazioni effettuate a titolo definitivo ai fini di quanto previsto dall'articolo 29 del Testo integrato.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo e sempre con riferimento all'anno 2005, l'Acquirente unico tratta come a titolo definitivo le informazioni rese disponibili dal Gestore dei servizi elettrici e da Terna circa le ulteriori partite economiche rinvenienti in esito alle rettifiche dei dati di misura da parte delle imprese distributrici.
  3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, il Gestore dei servizi elettrici, Terna e l'Acquirente unico operano d'intesa e, sempre d'intesa, inderogabilmente entro il medesimo termine di cui al comma 1 forniscono evidenza all'Autorità delle partite economiche a vario titolo dovute e/o spettanti.
Articolo 8
Disposizioni all'Acquirente unico ai fini del completamento della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2005
  1. Entro il termine inderogabile di 10 giorni dal perfezionamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1 e 2, l'Acquirente unico completa le attività di competenza ai fini di quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato, funzionali al completamento delle procedure di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2005.
  2. Entro il medesimo termine inderogabile di cui al comma 1 del presente articolo, l'Acquirente unico comunica alla Cassa e all'Autorità le informazioni relative agli ammontari di cui al comma 29.2, lettere a) e b) del Testo integrato, ivi incluse le eventuali partite economiche connesse con quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, di competenza dell'anno 2005, dettagliate per ciascuna impresa distributrice.
  3. Relativamente all'Acquirente unico, il saldo economico netto delle partite di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 e di cui al comma 1 del presente articolo, è posto in capo al conto di gestione di cui al comma 59.1, lettera g), del Testo integrato, finanziato tramite la componente UC1.
Articolo 9
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di perequazione generale per l'anno 2005
  1. Con riferimento alle imprese distributrici che hanno rettificato i dati comunicati relativamente ad uno o più meccanismi di perequazione generale per l'anno 2005 in data posteriore al 31 gennaio 2007, la Cassa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, provvede a determinare gli ammontari di perequazione per le medesime imprese tenendo conto delle suddette rettifiche.
  2. Alle imprese distributrici che non hanno adempiuto, in tutto o in parte, ai pagamenti dovuti in esito all'applicazione della perequazione generale 2005 nel termine previsto dalla deliberazione n 286/06, si applicano gli interessi di mora in coerenza con quanto previsto dal comma 59.6 del Testo integrato.
  3. Gli ammontari di cui al comma 1 sono maggiorati, se negativi, o ridotti, se positivi, di un importo pari agli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse di cui al comma 59.6 del Testo integrato ai risultati di perequazione comunicati dalla Cassa, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a ciascuna impresa distributrice.
  4. Tenuto conto di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, dal comma 1 dell'articolo 6 e dai commi da 1 a 3 del presente articolo, nonché dei pagamenti già effettuati, entro il 28 settembre 2007 la Cassa calcola in via definitiva gli ammontari di perequazione generale, inclusa la perequazione energia, per l'anno 2005 nei confronti di tutte le imprese di distribuzione, dettagliando l'importo delle somme ancora dovute e/o spettanti. Tali informazioni sono comunicate all'Autorità e alle imprese di distribuzione entro il medesimo termine.
  5. Le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti, secondo quanto comunicato ai sensi del precedente comma 4, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Cassa versa alle imprese distributrici gli importi spettanti, secondo quanto comunicato ai sensi del medesimo comma 4, entro 45 giorni dalla data della comunicazione. Successivamente al primo di tali termini, eventuali ulteriori richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici devono essere comunicate all'Autorità e alla Cassa e comportano l'applicazione, da parte della Cassa, di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, differenziato in relazione al meccanismo di perequazione interessato dalla modifica.
Articolo 10
Disposizioni in materia di conguagli di cui al comma 29.2 del Testo integrato e di perequazione generale per gli anni 2006 e 2007
  1. Con riferimento alle partite di competenza dell'anno 2006 e 2007, le rettifiche dei dati di misura effettuate dalle imprese distributrici successivamente rispettivamente al 31 luglio 2007 e al 31 luglio 2008, che comportino direttamente o indirettamente una modifica degli ammontari di cui al comma 29.2 del Testo integrato, devono essere segnalate senza indugio da Terna all'Autorità e alla Cassa e comportano l'applicazione automatica di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, riga c).
  2. La penalità di cui al comma 1 è versata alla Cassa entro 15 giorni dalla data della comunicazione di Terna.
  3. Con riferimento alla perequazione generale per gli anni 2006 e 2007, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato da parte delle imprese distributrici, se successive al termine di cui al comma 42.9 del Testo integrato, devono essere comunicate all'Autorità e alla Cassa e comportano l'applicazione, da parte della Cassa, di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1%del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, differenziato in relazione al meccanismo di perequazione interessato dalla modifica.
Articolo 11
Avvio di istruttoria conoscitiva
  1. È avviata un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare natura e responsabilità dei ritardi relativi al completamento delle procedure di perequazione generale, ivi inclusi quelli riconducibili alle comunicazioni previste dalla disciplina del load profiling di cui alla deliberazione n. 118/03 e allerettifiche operate dalle imprese di distribuzione sui dati di misura relativamente agli anni 2004 e 2005.
  2. Nell'ambito dell'istruttoria di cui al comma 1, il Gestore dei servizi elettrici e Terna forniscono all'Autorità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, informazioni dettagliate ed aggiornate anche in relazione alle posizioni di contenzioso e/o insolvenza eventualmente presenti rispetto ad utenti del dispacciamento, relative agli anni 2004 e 2005.
  3. La responsabilità del procedimento è attribuita congiuntamente al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, che acquisiscono, eventualmente con il supporto della Direzione Vigilanza e Controllo, ogni informazione e documentazione ritenuta opportuna ai fini dell'istruttoria.
  4. Ai fini dell'istruttoria, analisi e valutazioni, ove ritenuto opportuno, possono essere effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni.
Articolo 12
Disposizioni finali
  1. Il Gestore dei servizi elettrici ovvero Terna, ove non vi abbiano già provveduto, attivano ogni azione necessaria ai fini della risoluzione delle posizioni di contenzioso e/o insolvenza connesse ai ritardi nelle determinazioni a titolo definitivo delle partite di dispacciamento e load-profiling degli anni 2004 e 2005.
  2. Le indennità eventualmente applicate ai sensi dei precedenti articoli 6, 9 e 10 del presente provvedimento, sono versate sul Conto di gestione di cui al comma 59.1, lettera g), del Testo integrato.
  3. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  4. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
  5. Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente unico S.p.A., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e a Terna S.p.A.

 

 

Tabella 1 - Indennità amministrative

 

Ambito di applicazione

Importo
(euro)

a)

Rettifiche relative ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere a) ed f) del Testo integrato 1.000

b)

Rettifiche relative ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere c), d) ed e) del Testo integrato 3.000

c)

Rettifiche relative ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettera b) del Testo integrato; rettifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del presente provvedimento 5.000