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Data pubblicazione: 16 January 2007

Delibera 15 January 2007

Delibera/Provvedimento 6/07

Chiusura di istruttorie formali, avviate con deliberazione 9 settembre 2004, n. 152/04, nei confronti di alcune imprese proprietarie di impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 gennaio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 marzo 2000, n. 52;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003 trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152 (di seguito: deliberazione n. 152/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 274;
  • le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 15 novembre 2005.

Considerato che:

  • deliberazione n. 152/04, l'Autorità ha avviato nei confronti delle società riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale, istruttorie formali volte all'eventuale adozione di:
    1. sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione delle disposizioni (contenute nelle convenzioni concluse ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) aventi ad oggetto l'imposizione di vincoli quanto alla prestazione dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra e dell'attuazione delle consegne autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano di riaccensione ovvero per la sussistenza di eventuali disservizi, dagli stessi esercenti cagionati, relativi ai medesimi profili;
    2. provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze connesse all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate.
  • nel corso dell'istruttoria, gli uffici dell'Autorità hanno acquisito, oltre alla documentazione già acquisita ai fini dell'avvio dell'istruttoria richiamata nella deliberazione n. 152/04:
    • lettere del 17 novembre 2006 (prott. Autorità n. 28929 e n. 28996) con le quali, rispettivamente, le società AEM TE S.r.l. - Torino e AEM Trasmissione S.p.A. - Milano hanno dichiarato:
      1. di aver stipulato una convenzione con il Gestore della rete sulla base della convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 dicembre 2000 successivamente al 28 settembre 2003 e di non avere stipulato a quella data alcun accordo relativo alle consegne autonome;
      2. che i propri impianti di competenza non hanno manifestato malfunzionamenti in occasione degli eventi del 28 settembre 2003;
    • lettere del 17 novembre 2006 (prot. Autorità n. 28823), del 1 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 30045) e del 17 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29116) come integrata dalla lettera del 13 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 30781) con le quali, rispettivamente, le società Retrasm ASM S.r.l. - Brescia, Enipower Trasmissione S.p.A. - San Donato Milanese e Agsm Trasmissione S.r.l. - Verona hanno dichiarato:
      1. di non aver stipulato, anteriormente al 28 settembre 2003, una convenzione con il Gestore della rete sulla base della predetta convenzione tipo né pertanto alcun accordo relativo alle consegne autonome;
      2. di non avere effettuato, anteriormente a quella data, verifiche circa il corretto funzionamento dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra; ciò, in quanto esse non erano obbligate ad effettuare tali verifiche non essendo dotate di stalli agli estremi delle linee elettriche;
    • lettere del 21 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 31344) e del 9 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 000475) con le quali le società Self Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Roma e Azienda Energetica Trasmissione Alto Adige S.r.l. - Bolzano hanno dichiarato, in aggiunta a quello di cui al precedente punto a., di avere compiuto periodicamente verifiche circa il corretto funzionamento dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra;
    • lettera in data 17 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29118), di risposta alla richiesta degli Uffici in data 10 novembre 2006 (prot. FS/M06/5186), mediante la quale la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha dichiarato:
      1. di essere l'unica società ad avere sottoscritto, alla data del 28 settembre 2003, con il Gestore della rete una convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e un accordo relativo alle consegne autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della predetta convenzione tipo;
      2. di monitorare costantemente il funzionamento dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra;
    • lettera in data 30 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29787) di risposta alla richiesta degli Uffici in data 27 novembre 2006 (prot. FS/M06/5541) mediante la quale Terna ha dichiarato, relativamente ad alcune società proprietarie di impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale, tra cui figurano codeste società, che:
      1. al Gestore della rete non risultavano dichiarazioni relative a verifiche, anteriormente al 28 settembre 2003, circa il funzionamento dei servizi di telecomunicazione e che, in ogni caso, il Gestore non aveva effettuato richieste in merito alla effettuazione di tali verifiche;
      2. il Gestore non aveva ricevuto alcuna segnalazione di anomalia nel funzionamento dei servizi di telecomunicazione durante le fasi di ripristino del sistema elettrico del 28 settembre 2003;
  • dalla predetta documentazione è emerso che per le sopra richiamate imprese non può essere ascritta la violazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a. né possono ritenersi sussistenti le esigenze di natura prescrittiva di cui alla lettera b., in quanto:
    • tutte le società, alla data del 28 settembre 2003, non avevano stipulato alcun accordo relativo alle consegne autonome, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima convenzione;
    • Retrasm ASM - Brescia, Enipower Trasmissione - San Donato Milanese e Agsm Trasmissione - Verona non erano tenute ad effettuare verifiche circa il corretto funzionamento dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra, non essendo dotate di stalli terminali delle linee elettriche;
    • per AEM TE - Torino, AEM Trasmissione - Milano, Self Rete Ferroviaria Italiana - Roma e Azienda Energetica Trasmissione Alto Adige - Bolzano non sono state riscontrate omissioni in merito alla effettuazione di verifiche periodiche della funzionalità dei dispositivi di telecomunicazione né malfunzionamenti dei dispositivi a tale data.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti delle predette società

DELIBERA

  1. di non irrogare alle società di cui all'Allegato A una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata con la deliberazione n. 152/04;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di cui all'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

Allegato A

 

AEM TE S.r.l. - Torino
AEM Trasmissione S.p.A. - Milano
Retrasm ASM S.r.l. - Brescia
Enipower Trasmissione S.p.A. - San Donato Milanese
AGSM Trasmissione S.r.l. - Verona
Self Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Roma
Azienda Energetica Trasmissione Alto Adige S.r.l. - Bolzano