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Data pubblicazione: 05 detsember 2006

Delibera 05 detsember 2006

Delibera/Provvedimento 274/06

Chiusura di istruttorie formali avviate nei confronti di alcune imprese distributrici di energia elettrica con deliberazione del 9 settembre 2004, n. 152/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 marzo 2000, n. 52;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'Allegato A alla medesima deliberazione;
  • il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003 trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233;
  • le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 15 novembre 2005.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 152/04, l'Autorità, tra l'altro, ha avviato nei confronti delle società riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale, istruttorie formali volte all'eventuale adozione di:
    1. sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la possibile violazione dei criteri di cui agli articoli 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 52/00, realizzata mediante il mancato rispetto delle disposizioni, attuative di tali criteri, contenute ai paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di connessione adottate dal Gestore della rete, relativamente al profilo dell'installazione, presso reti di distribuzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei dispositivi di alleggerimento del carico; nonché per l'eventuale violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione n. 52/00 in relazione agli stessi profili;
    2. provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze connesse all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
  • nel corso dell'istruttoria, gli uffici dell'Autorità hanno acquisito:
    • lettere in data 16 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7361), 17 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6659), 17 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6786), 20 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6759), 20 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6649) e21 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6744), con le quali, rispettivamente, le società Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., AEB S.p.A., AEM Cremona S.p.A., AcegasAps S.p.A., ASM-Brescia S.p.A. e AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.A. hanno dichiarato:
      1. di non aver ricevuto alcuna richiesta, in data anteriore al 28 settembre 2003, da parte del Gestore della rete, di installazione di dispositivi di alleggerimento automatico del carico;
      2. di non avere istallato, a quella data, dispositivi di alleggerimento del carico;
    • lettera in data 17 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6661), come integrata in data 23 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29223), con la quale la società Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. ha dichiarato, in aggiunta al precedente punto a), di avere installato, al 28 settembre 2003, un dispositivo di alleggerimento del carico, il quale è regolarmente intervenuto al momento del disservizio;
    • lettere in data 20 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6644), 20 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7032) e 27 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7854), con le quali, rispettivamente, le società Trentino Servizi S.p.A., ASM-Bressanone S.p.A. e Azienda Energetica S.p.A. hanno effettuato una dichiarazione analoga a quella di cui al precedente punto a);
    • lettera in data 21 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6743), con la quale la società Deval S.p.A., ha dichiarato, in aggiunta alla dichiarazione di cui al precedente punto a), di avere installato al 28 settembre 2003, alcuni dispositivi di alleggerimento del carico, i quali sono tutti regolarmente intervenuti al momento del disservizio;
    • lettera in data 11 aprile 2006 (prot. Autorità n. 8853), di risposta alla richiesta degli Uffici in data 15 marzo 2006 (prot. GB/M06/1372/ct), mediante la quale la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato l'elenco delle imprese distributrici, tra cui non figurano le predette società, che, anteriormente al 28 settembre 2003, avevano ricevuto da parte del Gestore della rete richiesta di installazione di dispositivi di alleggerimento del carico;
    • lettera in data 3 novembre 2006 (prot. Autorità n. 27879) di risposta alla richiesta degli Uffici in data 25 ottobre 2006 (prot. FS/M06/4954), mediante la quale Terna ha confermato che:
      1. le predette società (ad eccezione di Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati e Deval) non avevano installato presso i propri impianti, alla data del 28 settembre 2003, alcun dispositivo di alleggerimento del carico;
      2. la società Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati aveva istallato, a quella data, un dispositivo di alleggerimento del carico, il quale è regolarmente intervenuto al momento del disservizio;
    • lettera in data 21 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29182) di risposta alla richiesta degli Uffici in data 25 ottobre 2006 (prot. FS/M06/4954), mediante la quale Terna ha confermato quanto dichiarato da Deval;
  • dalla documentazione sopra richiamata è emerso che alle sopra richiamate imprese distributrici non può essere ascritta la violazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera (a) né possono ritenersi sussistenti le esigenze di natura prescrittiva di cui alla lettera (b), in quanto:
    • per Deval e Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati, i dispositivi di alleggerimento del carico sono regolarmente intervenuti al momento del disservizio;
    • per le altre società, direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, tali dispositivi a quella data non erano presenti.

Ritenuto che:

  • non sussistano, nei confronti delle predette società, i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di non irrogare alle società di cui all'Allegato A una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti delle medesime con la deliberazione n. 152/04;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di cui all'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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