Data pubblicazione: 29 September 2006
Delibera 27 September 2006
Delibera/Provvedimento 207/06
Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 settembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
- lalegge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- lalegge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- lalegge 30 dicembre 2004, n. 311;
- lalegge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 18 marzo 2002;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica (di seguito: decreto 6 agosto 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, recante Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 13 dicembre 2005 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 febbraio 2003;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000;
- le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01) e in particolare l'articolo 2;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e in particolare l'articolo 10;
- la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 292/05;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2006, 80/06;
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006, n. 103/06 come modificata con deliberazione 1 giugno 2006, n. 107/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 144/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2006, n. 151/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;
- la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;
- la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 4 settembre 2006, prot. Autorità n. 021431, del 6 settembre 2006;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 14 settembre 2006, prot. Autorità n. 022608, del 18 settembre 2006;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 settembre 2006, prot. Autorità n. 023161, del 21 settembre 2006;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 25 settembre 2006, prot. Autorità n. 023707, del 27 settembre 2006;
- la comunicazione congiunta da parte del Gestore del Sistema elettrico - GRTN S.p.A. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) dell'8 settembre 2006, prot. Autorità n. 022522 del 18 settembre 2006 (di seguito: comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico e di Cassa);
- la comunicazione della Cassa del 14 settembre 2006, prot. Autorità n. 022621 del 18 settembre 2006;
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 18 settembre 2006, prot. Autorità n. 023018 del 20 settembre 2006;
- la comunicazione di Terna del 19 settembre 2006, prot. Autorità n. 022994 del 20 settembre 2006;
- la comunicazione di Terna del 21 settembre 2006, prot. Autorità n. 023277del 22 settembre 2006.
Considerato che:
- gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
- l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
- relativamente al periodo gennaio-luglio 2006, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo, secondo e terzo trimestre 2006, pari a circa 193 milioni di euro;
- il completo recupero dello scostamento residuo di cui al precedente alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente PC superiore al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
- relativamente al periodo gennaio-luglio 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo, secondo e terzo trimestre 2006, pari a circa 184 milioni di euro;
- il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
- la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non è ancora disponibile;
- il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59.1, lettera b), del Testo integrato (di seguito: Conto A3), risulta debitore nei confronti del conto destinato alla copertura dei cosiddetti stranded costs, di cui al comma 59.1, lettera e) (di seguito: Conto A6), per un ammontare pari a circa 666 milioni di euro;
- sulla base delle informazioni fornite con la citata comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico e di Cassa, l'adeguamento della componente del costo evitato di combustibile (CEC) della remunerazione degli impianti Cip 6/92, relativo all'anno 2006, comporterà un ulteriore aggravio degli oneri in capo al Conto A3;
- con deliberazione n. 132/06 sono state impartite disposizioni alla Cassa affinché:
- tramite l'ottimizzazione della gestione finanziaria delle giacenze disponibili nei conti di gestione e, in primo luogo, dei conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, venga contenuto l'onere finanziario derivante dal tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
- in relazione a quanto indicato alla precedente lettera a), si riavviasse il pagamento delle partite economiche di cui al richiamato decreto 6 agosto 2004 già nel corso del mese di luglio 2006;
- le giacenze disponibili nei conti di gestione di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05, è prevedibile che restino inutilizzate, in tutto o in parte rilevante, per non meno di 6 mesi.
Ritenuto opportuno:
- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;
- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento OD;
- limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC, al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
- limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
- dare disposizioni alla Cassa per l'utilizzo temporaneo delle giacenze relative ai conti di gestione di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
- adeguare in aumento l'aliquota della componente tariffaria A3
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
Articolo 2
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
2.1 I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.
2.2 Per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2006, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.
2.3 I valori della componente CCA per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento.
2.4 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
2.5 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.
Articolo 3
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
3.1 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 132/06, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa provvede al rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004, al netto delle quote già rimborsate, per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro, pro quota tra i soggetti aventi diritto.
3.2 Ai fini di quanto disposto dal comma 3.1 del presente articolo, la Cassa utilizza, temporaneamente e in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 5 della deliberazione n. 132/06, le giacenze esistenti presso i conti di gestione di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05.
Articolo 4
Disposizioni finali
4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dall'1 ottobre 2006.