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Data pubblicazione: 14 December 2006

Delibera 12 December 2006

Delibera/Provvedimento 286/06

Disposizioni in materia di perequazione generale per gli anni 2005, 2006 e 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06 (di seguito: deliberazione n. 145/06);
  • la comunicazione dell'Autorità "Disposizioni alla CCSE in materia di comunicazione alle imprese distributrici degli esiti della perequazione generale 2004", pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 1 marzo 2006 (di seguito: comunicato 1 marzo 2006);
  • la comunicazione del Gestore Servizi Elettrici (di seguito: GSE) del 20 novembre 2006, prot. n. GSE/P2006013781, ricevuta dall'Autorità in data 21 novembre 2006, prot. Autorità n. 29010 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);
  • la comunicazione di Terna del 22 novembre 2006, prot. n. TE/P2006013491, ricevuta dall'Autorità in data 24 novembre 2006, prot. Autorità n. 29263 (di seguito: comunicazione 22 novembre 2006);
  • la comunicazione della Cassa del 29 novembre 2006, prot. n. 002441, ricevuta dall'Autorità in data 30 novembre 2006, prot. Autorità n. 029777 (di seguito: comunicazione 29 novembre 2006).

Considerato che:

  • ai sensi del comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa distributrice e per ciascun meccanismo di perequazione, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1 del medesimo Testo integrato;
  • con comunicato 1 marzo 2006 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa affinché, con riferimento alla perequazione generale dell'anno 2004:
    • richiedesse le somme dovute dalle imprese, ad esclusione di quelle relative alla perequazione energia;
    • provvedesse ad effettuare i versamenti di quanto dovuto alle imprese anche in relazione alla perequazione energia;
    • comunicasse alle imprese distributrici che il risultato della perequazione energia doveva intendersi determinato "salvo conguaglio", fino a definizione delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato e che i conguagli sarebbero stati effettuati non appena resi disponibili dall'Acquirente unico gli importi di cui al comma 29.2 del Testo integrato(di seguito: conguaglio AU);
  • con comunicazione 20 novembre 2006, il GSE ha comunicato rettifiche a partite relative al load profiling di competenza dell'anno 2004, che hanno comportato ulteriori ritardi nella determinazione definitiva del conguaglio AU, necessario ai fini della quantificazione dell'ammontare di perequazione energia per il medesimo anno 2004;
  • ai sensi del combinato disposto dei commi 42.6, 42.8, 42.9, 42.10 del Testo integrato e dell'articolo 2 della deliberazione n. 145/06, relativamente alla perequazione generale per l'anno 2005:
    • entro il 14 settembre 2006, ciascuna impresa distributrice ha fatto pervenire alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione;
    • entro il 14 novembre 2006, la Cassa doveva provvedere a comunicare all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione;
    • entro il 15 dicembre 2006, ciascuna impresa distributrice provvede a versare le somme quantificate dalla Cassa;
    • entro il 14 gennaio 2007, la Cassa provvede alla liquidazione dei saldi di perequazione;
  • con comunicazione 29 novembre 2006, la Cassa ha segnalato all'Autorità la presenza di note esplicative relativamente ai dati necessari al calcolo degli ammontari di perequazione comunicati da alcune imprese distributrici, demandando agli uffici dell'Autorità, come previsto dal comma 42.14 del Testo integrato, la valutazione degli effetti di tali note sulla determinazione dei risultati di perequazione;
  • gli uffici dell'Autorità hanno provveduto ad analizzare il contenuto delle suddette note, rinvenendo, in taluni casi, elementi che determinano fattori di incertezza nella quantificazione dei risultati di perequazione di cui al precedente alinea;
  • con comunicazione 22 novembre 2006, Terna ha segnalato, con riferimento all'anno 2005, l'effettuazione di tardive rettifiche da parte di alcune imprese distributrici relativamente ai dati necessari all'Acquirente Unico ai fini della valorizzazione del conguaglio AU;
  • la mancata valorizzazione del conguaglio AU non consente, con riferimento all'anno 2005, la quantificazione in via definitiva dell'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera a) del Testo integrato (di seguito: perequazione energia);
  • con deliberazione n. 145/06 l'Autorità ha prorogato di 45 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, in relazione alla perequazione generale per l'anno 2005;
  • la coesistenza nel corso dell'anno 2004 di due differenti sistemi di fasce orarie ha dato luogo a uno scostamento tra i ricavi garantiti dalla tariffa di trasmissione ed i costi effettivamente sostenuti dalle imprese distributrici, scostamento che è stato possibile recuperare tramite il meccanismo di perequazione dei costi del servizio di trasmissione;
  • le condizioni che hanno comportato lo scostamento di cui al precedente punto non si sono ripetute negli anni 2005 e 2006;
  • con la soppressione del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione, disposta con deliberazione n. 203/06 a partire dall'anno 2007, viene meno il meccanismo di copertura dei minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici in conseguenza della mancata applicazione della componente tariffaria TRAS all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e di distribuzione.

Ritenuto che sia opportuno:

  • differire i termini previsti dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere da b) a f) del medesimo Testo integrato, al fine di valutare le note esplicative inviate dalle imprese distributrici insieme ai dati necessari al calcolo degli ammontari di perequazione;
  • sospendere i termini previsti dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato in materia di perequazione energia per l'anno 2005 fino alla definitiva valorizzazione del conguaglio AU 2004 e 2005;
  • ripartire tra le imprese distributrici eventuali avanzi (disavanzi) risultanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione, a partire dalla perequazione generale relativa all'anno 2005;
  • introdurre un sistema di ribasamento del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione;
  • garantire, anche nell'anno 2007, la copertura dei minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici in conseguenza della mancata applicazione della componente tariffaria TRAS all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e di distribuzione

DELIBERA

Articolo 1
Rinvio dei termini di cui all'articolo 42 del Testo integrato relativamente alla perequazione generale per l'anno 2005
  1. I termini di cui ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere da b) a f) del medesimo Testo integrato, per l'anno 2005, sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2007, al 28 febbraio 2007 e al 31 marzo 2007.
  2. I termini di cui ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con riferimento al meccanismo di perequazione di cui al comma 42.1, lettera a), per l'anno 2005, sono sospesi fino a successivo provvedimento dell'Autorità.
Articolo 2
Disposizioni relative al meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione per gli anni 2005 e 2006
  1. Gli eventuali avanzi (disavanzi) risultanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione per gli anni 2005 e 2006 sono ripartiti tra le imprese distributrici in proporzione ai costi sostenuti da ciascuna di esse per il servizio di trasmissione, come definiti dall'articolo 44.1 del Testo integrato.
  2. Gli importi di cui al precedente alinea, ai quali viene data separata evidenza, rettificano l'ammontare di perequazione relativo ai costi per il servizio di trasmissione comunicato dalla Cassa alle imprese distributrici ai sensi del comma 42.8 del Testo integrato.
Articolo 3
Copertura degli oneri connessi agli usi propri di trasmissione e distribuzione nell'anno 2007
  1. Con riferimento all'anno 2007, i minori ricavi conseguenti alla mancata applicazione da parte delle imprese distributrici della componente tariffaria TRAS agli usi propri di trasmissione e di distribuzione è recuperata dalle medesime imprese distributrici maggiorando dell'importo corrispondente l'elemento up di cui al comma 47.1 del Testo integrato.
Articolo 4
Disposizioni finali
  1. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione

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