Data pubblicazione: 21 April 2006
Delibera 20 April 2006
Delibera/Provvedimento 86/06
Disposizioni in materia di modalità di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica (di seguito: l'Autorita) 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la lettera di Federutility in data 14 aprile 2006, prot. n. 735/06/E/e/UZ;
- la lettera della societa Enel Spa in data 20 aprile 2006, prot. n. 129.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 281/05 l'Autorita ha stabilito condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- il combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.1, e di cui all'articolo 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, stabilisce che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della predetta deliberazione, i gestori di rete interessati pubblichino e trasmettano all'Autorita le modalita e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione di cui all'articolo 3 della medesima deliberazione (di seguito: modalita e condizioni contrattuali);
- con le lettere sopra richiamate e stata rappresentata all'Autorita l'esigenza di differire di almeno 30 giorni il termine di cui al precedente alinea, per consentire la finalizzazione delle modalita e condizioni contrattuali nell'ottica di assicurare condizioni di erogazione del servizio di connessione non discriminatorie.
Ritenuto che sia opportuno:
- differire di 30 giorni il termine per la trasmissione al l'Autorita delle modalita per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, di cui all'articolo 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, al fine di consentire opportune azioni di coordinamento tra le diverse imprese distributrici finalizzate all'adozione di modalita e condizioni contrattuali che non determinino situazioni di discriminazione nell'erogazione del servizio di connessione
DELIBERA
- di differire di 30 giorni il termine di cui all'articolo 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05.
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore con decorrenza dalla data della sua pubblicazione.