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Data pubblicazione: 20 December 2006

Delibera 19 December 2006

Delibera/Provvedimento 297/06

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003 n. 138/03

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la delibera dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: delibera n. 237/00);
  • la delibera dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la delibera dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n.138/03);
  • la delibera dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: delibera n. 134/06).

Considerato che:

  • la delibera n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti devono proporre, accanto alle proprie, ai clienti domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 metri cubi di gas naturale, ai sensi dell'articolo 6 della delibera n. 134/06;
  • inoltre, l'articolo 8 della delibera n. 138/03 prevede le modalità per la determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD);
  • sono pervenute richieste di revisione dei criteri di cui all'articolo 8 della delibera n. 138/03, da parte di Associazioni di categoria;
  • nell'ambito delle richieste di cui all'alinea precedente sono stati evidenziati i seguenti elementi:
    • il coefficiente rappresentativo dei costi riconosciuti dell'attività di vendita al dettaglio (v), definito ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 237/00, non essendo mai stato aggiornato, potrebbe non riflettere le dinamiche registrate nei costi e nei prezzi;
    • la componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD), come calcolata ai sensi dell'articolo 8 della delibera n. 138/03, assume un valore per unità venduta (euro/GJ) unico per tutti gli scaglioni di consumo superiori a 20 GJ, determinando corrispettivi differenziati a seconda del consumo annuo del cliente e dell'ambito di ubicazione del medesimo;
    • le dinamiche concorrenziali conseguenti alla liberalizzazione del mercato hanno determinato, per molte imprese di vendita, effetti significativi solo sui clienti aventi consumi annui più elevati.

Ritenuto opportuno acquisire elementi e informazioni per la valutazione della congruità del corrispettivo delle condizioni economiche di fornitura relativo alla vendita al dettaglio, al fine di un'eventuale revisione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della delibera n. 138/03

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  2. di attribuire la responsabilità del procedimento all'ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Direzione Gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  3. di conferire mandato al responsabile del procedimento di acquisire dati, documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle relative associazioni di categoria;
  4. di pubblicare la presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.