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Data pubblicazione: 30 March 2007

Delibera 29 March 2007

Delibera/Provvedimento 78/07

Approvazione dei corrispettivi d'impresa e determinazione dei corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio, relativi all'anno termico 2007-2008, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06).

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 50/06 prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe, le imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorità entro il 10 febbraio di ogni anno: i ricavi di riferimento aggiornati in base all'articolo 10, i ricavi relativi ai nuovi investimenti definiti ai sensi dell'articolo 4, la capacità di spazio di stoccaggio, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento per l'anno termico 2007-2008 e le proposte dei corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9 della medesima deliberazione;
  • l'articolo 11, comma 11.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che, entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorità determina, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 6 e 8 della medesima deliberazione, e pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2007-2008;
  • la società Edison Stoccaggio S.p.A., con lettera in data 9 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 3984 del 19 febbraio 2007), successivamente integrata e modificata con lettere in data 14 e 15 febbraio 2007 (rispettivamente prot. Autorità n. 4147 e n. 4146 del 20 febbraio 2007), ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2007-2008 e ha comunicato un errore materiale nella determinazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno termico 2006-2007; e che detto errore materiale, di valore trascurabile, non incide sulla determinazione dei corrispettivi unici di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ma unicamente sul corrispettivo d'impresa approvato con deliberazione n. 56/06;
  • in data 16 marzo 2007 (prot. EF/M07/1151/tdm) gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Edison Stoccaggio S.p.A. richiesta di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione della componente di ricavo relativa ai nuovi investimenti di cui all'articolo 4, comma 4.4 della deliberazione n. 50/06;
  • con lettera in data 23 marzo 2007 (prot. Autorità n. 7408 del 26 marzo 2007), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti; e che la proposta tariffaria presentata nonché gli approfondimenti richiesti sono risultati conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 50/06;
  • la società Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (di seguito: Stogit S.p.A.) con lettera in data 12 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 4162 del 20 febbraio 2007), ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2007-2008;
  • in data 16 marzo 2007 (prot. EF/M07/1150/tdm) gli uffici dell'Autorità hanno inviato a Stogit S.p.A. richieste di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
  • con lettera in data 23 marzo 2007 (prot. Autorità n. 7407 del 26 marzo 2007), la società Stoccaggi Gas Italia S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 50/06;
  • l'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio possano offrire capacità di stoccaggio interrompibile applicando ai corrispettivi di cui all'articolo 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorità; e che l'articolo 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio interrompibile;
  • contestualmente alle proposte tariffarie di cui ai precedenti alinea le società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. hanno presentato per l'anno termico 2007-2008 una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione.

Ritenuto che:

  • sia necessario modificare i corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9 della deliberazione n. 50/06 della società Edison Stoccaggio Spa relativi all'anno termico 2006-2007, già approvati con deliberazione n. 56/06;
  • approvare i corrispettivi d'impresa in coerenza con le informazioni sopra richiamate e i coefficienti ss di cui all'articolo 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008;
  • determinare, in coerenza con le disposizioni della deliberazione n. 50/06, i corrispettivi uniciper l'anno termico 2007-2008;
  • procedere all'approvazione delle proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione

DELIBERA

  1. di approvare i corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 della società Edison Stoccaggio S.p.A. relativi all'anno termico 2006-2007, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 56/06;
  2. di approvare i corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 e i coefficienti ss d'impresa di cui all'articolo 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, presentate dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008;
  3. di determinare i corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06, nei valori definiti nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
  4. di approvare le proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all'articolo 7, comma 7.2 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentate dalle società Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A. per l'anno termico 2007-2008, come riportate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
  5. di notificare alle società Stogit S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea, n. 3, 20097 San Donato Milanese (Milano), e Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  6. di trasmettere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento unitamente alle informazioni di cui all'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 50/06, nonché i valori dei corrispettivi d'impresa della società Edison Stoccaggio S.p.A.di cui al punto 1 della presente deliberazione, ai fini della perequazione di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.


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