Data pubblicazione: 12 May 2006
Delibera 10 May 2006
Delibera/Provvedimento 94/06
Avvio di un'istruttoria conoscitiva per l'adozione di una direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU e biomasse, con impiego di combustibili fossili commerciali nella quantità strettamente indispensabile
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10-05-2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 116/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06.
Considerato che:
- l'Autorità, al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, nonché sugli impianti di cogenerazione, con deliberazione n. 60/04 ha disposto di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prevedendo, in particolare, la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento recante criteri e modalità per procedere alle suddette attività; e che tale Regolamento è stato approvato dall'Autorità con deliberazione n. 215/04;
- il programma di verifiche e sopralluoghi effettuati dalla Cassa durante il periodo compreso tra i mesi di maggio 2005 e marzo 2006, ha avuto ad oggetto 50 (cinquanta) impianti di produzione, di cui per 30 (trenta) sono stati comunicati gli esiti all'Autorità;
- alcuni di detti impianti utilizzano combustibili di processo o residui, RSU e biomasse, per i quali il titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92 prevede l'utilizzo di combustibili fossili commerciali nella quantità strettamente indispensabile;
- dall'esame dei primi esiti è emerso che, in almeno un caso, sarebbero stati utilizzati combustibili fossili commerciali in quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile, come individuata in concreto per detto impianto, pur continuando il titolare a percepire il prezzo riconosciuto sul presupposto del rispetto di tale quantità (cd. prezzo unico);
- tale utilizzo anomalo di combustibile, almeno nel caso suddetto, si sarebbe protratto per un prolungato periodo di tempo, senza che ne fosse data comunicazione al soggetto cessionario nei termini previsti;
- durante lo svolgimento delle predette verifiche, peraltro, sono state rappresentate alcune circostanze che potrebbero incidere sulla valutazione degli esiti delle verifiche stesse e sulla gestione dei relativi seguiti; e che, in particolare, tali circostanze evidenziano l'esigenza di fornire chiarimenti esplicativi con riferimento ai seguenti profili:
- modalità relative alla concreta determinazione, per gli impianti interessati, del valore corrispondente alla quantità strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
- possibilità di modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;
- obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di utilizzo di combustibili fossili commerciali per quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile;
- trattandosi degli esiti delle prime operazioni ispettive svolte dalla Cassa nell'ambito del rapporto di avvalimento disciplinato dalla deliberazione n. 60/04, la linea di interpretazione delle suddette questioni potrà assumere rilievo anche ai fini dell'inquadramento dei risultati delle ulteriori attività di verifica e sopralluogo in corso da parte della Cassa medesima, semplificandone e razionalizzandone la gestione.
Ritenuto che sia opportuno:
- approfondire le predette questioni al fine di enucleare, in un'apposita direttiva, criteri interpretativi omogenei che dovranno orientare la Cassa nella gestione dei seguiti delle verifiche dalla stessa effettuate;
- dare impulso, anche in ragione delle rilevanti implicazioni della materia trattata, alla più ampia interazione con tutti i soggetti interessati, avviando a tal fine un'istruttoria conoscitiva, nell'ambito della quale consentire a questi ultimi di fornire ogni ulteriore elemento o informazione ritenuti utili, e in tal modo offrendo agli stessi un'ulteriore possibilità di rappresentazione e difesa delle proprie posizioni, oltre quelle che si daranno, se del caso, nelle procedure con cui saranno amministrati i seguiti individuali; ciò che può garantire un elevato livello di configurazione delle garanzie di tutela rispetto a questioni di rilevante impatto economico, ivi incluse quelle relative ai recuperi di somme indebitamente versate
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad acquisire elementi utili alla adozione di una direttiva nei confronti della Cassa che, fornendo chiarimenti interpretativi circa i profili richiamati in motivazione, orienti l'azione della stessa ai fini della gestione dei seguiti, ivi inclusi anche gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate, delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU e biomasse, con utilizzo di combustibili fossili commerciali nella quantità strettamente indispensabile;
- di prevedere che l'istruttoria si concluda entro il 20 giugno 2006;
- di riconoscere a tutti i soggetti interessati la facoltà di far pervenire, entro il 31 maggio 2006, ogni elemento o informazione ritenuti utili ai fini di cui sopra;
- di conferire mandato al responsabile della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di procedere allo svolgimento delle attività conoscitive ai fini di cui al punto 1, e in particolare:
- alle convocazioni e all'organizzazione di incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative, ritenuti necessari;
- alla formulazione di proposte all'Autorità per l'adozione della direttiva di cui al punto 1;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).