Follow us on:






Data pubblicazione: 02 aprill 2007

Delibera

Delibera/Provvedimento 75/07

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale emanate con la deliberazione 6 settembre 2005, n. 185/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05 (di seguito: deliberazione n. 185/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2006, n. 15/06 (di seguito: deliberazione n. 15/06);
  • il documento per la consultazione 6 giugno 2006, atto n. 14/06, recante "Regolazione del servizio di misura del trasporto e criteri per la definizione del corrispettivo di misura di cui alla deliberazione 29 luglio 2005 n. 166/05" (di seguito: documento per la consultazione in tema di misura del gas);
  • il documento per la consultazione 19 dicembre 2006, atto n. 35/06, recante "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale" (di seguito: documento per la consultazione in tema di qualità del servizio di trasporto);
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A. approvato dall'Autorità, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualità del gas";
  • il codice di trasporto di Edison T&S S.p.A., ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia S.p.A., approvato dall'Autorità, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualità del gas".

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 185/05 l'Autorità ha introdotto una regolazione più puntuale della misura e del controllo del potere calorifico effettivo superiore (di seguito: PCS) e delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale fornito ai clienti finali ad integrazione e completamento di quanto già emanato in materia;
  • la deliberazione n. 185/05 ha tra l'altro:
    • posto in capo all'impresa di trasporto la responsabilità della misura e del controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale, prevedendo peraltro, nel caso in cui gli apparati di misura non siano di sua proprietà, l'adempimento degli obblighi da parte del proprietario degli apparati;
    • previsto che l'impresa di trasporto integri il proprio codice di rete con la metodologia di individuazione e modifica delle Aree omogenee di prelievo (di seguito: AOP), previa approvazione della stessa da parte dell'Autorità e, più in generale, che le disposizioni contenute nel provvedimento siano recepite dalle imprese di trasporto nei rispettivi codici di rete,
    • individuato due modalità differenti di stima dei valori del PCS nei casi di indisponibilità della misura a seconda che sia possibile o meno individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale si è verificata l'indisponibilità del dato ed in particolare ha previsto che:
      1. nel primo caso, l'impresa di trasporto può attribuire al punto di misura la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata nello stesso giorno gas nell'AOP alternativa; tuttavia, se non viene resa nuovamente disponibile la misura entro il settimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dall'ottavo giorno gas l'impresa è tenuta ad effettuare il campionamento incrementale del gas naturale nel punto di misura e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato dal laboratorio;
      2. nel secondo caso, invece, l'impresa di trasporto è tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale a partire dal quinto giorno gas qualora non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il quarto giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato; per i giorni gas per i quali è risultata indisponibile la misura giornaliera del PCS, prima dell'avvio del campionamento, l'impresa di trasporto utilizza il PCS medio mensile del mese precedente in quel punto di misura;
    • definito dei livelli generali di disponibilità della misura del PCS del gas naturale, assicurando una adeguata gradualità di implementazione in fase di prima attuazione delle disposizioni generali dell'Autorità in tema di qualità del gas, coincidente con gli anni termici 2005-2009;
    • precisato nelle disposizioni transitorie l'obbligo a completare l'installazione dei gascromatografi e degli apparati di misura dei parametri non misurabili mediante gascromatografo nei punti di ingresso della rete entro il 30 settembre 2007;
  • l'Autorità ritiene che le attività relative alla misura, sia dei volumi che della qualità del gas naturale, debbano essere considerate tra di loro in modo unitario; tuttavia, visto il documento per la consultazione in tema di misura del gas e stante la complessità del tema, ha ritenuto necessario formulare alcune proposte di modifica della deliberazione n. 185/05 da adottare in tempi brevi;
  • il documento per la consultazione in tema di qualità del servizio di trasporto ha proposto di:
    • approvare una versione unica della metodologia per l'individuazione e la modifica delle AOP, a partire dalla versione preliminare in appendice al documento per la consultazione in tema di qualità del servizio di trasporto e tenuto conto delle proposte di integrazione formulate dalle imprese di trasporto;
    • prevedere l'obbligo per l'impresa di trasporto di predisporre lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre di ogni anno per ogni punto di misura della qualità del gas;
    • semplificare l'attuale regolamentazione che distingue gli obblighi a seconda che sia o non sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, stabilendo l'impegno a campionare il gas naturale con frequenza giornaliera a partire dall'ottavo giorno gas di indisponibilità del dato;
    • eliminare l'attuale livello generale di disponibilità delle misure del PCS previsto nel caso di non considerazione dell'AOP alternativa, fermo restando il monitoraggio delle disponibilità delle misure da apparato, e di modificare la formula per il calcolo dell'indicatore di disponibilità delle misure del PCS in modo da tenere conto soltanto delle indisponibilità dovute a cause imputabili all'esercente;
  • le aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di:
    • rivedere l'obbligo di installazione di apparecchiature fisse per la misura in continuo di tutti i parametri di qualità del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto, con riferimento al punto di rugiada idrocarburi ed ai composti solforati, per i quali i valori storici indicano misure sensibilmente inferiori ai limiti di specifica;
    • rettificare i valori del livello generale di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale sia per gli anni termici 2006 - 2009 che a regime per tenere in debito conto i tempi di indisponibilità della misura per interventi di manutenzione e controllo degli apparati;
    • nel caso in cui l'impresa di trasporto si avvalga della facoltà di non attrezzare un punto di ingresso con apparati fissi per la misura in continuo dei parametri di qualità del gas naturale:
      1. non eliminare la possibilità di utilizzare un sistema di campionamento incrementale in alternativa a quello istantaneo, anche in considerazione del fatto che tale sistema è da impiegare nel caso di indisponibilità delle misure giornaliere del PCS del gas naturale in una AOP;
      2. prevedere una frequenza trimestrale per il campionamento;
      3. precisare il criterio di intensificazione delle misure in caso di superamento dei valori limite di specifica.
    • modificare l'obbligo di campionamento con frequenza giornaliera a partire dall'ottavo giorno di indisponibilità della misura giornaliera del PCS del gas naturale in una AOP.

Ritenuto che:

  • in relazione alla metodologia di individuazione e modifica delle AOP sia opportuno confermare l'adozione di una versione unica per tutte le imprese di trasporto e di prevederne l'applicazione a partire dall'1 ottobre 2007;
  • sia opportuno accogliere la richiesta di rivedere gli obblighi circa la misura in continuo ai punti di ingresso della rete di trasporto per il punto di rugiada idrocarburi e per i composti solforati;
  • con riferimento ai punti di ingresso per i quali l'impresa di trasporto si sia avvalsa della facoltà di non effettuare le misure in continuo, sia opportuno accogliere le richieste di:
    • non eliminare la possibilità di attrezzare i suddetti punti con un sistema di campionamento incrementale in alternativa ad uno manuale istantaneo;
    • effettuare almeno un campionamento trimestrale del gas raccolto con il sistema anzidetto, con successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato SINAL o SIT;
    • specificare come variare la frequenza delle misure nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti di specifica;
  • sia necessario estendere il divieto di immettere gas naturale fuori specifica o contenente elementi di norma non presenti nel gas naturale, in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio, anche al caso di alimentazione di reti di distribuzione tramite carri bombolai;
  • con riferimento ai casi di disfunzioni dei sistemi di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura giornaliera del PCS, sia opportuno uniformare la regolazione prevedendo l'obbligo di effettuare il campionamento, con frequenza giornaliera, a partire dal decimo giorno gas di indisponibilità;
  • sia opportuno prevedere un unico indicatore di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale e, relativamente al livello generale ad esso correlato, accogliere la richiesta di rivedere i valori proposti nel documento per la consultazione in tema di qualità del servizio di trasporto per tenere in debito conto i tempi di indisponibilità della misura per interventi di manutenzione e controllo degli apparati

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alle "Disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale" approvate con la deliberazione n. 185/05:
    1. all'articolo 1, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
      "ee."stato di consistenza" è l'insieme dei documenti relativi gli apparati di misura utilizzati per la determinazione dei parametri di qualità del gas naturale; in particolare per ogni apparato deve essere registrato almeno:
      i. l'anno di fabbricazione;
      ii. l'anno di installazione;
      iii. la marca;
      iv. i parametri di qualità del gas che l'apparato di misura è in grado di misurare.";
    2. all'articolo 5, comma 2, lettera b), le parole "a linee guida emesse dal Comitato Italiano Gas" sono sostituite dalle parole "al fascicolo tecnico predisposto dal costruttore";
    3. all'articolo 5, comma 4, lettera c), le parole "all'articolo 14, comma 1" sono sostituite dalle parole "all'articolo 14, comma 1, riferite all'anno termico precedente e lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre precedente;";
    4. all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      "5. L'impresa di trasporto non è tenuta a dotare una AOP di un punto di misura del PCS del gas naturale nel caso di:
      a. AOP con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto;
      b. AOP con un unico punto di alimentazione, diverso dal caso di cui alla precedente lettera a e da un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi.";
    5. all'articolo 6, comma 1, le parole "L'impresa di trasporto" sono sostituite dalla parola "L'Autorità";
    6. all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
      "2. L'impresa di trasporto applica la metodologia approvata dall'Autorità a partire dall'1 ottobre 2007 e la pubblica sul proprio sito internet.";
    7. all'articolo 7, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
      "a. gascromatografi per la misura in continuo dei parametri di qualità di cui alle lettere da a a d, comma 1, dell'art 3, duplicati per i punti di importazione e per i punti di immissione da impianti di Gnl; il contenuto di ossigeno sarà invece determinato con frequenza trimestrale su un campione istantaneo di gas, prelevato conformemente a quanto previsto al successivo comma 6, lettera b, ed analizzato presso un laboratorio accreditato SINAL o SIT;";
    8. all'articolo 7, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
      "b. altri apparati e sistemi di misura, limitatamente ai parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografi, tranne che per il punto di rugiada idrocarburi e per i composti solforati, per i quali l'impresa di trasporto definisce la frequenza e le modalità di misura.";
    9. all'articolo 7, comma 6, lettera a), la parola "incrementale" è sostituita dalle parole "manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale;";
    10. all'articolo 7, comma 6, lettera c), le parole "al mese" sono sostituite dalle parole "al trimestre";
    11. all'articolo 7, comma 6, lettera d), le parole "dei punti di rugiada;" sono sostituite dalle parole "dei punti di rugiada con frequenza mensile;";
    12. all'articolo 7, comma 6, è aggiunta la seguente lettera:
      "e. effettua con frequenza mensile la misura di quei parametri di qualità per i quali si sia riscontrato, anche solo una volta, il superamento dei limiti di specifica a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui i suddetti parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, la misura potrà essere effettuata con la frequenza di cui alla precedente lettera c.";
    13. all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
      "6. Il divieto di cui al precedente comma 1 si applica anche al caso di immissione di gas naturale nella rete di distribuzione mediante carro bombolaio.";
    14. all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      "2. L'impresa di trasporto, qualora per un punto di misura di una AOP, per il quale non sia stata disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il nono giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dal decimo giorno gas è tenuta ad effettuare con frequenza giornaliera il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste all'articolo 7, comma 6, lettere a e b, e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato da un laboratorio accreditato SINAL o SIT.";
    15. all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      "3. Nel caso in cui non sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale relativa ad un giorno gas, l'impresa di trasporto considera nei giorni gas in cui è risultata indisponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale e nei quali non è stato ancora effettuato il campionamento, il PCS medio mensile del mese precedente in quel punto di misura.";
    16. all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1. Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale, nel presente provvedimento si fa riferimento all'indicatore percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.";
    17. l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
      "Articolo 13
      Livello generale di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale

      1. Il livello generale di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP è definito nella tabella A.

      Tabella A - Livello generale di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale

      Indicatore

      Livello generale

      Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa

      DISPPCS

      96%

      2. Il livello effettivo di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale relativo all'indicatore "Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa" DISPPCS si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante la seguente formula:

      formula

      dove:

      1. NPCS è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa;

      2. NPCSFSab è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per le cause indicate all'articolo 14, comma 1, lettere a e b;

      3. NPCSFSc è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per le cause indicate all'articolo 14, comma 1, lettera c.

      3. Il livello effettivo di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale è calcolato per ogni mese e per ogni punto di misura di una AOP.";

    18. all'articolo 15, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
      "f. lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre di ogni anno.";
    19. all'articolo 17, comma 1, lettera b), è aggiunto il seguente punto:
      "iv. quelli dotati e quelli non dotati di altri apparati di misura dei parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografo.";
    20. all'articolo 20, comma 3, le lettere a., b. e c. sono sostituite dalle seguenti:
      "a) al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale si fa riferimento all'indicatore percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa;
      b) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera precedente, il livello effettivo di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale nei punti di misura di una AOP è calcolato con le stesse modalità definite all'articolo 13, comma 2, considerando le misure giornaliere disponibili anziché le misure orarie disponibili;
      c) il livello generale di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP è definito nella tabella B.";
    21. all'articolo 20, la tabella B è sostituita dalla seguente:

      Tabella B - Livello generale di disponibilità delle misure giornaliere del PCS del gas naturale per gli anni termici 2006-2009

      Indicatore

      Livello generale

      Dall'1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007

      Dall'1 ottobre 2007 al 30 settembre 2009

      Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa - DISPPCS

      90%

      93%

       

  2. di approvare la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo", allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo delle "Disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale" approvate con la deliberazione n. 185/05 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Allegati:

Altri documenti: