Data pubblicazione: 07 June 2006
Delibera 06 June 2006
Delibera/Provvedimento 108/06
Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 giugno 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 170/04 (di seguito: determinazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 121/05 (di seguito: deliberazione n. 121/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2005, n. 249/05 (di seguito: deliberazione n. 249/05);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06);
- la consultazione riguardante i documenti elaborati dal gruppo di lavoro istituito ai sensi della determinazione n. 170/04;
- il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante "Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'Articolo 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04" (di seguito: documento per la consultazione 19 maggio 2006).
Considerato che:
- l'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi i "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento"; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete s'intende conforme";
- la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00;
- l'articolo 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04 prevede in particolare che l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04, il Direttore Generale dell'Autorità, con determinazione 13 dicembre 2004, n. 170 ha avviato un procedimento per la formazione del codice di rete tipo, istituendo a tal fine un gruppo di lavoro;
- il gruppo di lavoro, costituito oltre che dai rappresentanti degli uffici dell'Autorità, anche dalle Associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, delle imprese di vendita e dei grossisti (trader), aveva il compito di consentire alle Direzioni dell'Autorità di acquisire elementi utili sulla base dei quali elaborare una proposta di codice di rete tipo da sottoporre all'Autorità per l'adozione;
- in relazione allo svolgimento del lavoro di predisposizione del codice di rete tipo, è stato disposto che i contributi e i documenti discussi all'interno del gruppo di lavoro medesimo fossero, di volta in volta, pubblicati sul sito Internet dell'Autorità, in un'apposita sezione denominata "Consultazione on line - gruppo di lavoro - codice di rete per la distribuzione", al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e commenti sui predetti contributi e documenti;
- nel corso dell'attività del gruppo di lavoro è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04, al fine di tener conto degli sviluppi della discussione e dei suggerimenti emersi durante le riunioni del gruppo medesimo;
- l'Autorità, con la deliberazione 121/05, ha avviato il procedimento per la revisione della deliberazione n. 138/04 e ha previsto, anche per le modifiche proposte, la consultazione on-line dei soggetti interessati;
- in data 29 novembre 2005 è entrata in vigore la deliberazione n. 249/05 "Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04", che riconosce alle imprese di distribuzione la facoltà di applicare, limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei consumi semplificati, concedendo alle stesse un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;
- le osservazioni inviate in merito alla consultazione on-line hanno evidenziato consensi sulle proposte di:
- dettagliare la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire per la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna;
- regolare l'accesso per attivazione dei punti di riconsegna in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi;
- snellire e velocizzare la fase inerente l'esame delle richieste di accesso da parte delle imprese di distribuzione;
- modificare la metodologia di applicazione dei conguagli relativi ai quantitativi di gas provvisoriamente allocati agli utenti delle reti di trasporto e distribuzione, mediante l'introduzione di un criterio di competenza, maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori e coerente con le previsioni in materia contenute nei codici delle società di trasporto; su tale tema alcuni soggetti esprimono una parziale non condivisione, richiamando la ristrettezza del periodo di tempo (3 mesi) previsto dai codici suddetti per la definizione dei bilanci gas;
- prevedere l'abolizione delle penali per superamento dell'impegno giornaliero per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 metri cubi standard;
- le società di trasporto hanno segnalato l'opportunità di valutare la coerenza delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della deliberazione n. 138/04 e nel codice tipo posto in consultazione, in materia di attribuzione delle responsabilità della gestione dei punti consegna degli impianti di distribuzione, con le previsioni contenute nei codici di rete di trasporto delle medesime società, al fine di evitare possibili sovrapposizioni. In particolare ritengono non necessario che le imprese di distribuzione comunichino alle imprese di trasporto i dati di misura dei punti di consegna degli impianti di distribuzione, in quanto tali informazione sono rilevate e validate dalle medesime imprese di trasporto;
- risulta necessaria la modifica della deliberazione n. 168/04, nella parte attinente la regolazione dei tempi di attivazione della fornitura, per rendere congruente il dispositivo provvedimentale alla modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 138/04;
- a seguito del procedimento avviato con la deliberazione n. 70/06 per la definizione di profili di prelievo e categorie d'uso del gas di cui all'articolo 7 della deliberazione n.138/04 e del successivo documento per la consultazione 19 maggio 2006, si rende necessario prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'articolo 31, comma 8 della deliberazione n. 138/04.
Ritenuto che:
- risulta confermata la validità dell'impianto della deliberazione n. 138/04, stanti i significativi risultati ottenuti sin dalla sua entrata in vigore, in termini di trasparenza delle condizioni di accesso e di procedure relative alla corretta erogazione del servizio da parte delle imprese di distribuzione;
- sia opportuno, in accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione della deliberazione n. 138/04 formulate in sede di consultazione e delle osservazioni pervenute sul codice tipo posto in consultazione, prevedere che:
- venga dettagliata la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire per la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna, al fine di rendere omogeneo il processo rispetto al quale le imprese di distribuzione determinano detto codice sul territorio nazionale;
- si estenda la regolazione relativa all'accesso al servizio di distribuzione a tutti i punti di riconsegna, in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi, al fine di consentire alle imprese di distribuzione maggior flessibilità nella programmazione delle operazioni di attivazione della fornitura, facendo sì che l'accesso e l'attivazione possano svolgersi attraverso un'unica modalità;
- si richieda la presentazione dei requisiti di accesso solamente in caso di richieste di "primo accesso", vale a dire solo nel caso in cui l'utente richieda all'impresa di distribuzione per la prima volta l'accesso presso uno o più punti di riconsegna, consentendo lo snellimento del processo di vaglio della documentazione da parte delle imprese distributrici con evidenti benefici sull'iter relativo al soddisfacimento delle richieste di fornitura ai punti di riconsegna;
- la comunicazione all'impresa di trasporto inerente la rettifica di dati funzionali all'allocazione delle partite commerciali di gas presso i punti di consegna della distribuzione relativi a mesi precedenti a quello di competenza, conseguenti all'acquisizione da parte dell'impresa di distribuzione di letture effettive dei consumi, avvenga nell'ambito della finestra temporale al cui interno i bilanci della rete di trasporto sono considerati ancora come provvisori, al fine di evitare eventuali forti distorsioni sui bilanci degli utenti del sistema di trasporto;
- venga attribuito al Comitato di consultazione, istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2006, n. 53/06, il compito di proporre alle imprese di trasporto l'eventuale ridefinizione della sopraccitata finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa;
- sia abrogato l'istituto delle penali per supero dell'impegno giornaliero, sostituendo tale previsione con quella per la quale l'impresa di distribuzione possa verificare, con opportune modalità, il prelievo orario effettivo dei punti di riconsegna con prelievi superiori a 50.000 metri cubi standard, al fine di individuare eventuali prelievi eccedenti il valore contrattualmente impegnato tali da generare problemi all'impianto di distribuzione;
- siano parzialmente modificate le disposizioni contenute nell'articolo 23 in materia di rilevazione e validazione dei dati di misura presso i punti consegna degli impianti di distribuzione, al fine di evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle società di trasporto;
- si provveda a modificare l'allegato A della delibera n. 138/04, al fine di uniformare la struttura dello stesso a quella corrispondente all'indice del codice di rete tipo allegato al presente provvedimento;
- sia opportuno rinviare ad una successiva determinazione del Direttore Generale dell'Autorità le modalità di aggiornamento del codice di rete tipo;
- sia opportuno prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'articolo 31, comma 8 (ora rinumerato articolo 30, comma 8), della deliberazione n. 138/04, in materia di determinazione dei dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna del sistema di trasporto
DELIBERA
- di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di approvare il codice di rete tipo riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di sostituire l'articolo 39, comma 2, della deliberazione n. 168/04 con il seguente comma:
"39.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione per morosità del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati;" - di prevedere che le imprese di distribuzione ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 138/04 entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del codice tipo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di disporre che le imprese di distribuzione trasmettano i propri codici di rete all'Autorità utilizzando il sistema di invio telematico che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di prevedere che le procedure di aggiornamento del codice di rete tipo siano avviate e disciplinate con successivo provvedimento del Direttore Generale dell'Autorità;
- di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione della deliberazione n. 168/04, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento
Allegati: