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Data pubblicazione: 25 september 2006

Delibera 20 september 2006

Delibera/Provvedimento 201/06

Avvio di procedimento per l'integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005, n. 171/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 83/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2006, n. 150/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 194/06.

Considerato che:

  • con le deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04 l'Autorità ha riconosciuto alle imprese di distribuzione la facoltà di calcolare il vincolo sui ricavi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascuna impresa (cd. regime individuale);
  • con la deliberazione n. 171/05 l'Autorità ha disposto i criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale e le modalità di svolgimento dei relativi procedimenti individuali; e che in particolare l'articolo 13 dell'Allegato A alla medesima deliberazione:
    1. prevede che l'impresa di distribuzione, cui sia stata approvata una tariffa secondo il suddetto regime individuale, può presentare nuovamente proposte tariffarie in regime individuale, qualora la struttura dei costi utilizzata nell'ambito del pregresso procedimento non sia più rappresentativa della realtà d'impresa;
    2. dispone che l'eventuale nuova proposta tariffaria in regime individuale deve essere calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario, in caso di fusioni o acquisizioni societarie;
  • l'Autorità, con riferimento all'anno termico 2004-2005, ha approvato le proposte tariffarie in regime individuale presentate dalle società Aquamet Spa, CNEA Gestioni Srl, Metanifera di Gavirate Spa, Siciliana Gas Spa e Selags Spa e dal Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro;
  • con deliberazione n. 109/06, l'Autorità ha avviato un procedimento volto, tra l'altro, a determinare il tasso di recupero di produttività per gli anni termici successivi al primo e che l'iter procedurale di approvazione delle proposte tariffarie previsto dalle deliberazioni n. 170/04, n. 173/04 e n. 171/05 relativamente agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 può essere completato solo a seguito di tale determinazione;
  • con deliberazione n. 172/06 l'Autorità ha previsto che per i procedimenti relativi alle istanze in regime individuale degli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, i termini di cui all'articolo 5, comma 5.4, dell'allegato A della deliberazione 171/05, decorrano dall'1 settembre 2006;
  • le società CNEA Gestioni Srl, Metanifera di Gavirate Spa, Siciliana Gas Spa e il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro hanno presentato nuovamente istanza in regime individuale per gli anni termici 2005-2006 e/o 2006-2007, ai sensi del predetto articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05;
  • la società Toscana Gas Spa ha presentato istanza in regime individuale per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007;
  • la imprese hanno interpretato in maniera non omogenea le modalità di cui al secondo considerato, in particolare con riferimento ai criteri per la valutazione della rappresentatività della struttura dei costi e del bilancio di esercizio.

Ritenuto che:

  • sia opportuno, al fine di assicurare parità di trattamento alle imprese di distribuzione, avviare un procedimento a modifica e integrazione della disciplina di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05;
  • sia opportuno, al fine di assicurare certezza alle imprese che hanno nuovamente presentato proposte tariffarie in regime individuale, differire la decorrenza dei termini, di cui all'articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato A della deliberazione 171/05, al giorno successivo:
    1. alla conclusione del procedimento di cui al precedente alinea, per le istruttorie individuali relative alle società CNEA Gestioni S.r.l., Metanifera di Gavirate S.p.A., Siciliana Gas S.p.A. e al Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, per gli anni termici 2005-2006 e/o 2006-2007;
    2. alla chiusura del procedimento avviato su istanza della società Toscana Gas S.p.A. per l'anno termico 2005-2006, e comunque successivamente alla conclusione del procedimento di cui al precedente alinea, con riferimento all'istanza in regime individuale presentata dalla medesima società per l'anno termico 2006-2007

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento a modifica e integrazione della disciplina di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione del provvedimento;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di criteri da adottare;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  5. di differire la decorrenza dei termini, di cui all'articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato A della deliberazione 171/05, al giorno successivo:
    1. alla conclusione del procedimento di cui al precedente alinea, per le istruttorie individuali relative alle società CNEA Gestioni S.r.l., Metanifera di Gavirate S.p.A., Siciliana Gas S.p.A. e al Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, per gli anni termici 2005-2006 e/o 2006-2007
    2. alla chiusura del procedimento avviato su istanza della società Toscana Gas S.p.A. per l'anno termico 2005-2006, e comunque successivamente alla conclusione del procedimento di cui al precedente alinea, con riferimento all'istanza in regime individuale presentata dalla medesima società per l'anno termico 2006-2007.
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.