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Data pubblicazione: 16 november 2006

Delibera 15 november 2006

Delibera/Provvedimento 248/06

Avvio di procedimento per la determinazione di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 46 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:l'Autorità) 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 ha stabilito che, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche;
  • l'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04 ha stabilito che la fornitura di gas naturale di cui al precedente punto sia effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, sia esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
  • con la deliberazione n. 212/06, l'Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, recante misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno e indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04, nonché alle imprese individuate ai sensi del medesimo comma;
  • il decreto ministeriale 29 settembre 2006:
    • ha emanato indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica, nonché alle imprese individuate ai sensi dello stesso comma;
    • ha previsto che le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza debbano essere avviate entro un termine non superiore a 40 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
    • ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di forniture di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato il mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04.

Ritenuto necessario avviare un procedimento per la determinazione di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza,ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi emananti dal decreto ministeriale 29 settembre 2006

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a determinare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 46 della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi emananti dal decreto ministeriale 29 settembre 2006;
  2. di attribuire al Direttore della Direzione Gas dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).